Diritto d'autore: differenze tra le versioni

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* alle arti figurative: opere di [[w:scultura|scultura]], [[w:pittura|pittura]], [[w:disegno|disegni]], incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la [[w:scenografia|scenografia]]
* all'[[w:architettura|architettura]]: i disegni e le opere dell'architettura, le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico
* al [[w:teatro]]: [[w:coreografia|opere coreografiche]] e [[w:pantomima|pantomimiche]] (con o senza traccia scritta)
* alla [[w:cinematografia]]: [[w:film|opere cinematografiche]], mute o con sonoro, [[w:fotografia|fotografiche]]
* al [[w:disegno industriale|disegno industriale]] che presenti di per sé valore artistico e carattere creativo.
 
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== Contenuto del diritto d'autore ==
Si tratta di una posizione giuridica soggettiva relativamente giovane nell'evoluzione del diritto, provenendo maggiormente dalla diffusione della [[w:Stampa (processo)|stampa]], che consentiva agevoli riproduzioni del materiale concepito da altri. È oggi un argomento centrale del [[w:diritto privato]], stante la diffusione di nuove forme di comunicazione di massa che facilitano la riproduzione di opere.
 
Il diritto nasce al momento della creazione dell'opera, che il nostro codice civile identifica, un po' cripticamente, in una ''particolare espressione del lavoro intellettuale''. Quindi, contrariamente a quanto spesso argomentato (non sempre disinteressatamente), è dall'atto creativo che, incondizionatamente, il diritto si origina; non vi è pertanto alcun obbligo di deposito (ad esempio, presso la [[w:SIAE|SIAE]]), di registrazione o di pubblicazione dell'opera (a differenza del brevetto industriale e sui modelli e disegni di utilità che vanno registrati con efficacia costitutiva).
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* trascriverla
* eseguirla, rappresentarla o recitarla in pubblico
* comunicarla al pubblico, ovvero diffonderla tramite mezzi di diffusione a distanza ([[w:telegrafo]], [[w:telefono]], [[w:radiofonia|radiodiffusione]], [[w:televisione]] e mezzi analoghi, tra cui il satellite, il cavo e la stessa [[w:internet]]), compresa la sua messa a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente (le cosiddette fruizioni [[w:on demand]])
* distribuirla
* tradurla e/o elaborarla
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C) '''Il diritto all'integrità dell'opera'''. L'autore ha diritto ad essere giudicato dal pubblico per l'opera così come egli l'ha concepita. La tutela del diritto morale all'integrità dell'opera riguarda solo quelle modifiche che comportano un concreto pregiudizio per la personalità dell'autore.
 
D) '''Diritto di ritirare l'opera dal commercio: il c.d. diritto di pentimento.''' L'art. 2582 del [[w:codice civile]] prevede che l'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio. Ha l'obbligo di corrispondere un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera stessa.
 
=== Diritti di utilizzazione economica ===
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==Le edizioni nazionali==
 
Una particolare disciplina speciale è prevista per le così dette [[w:edizione nazionale|edizioni nazionali]]. Quando lo Stato od enti culturali particolarmente qualificati, intendono onorare un grande personaggio del mondo dell'arte o della scienza mettendo a disposizione l'opera omnia o una sezione particolarmente interessante (ad esempio i carteggi).
In tal caso il ministro con proprio decreto provvede alla costituzione di una speciale commissione per affrontare i problemi ''scientifici'' della fissazione di un ''testo critico'' ed altresì gli aspetti operativi.
 
La particolare situazione delle Edizioni nazionali, che richiedono evidenti contemperamenti dell'ordinaria legislazione in tema di [[w:diritto d'autore]] con le esigenze ''culturali'' dell'intera nazione ha spinto il legislatore del 1942 a dedicare ad esse apposite norme:
L'art 11 della legge del diritto d'autore dispone:
''Alle amministrazioni dello stato, alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.''
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Allo stesso modo esistono taluni scopi e modalità di utilizzo di un'opera protetta, tipizzati dalla legge, che ne consentono la libera utilizzazione; in particolare:
* il riassunto, la [[w:citazione]], la riproduzione di brani o parti di opera per scopi di critica, discussione o insegnamento, purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera e vengano menzionati
** titolo dell'opera,
** autore,
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Il diritto di utilizzo economico si estingue, nella maggior parte degli ordinamenti occidentali, decorso un certo periodo dalla morte dell'autore; pertanto agli eredi è in genere garantito un periodo di tutela di questo diritto che copre un tempo equivalente ad una o due generazioni. Attualmente tale tutela nella maggior parte dei paesi occidentali (tra cui l'Italia) è di settant'anni dalla morte dell'ultimo dei coautori dell'opera. Il diritto morale non si estingue mai ed è tutelabile dagli eredi, sempre restando da riferirsi all'autore, in qualunque tempo, la titolarità creativa dell'opera.
 
Estinto il diritto d'autore, l'opera diviene di [[w:pubblico dominio]] ed è liberamente utilizzabile da chiunque, anche a fini economici, purché sia rispettato il diritto morale alla titolarità artistica.
 
== Libere utilizzazioni e ''fair use'' ==
L'art. 70 della legge sul diritto d'autore introduce in Italia il diritto di compiere il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica, di discussione e di insegnamento che «''sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera''»
 
La dottrina tradizionale aveva dato una lettura riduttiva delle ''utilizzazioni libere'', considerato che nell'ordinamento italiano non esiste il concetto di ''[[w:fair use]]'', tipico del sistema a [[w:copyright]]. In seguito alla pretesa della SIAE di esigere compensi per diritto d'autore pure per le opere utilizzate in attività didattiche, il dibattito sull'introduzione dell'istituto del ''fair use'' si è aperto anche in Italia, sulla falsariga del fair use statunitense e del [[w:fair dealing]] di [[w:Common law]]. Un primo risultato tangibile in questo senso può ravvisarsi nella recente modifica legislativa che consente la libera pubblicazione su internet, a titolo gratuito e senza scopo di lucro, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, proprio per uso didattico o scientifico (art. 70, comma 1-bis).
 
Dal canto suo il [[w:Parlamento europeo|Parlamento dell'Unione Europea]] in sede di approvazione della direttiva sull'armonizzazione delle norme penali contro la pirateria informatica, aveva già sottolineato la particolare situazione delle esigenze didattiche o scientifiche. Questa estensione trovava una resistenza negli interpreti italiani, ma inaspettatamente il Governo, in risposta all'interrogazione parlamentare del [[w:senatore Bulgarelli]], ha, però, affermato che già adesso il testo dell'attuale art. 70 debba interpretarsi in senso sostanzialmente analogo al ''fair use'' degli Stati Uniti.
Oltre a questa libera utilizzazione ''ex lege'', è comunque sempre utilizzabile un meccanismo convenzionale delle "libere utilizzazioni" o "limitazioni dei diritti", quale è ad esempio la [[w:licenza Creative Commons]].
 
===L'armonizzazione ''europea'' della normativa penale===
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==La riforma del diritto d'autore==
Dopo 46 anni dalla sua uscita, in molti ambiti si è sostenuta la necessità di una profonda revisione della legge sul diritto d'autore, anche per adeguarla ai progressi della comunicazione digitale. Il consiglio dei ministri ha, pertanto approvato un DDL di legge -delega al governo per l'emanazione di un decreto -delegato di completa riforma della legislazione.. Nel frattempo il [[w:Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore]], previsto dall'articolo 190 dell'attuale legge, ha iniziato una sistematica operazione di coinvolgimento del mondo accademico e di tutte le associazioni rappresentative degli interessi toccati da detta normativa. La novità impressa dal suo presidente [[w:Alberto Maria Gambino|prof. Gambino]] è di non essersi mostrato aperto solo alle osservazioni di autori ed editori ma di tutto il mondo variegato degli utenti, delle associazioni dei consumatori, delle biblioteche e del mondo dell'[[w:open content]] e dei [[w:creative commons]]. Il contenuto delle proposte presentate il 18 dicembre 2007 al Ministro per i beni e le attività culturali è consultabile [http://www.interlex.it/testi/pdf/lda_proposte.pdf on line]
 
== Bibliografia essenziale ==