Compravendita: differenze tra le versioni

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La '''compravendita''' è un [[w:contratto]] disciplinato dagli art. dal 1470 fino al 1509 del [[w:codice civile]]. Il c.c. la chiama semplicemente ''vendita'', mentre la stessa si traduce in [[w:lingua latina|latino]] come ''emptiovenditio''. ''Ex'' art 1470 del c.c. ''La vendita è il [[w:contratto]] che ha per oggetto il trasferimento della [[w:proprietà (diritto)|proprietà]] di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.'' Si possono individuare due parti: il ''venditore'' (o alienante) che trasferisce il diritto ed il ''compratore'', che si [[w:obbligazione|obbliga]] a pagare un [[w:prezzo]], espresso in una somma di denaro, come corrispettivo.