Il Presidente della Repubblica Italiana: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 2:
{{Navigazione corso|Giurisprudenza|Diritto pubblico|Nuvola apps agent.svg}}
 
Il '''Presidente della Repubblica Italiana''' è il [[w:capo dello Stato]] [[w:italia]]no e rappresenta l'[[w:unità nazionale]], come stabilito dalla [[w:Costituzione italiana]] entrata in vigore il [[w:1º gennaio]] [[w:1948]]. Il presidente della Repubblica è un [[w:organi costituzionali|organo costituzionale]] che viene eletto dal [[w:Parlamento in seduta comune]], integrato da rappresentanti delle regioni, e dura in carica per sette anni (settennato o mandato presidenziale).
 
La Costituzione stabilisce che può essere eletto presidente ogni cittadino italiano che abbia compiuto i cinquanta anni di età e che goda dei [[w:diritti civili]] e [[w:diritti politici|politici]], anche se l'età media dei presidenti italiani è di molto superiore a quella minima.
 
L'attuale presidente della Repubblica è [[w:Giorgio Napolitano]], undicesimo a ricoprire la carica.
 
== Elezione ==
Viene eletto con [[w:elezione indiretta]] a scrutinio segreto <ref>[http://www.camera.it/_presidenti/parlamento.asp www.camera.it]</ref> da un apposito corpo elettorale formato dal Parlamento riunito in seduta comune insieme a tre delegati per ciascuna regione (uno solo per la [[w:Valle d'Aosta]]), eletti (in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze) dai [[w:consiglio regionale|consigli regionali]] che ne scelgono due tra la maggioranza ed uno tra le minoranze.
 
Per garantire un consenso il più possibile esteso intorno ad un'istituzione di garanzia, nelle prime tre votazioni è necessaria l'approvazione dei 2/3 dell'assemblea (maggioranza qualificata); per le votazioni successive è sufficiente la maggioranza assoluta (il 50% più uno degli aventi diritto al voto).
La carica dura sette anni e non è previsto alcun divieto alla rieleggibilità dello stesso presidente uscente; ciò impedisce che un presidente possa essere rieletto dalle stesse camere, che hanno mandato quinquennale, e contribuisce a svincolarlo da eccessivi legami politici con l'organo che lo vota. La sede per la votazione è quella della [[w:Camera dei deputati]]. Il presidente entra in carica dopo aver prestato giuramento al [[w:Parlamento]] al quale si rivolge tramite un messaggio presidenziale.
 
== Il ruolo del presidente ==
Riga 19:
# in relazione alla rappresentanza esterna:
#* accreditare e ricevere funzionari diplomatici;
#* ratificare i trattati internazionali, su proposta del [[w:Governo italiano|governo]] e previa autorizzazione delle camere, quando occorra;
#* effettuare visite ufficiali all'estero, accompagnato da un esponente del governo;
#* dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle camere;
# in relazione all'esercizio delle funzioni parlamentari:
#* nominare fino a cinque [[w:senatore a vita|senatori a vita]];
#* inviare messaggi alle camere, convocarle in via straordinaria, scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato (''[[w:semestre bianco]]''), a meno che non coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura;
#* indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove camere;
# in relazione alla funzione legislativa e normativa:
Riga 30:
#* promulgare le leggi approvate in Parlamento;
#* rinviare alle camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata);
#* emanare i [[w:decreto-legge|decreti-legge]], i [[w:decreto legislativo|decreti legislativi]] e i [[w:regolamento|regolamenti]] adottati dal governo;
# in relazione all'esercizio della sovranità popolare:
#* indire i referendum e in caso di esito favorevole dichiarare l'abrogazione della legge ad esso sottoposta;
Riga 38:
#* emanare gli atti amministrativi del governo;
#* nominare alcuni funzionari statali di alto grado;
#* presiedere il [[w:Consiglio Supremo di Difesa]] (CSD) e detenere il comando delle forze armate, benché in qualità di ruolo di garanzia, non di comando effettivo;
#* decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione;
# in relazione all'esercizio della giurisdizione:
#* presiedere il [[w:Consiglio Superiore della Magistratura]] (CSM);
#* nominare un terzo dei componenti della [[w:Corte costituzionale della Repubblica italiana|Corte costituzionale]];
#* concedere la grazia e commutare le pene.
 
Conferisce inoltre le [[w:Lista delle onorificenze italiane|onorificenze della Repubblica Italiana]] tramite [[w:Decreto Presidenziale|decreto presidenziale]].
 
La Costituzione ([[w:s:Costituzione della Repubblica italiana#Art._89|art. 89]]) prevede che ogni atto presidenziale per essere valido debba essere controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità, e richiede la controfirma anche del presidente del Consiglio dei ministri per ogni atto che ha valore legislativo o nei casi in cui ciò viene previsto dalla [[w:legge]] (come avviene ad esempio per la nomina dei giudici costituzionali).
 
Come stabilisce [[w:s:Costituzione della Repubblica italiana#Art._90|l'art. 90]] della Costituzione, il presidente non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, per cui può essere messo sotto accusa dal Parlamento. L'assenza di responsabilità, principio che discende dall'irresponsabilità regia nata con le monarchie costituzionali (nota sotto la formula: ''The King can do no wrong''), gli consente di poter adempiere alle sue funzioni di garante delle istituzioni stando al di sopra delle parti. La controfirma del ministro evita che si crei una situazione in cui un potere non sia soggetto a responsabilità: il ministro che partecipa firmando all'atto del presidente potrebbe essere chiamato a risponderne davanti al Parlamento o davanti ai giudici se l'atto costituisce un illecito.
 
La controfirma assume diversi significati a secondo che l'atto del presidente della Repubblica sia sostanzialmente presidenziale (ovvero derivi dai "poteri propri" del presidente e non necessitano della "proposta" di un ministro) oppure sostanzialmente governativi (come si verifica nella maggior parte dei casi). Nel primo caso la firma del ministro accerta la regolarità formale della decisione del capo dello Stato e quella del presidente ha valore ''decisionale'', nel secondo quella del presidente accerta la legittimità dell'atto e quella del ministro ha valore ''decisionale''.
Riga 55:
Questioni in dottrina nascono in merito alla distinzione tra atti sostanzialmente presidenziali e atti formalmente presidenziali.
 
Un vero e proprio conflitto si è creato in merito alla titolarità del potere di grazia ed al ruolo del ministro della Giustizia, tra l'allora presidente della Repubblica [[w:Carlo Azeglio Ciampi]] e l'ex guardasigilli [[w:Roberto Castelli|Castelli]]: la [[w:Corte costituzionale della Repubblica italiana|Corte costituzionale]] nel [[w:maggio]] [[w:2006]] ha stabilito che il potere di concedere la grazia è di prerogativa presidenziale e che il ministro della Giustizia è tenuto a controfirmare il decreto di concessione, pur mantenendo questi un controllo sul requisito delle "ragioni umanitarie" per la concessione della grazia.
 
Gli unici "atti" che il presidente può compiere senza l'obbligo di controfirma sono gli atti che il presidente compie nell'esercizio delle funzioni di presidenza del CSM e del CSD, le dichiarazioni informali (o esternazioni) e dare le proprie dimissioni.
Riga 61:
Nella prassi ogni presidente ha interpretato in modo diverso il proprio ruolo e la propria sfera di influenza, con maggiore o minore attivismo; in generale la potenziale rilevanza delle prerogative ad essi conferite è emersa soprattutto nei momenti di crisi dei partiti e delle maggioranze di governo, rimanendo più in ombra nelle fasi di stabilità politica.
 
In stretta connessione con quest'approccio "interventista" è emersa anche la critica, inusitata in passato, alla natura super partes del Capo dello Stato, negata da chi vi ha visto comunque l'espressione di un'esperienza politica riconosciuta (e premiata) dalla maggioranza che l'ha votato. A tale critica ha risposto il presidente [[w:Giorgio Napolitano]], affermando anzitutto che 'quella del Capo dello Stato "potere neutro", al di sopra delle parti, fuori della mischia politica, non è una finzione, è la garanzia di moderazione e di unità nazionale posta consapevolmente nella nostra Costituzione come in altre dell'Occidente democratico'. Ciò non va confuso con l'estrazione politica di provenienza, come ha precisato lo stesso Napolitano: "Tutti i miei predecessori - a cominciare, nel primo settennato, da Luigi Einaudi - avevano ciascuno la propria storia politica: sapevano, venendo eletti Capo dello Stato, di doverla e poterla non nascondere, ma trascendere. Così come ci sono stati Presidenti della Repubblica eletti in Parlamento da una maggioranza che coincideva con quella di governo, talvolta ristretta o ristrettissima, o da una maggioranza eterogenea, e contingente. Ma nessuno di loro se ne è fatto condizionare"<ref>Testimonianza del Presidente Napolitano alla cerimonia in occasione del centenario della nascita di Norberto Bobbio, Torino, 15/10/2009, consultabile su ((http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=1662)): quanto a sé stesso, Napolitano ha dichiarato che dal contesto politico di provenienza "mi sono via via distaccato quanto più ero chiamato ad assumere ruoli non di parte, a farmi carico dei problemi delle istituzioni che regolano la nostra vita democratica, i diritti e i doveri dei cittadini. L'approccio partigiano, naturale in chi fa politica, è qualcosa di cui ci si spoglia in nome di una visione più ampia".</ref>.
 
== Mandato presidenziale ==
Riga 73:
=== Presidente supplente ===
{{vedi anche|Presidente supplente della Repubblica Italiana}}
In caso di impedimento temporaneo, dovuto a motivi transitori di salute o a viaggi all'Estero, le funzioni vengono assunte temporaneamente dal [[w:presidente del Senato]].
 
=== Presidente emerito ===
Riga 80:
 
== Responsabilità ==
Al fine di garantire la sua autonomia e libertà, è riconosciuta al presidente della Repubblica l'irresponsabilità per qualsiasi atto compiuto nell'esercizio delle sue funzioni. Le uniche eccezioni a questo principio si configurano nel caso che abbia commesso due reati esplicitamente stabiliti dalla Costituzione: l'[[w:alto tradimento]] (cioè l'intesa con Stati esteri) o l'[[w:attentato alla Costituzione]] (cioè una violazione delle norme costituzionali tale da stravolgere i caratteri essenziali dell'ordinamento al fine di sovvertirlo con metodi non consentiti dalla Costituzione).
 
In tali casi il presidente viene messo in stato di accusa dal Parlamento riunito in seduta comune con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato e da quelli della Camera competenti per le autorizzazioni a procedere. Una volta deliberata la messa in stato d'accusa, la Corte Costituzionale (integrata da 16 membri esterni) ha la facoltà di sospenderlo in via cautelare.
 
Nella storia repubblicana si è giunti in un solo caso alla richiesta di messa in stato d'accusa, nel dicembre '91 contro il presidente [[w:Francesco Cossiga|Cossiga]]; il caso si chiuse con la dichiarazione di manifesta infondatezza delle accuse da parte del Comitato Parlamentare, peraltro giunta quando il settennato si era già concluso.
Per i reati commessi al di fuori dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali il presidente è responsabile come qualsiasi cittadino.
In concreto, però, la dottrina dominante ritiene esista improcedibilità in ambito penale nei confronti del presidente durante il suo mandato; nel caso del presidente [[w:Oscar Luigi Scalfaro]] (sotto accusa per [[w:peculato]]), di fronte al suo rifiuto di dimettersi e alla mancanza di iniziative da parte del parlamento, il processo fu dichiarato improcedibile.
 
Il Capo dello Stato può dar vita ad illeciti compiuti al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, ed in questi casi varrà l'ordinaria responsabilità giuridica. In particolare, se è difficile immaginare un vero e proprio illecito amministrativo (coincidente con un reato funzionale), non si può invece escludere che il presidente sia chiamato, sul piano civile, a risarcire un danno, ad esempio per un incidente stradale.
 
Secondo parte della dottrina, non sarebbe accettabile la tesi (rigettata a suo tempo in [[w:Assemblea Costituente della Repubblica Italiana|Assemblea Costituente]] da [[w:Umberto Elia Terracini]]) che egli risponda di eventuali comportamenti criminosi solo alla fine del settennato: si dimetta o meno, egli deve rispondere subito per i reati di cui è accusato, pena l'ammissione di un privilegio che romperebbe con gli artt. 3 e 112 della Costituzione. Altra autorevole dottrina è favorevole al giudizio alla fine del settennato (sempre che nel frattempo non siano decorsi i termini di prescrizione), non escludendo le dimissioni del Capo dello Stato, sia pur solo qualora il reato commesso sia particolarmente grave.
 
Si è cercato di porre riparo a questa incertezza con il c.d. "[[w:lodo Schifani]]", disponendo che i presidenti della Repubblica, del Consiglio, della Camera, del Senato e della Corte costituzionale non possano essere sottoposti a procedimenti penali per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione fino alla cessazione delle medesime. Ne discendeva la sospensione dei relativi processi penali in corso in ogni fase, stato o grado. Legge, la 140 del 2003, che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, almeno in questa parte, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Un provvedimento simile, con alcune correzioni dovute ai rilievi della Corte costituzionale, denominato "[[w:Lodo Alfano]]", è stato proposto ed approvato durante la [[w:XVI Legislatura della Repubblica Italiana|XVI Legislatura]], ma anch'esso dichiarato illegittimo per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione.<ref>Si veda la legge 23 luglio 2008, n. 124, recante "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008, in vigore dal 26 luglio 2008 [http://www.camera.it/parlam/leggi/08124l.htm Legge n. 124/2008].</ref>.
 
Il presidente della Repubblica può dar vita ad illeciti anche nell'esercizio delle sue funzioni.
Riga 102:
 
== Voli di Stato ==
Quando effettua un [[w:volo di Stato]], l'aeromobile utilizzato, solitamente fornito dal [[w:31º Stormo]] dell'[[w:Aeronautica Militare]], assume il nominativo I-9001.
 
== La Presidenza della Repubblica ==
Al pari degli altri organi costituzionali, anche la Presidenza della Repubblica dispone di uffici e servizi dotati di una peculiare autonomia. Al vertice degli uffici della Presidenza è posto il Segretario generale, nominato e revocato dal Presidente in carica. Nell'incarico di Segretario generale si sono finora succeduti [[w:Ferdinando Carbone]] (1948-1954), [[w:Nicola Picella]] (1954-1955 e 1964-1976), [[w:Oscar Moccia]] (1955-1962), [[w:Paolo Strano]] (1962-1964), [[w:Franco Bezzi]] (1976-1978), [[w:Antonio Maccanico]] (1978-1987), [[w:Sergio Berlinguer]] (1987-1992), [[w:Gaetano Gifuni]] (1992-2006) e [[w:Donato Marra]] (dal 2006).
== Stanziamenti e [[w:bilancio]] per la Presidenza della Repubblica ==
Il valore aggregato degli stanziamenti per la Presidenza della Repubblica è contabilizzato in un'apposita voce di [[w:costo]] nel [[w:bilancio dello Stato]].
 
Diversamente dalla [[w:Gran Bretagna]] e dagli [[w:Stati Uniti d'America|USA]], il bilancio della Presidenza non viene pubblicato su [[w:internet]] o sulla carta stampata.
 
Di seguito, riportiamo il totale degli stanziamenti per la Presidenza della Repubblica, in milioni di euro:
Riga 120:
* 228 nel 2010
 
L'ex presidente [[w:Carlo Azeglio Ciampi]], alla conclusione del settennato, ha chiesto una riduzione di tali stanziamenti per il triennio fino al 2008.<ref>[http://www.corriere.it/Primo_Piano/Politica/2005/09_Settembre/29/ciampi.shtml www.corriere.it]</ref>
 
== Residenze ufficiali ==
Formalmente la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana è il [[w:Palazzo del Quirinale]], tuttavia non tutti i presidenti scelsero di abitare in questo luogo usandolo più che altro come ufficio. Infatti [[w:Giovanni Gronchi]] fu il primo presidente che nel [[w:1955]] si trasferì stabilmente con la famiglia nel Palazzo inaugurando una tradizione che però venne interrotta da [[w:Sandro Pertini]] nel [[w:1978]]. La tradizione di abitare al Quirinale è stata ripresa dal presidente Scalfaro a metà del suo mandato ed è poi proseguita con i suoi successori.
 
Il Presidente della Repubblica ha a disposizione anche la [[w:Tenuta Presidenziale di Castelporziano]], anche se raramente viene utilizzata. Questa tenuta era la riserva di caccia della famiglia reale dei Savoia ed è stata incorporata nel patrimonio della Repubblica dopo la caduta della Monarchia.
 
Una terza residenza del presidente è [[w:Villa Rosebery]], situata a [[w:Napoli]] e utilizzata in occasione delle visite in quella città.
 
== Elenco dei presidenti della Repubblica italiana ==
{{vedi anche|Presidenti della Repubblica Italiana}}
<ol type="I">
<li>[[w:Enrico De Nicola]] ([[w:1º gennaio]]-[[w:12 maggio]] [[w:1948]]); già [[w:capo provvisorio dello Stato]] ([[w:1946]]-[[w:1947]])</li>
<li>[[w:Luigi Einaudi]] ([[w:1948]]-[[w:1955]])</li>
<li>[[w:Giovanni Gronchi]] ([[w:1955]]-[[w:1962]])</li>
<li>[[w:Antonio Segni]] ([[w:1962]]-[[w:1964]])</li>
<li>[[w:Giuseppe Saragat]] ([[w:1964]]-[[w:1971]])</li>
<li>[[w:Giovanni Leone]] ([[w:1971]]-[[w:1978]])</li>
<li>[[w:Sandro Pertini]] ([[w:1978]]-[[w:1985]])</li>
<li>[[w:Francesco Cossiga]] ([[w:1985]]-[[w:1992]])</li>
<li>[[w:Oscar Luigi Scalfaro]] ([[w:1992]]-[[w:1999]])</li>
<li>[[w:Carlo Azeglio Ciampi]] ([[w:1999]]-[[w:2006]])</li>
<li>[[w:Giorgio Napolitano]] ([[w:2006]]-in carica)</li>
</ol>
==Note==
<references/>
 
{{categorizzare}}