Il Presidente della Repubblica Italiana: differenze tra le versioni

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Il '''Presidente della Repubblica Italiana''' è il [[capo dello Stato]] [[italia]]no e rappresenta l'[[unità nazionale]], come stabilito dalla [[Costituzione italiana]] entrata in vigore il [[1º gennaio]] [[1948]]. Il presidente della Repubblica è un [[organi costituzionali|organo costituzionale]] che viene eletto dal [[Parlamento in seduta comune]], integrato da rappresentanti delle regioni, e dura in carica per sette anni (settennato o mandato presidenziale).
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=== Presidente emerito ===
 
{{vedi anche|Presidente emerito della Repubblica Italiana}}
Gli ex Presidenti della Repubblica prendono il nome di Presidenti emeriti della Repubblica e assumono di diritto la carica, salvo rinunzia, di [[w:Senatore a vita|Senatore di diritto e a vita]].
 
== Responsabilità ==
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Il Capo dello Stato può dar vita ad illeciti compiuti al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, ed in questi casi varrà l'ordinaria responsabilità giuridica. In particolare, se è difficile immaginare un vero e proprio illecito amministrativo (coincidente con un reato funzionale), non si può invece escludere che il presidente sia chiamato, sul piano civile, a risarcire un danno, ad esempio per un incidente stradale.
 
Secondo parte della dottrina, non sarebbe accettabile la tesi (rigettata a suo tempo in [[w:Assemblea Costituente della Repubblica Italiana|Assemblea Costituente]] da [[Umberto Elia Terracini]]) che egli risponda di eventuali comportamenti criminosi solo alla fine del settennato: si dimetta o meno, egli deve rispondere subito per i reati di cui è accusato, pena l'ammissione di un privilegio che romperebbe con gli artt. 3 e 112 della Costituzione. Altra autorevole dottrina è favorevole al giudizio alla fine del settennato (sempre che nel frattempo non siano decorsi i termini di prescrizione), non escludendo le dimissioni del Capo dello Stato, sia pur solo qualora il reato commesso sia particolarmente grave.
 
Si è cercato di porre riparo a questa incertezza con il c.d. "[[lodo Schifani]]", disponendo che i presidenti della Repubblica, del Consiglio, della Camera, del Senato e della Corte costituzionale non possano essere sottoposti a procedimenti penali per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione fino alla cessazione delle medesime. Ne discendeva la sospensione dei relativi processi penali in corso in ogni fase, stato o grado. Legge, la 140 del 2003, che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, almeno in questa parte, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Un provvedimento simile, con alcune correzioni dovute ai rilievi della Corte costituzionale, denominato "[[Lodo Alfano]]", è stato proposto ed approvato durante la [[w:XVI Legislatura della Repubblica Italiana|XVI Legislatura]], ma anch'esso dichiarato illegittimo per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione.<ref>Si veda la legge 23 luglio 2008, n. 124, recante "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008, in vigore dal 26 luglio 2008 [http://www.camera.it/parlam/leggi/08124l.htm Legge n. 124/2008].</ref>.
 
Il presidente della Repubblica può dar vita ad illeciti anche nell'esercizio delle sue funzioni.