Compravendita: differenze tra le versioni

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La '''compravendita''' è un [[contratto]] disciplinato dagli art. dal 1470 fino al 1509 del [[codice civile]]. Il c.c. la chiama semplicemente ''vendita'', mentre la stessa si traduce in [[w:lingua latina|latino]] come ''emptiovenditio''. ''Ex'' art 1470 del c.c. ''La vendita è il [[contratto]] che ha per oggetto il trasferimento della [[w:proprietà (diritto)|proprietà]] di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.'' Si possono individuare due parti: il ''venditore'' (o alienante) che trasferisce il diritto ed il ''compratore'', che si [[W:obbligazione|obbliga]] a pagare un [[prezzo]], espresso in una somma di denaro, come corrispettivo.
 
==I caratteri tipici del contratto di vendita==
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Come la garanzia per l'evizione la '''garanzia per i vizi''' è un effetto naturale della compravendita.
Con tale tipo di garanzia il venditore garantisce l'assenza di [[vizi materiali]] del bene che non ne consentano l'uso per il quale è destinato.
 
La garanzia opera quindi solo se i vizi sono tali da rendere la cosa inidonea, in tutto o in parte, all'uso cui è destinata o sono tali da diminuire sensibilmente il valore del bene. La mancanza delle ''qualità promesse'' o delle ''qualità necessarie'' per l'uso cui la cosa è destinata, può portare alla [[risoluzione]] contrattuale se la mancanza delle qualità eccede il limite di tollerabilità determinato dagli usi, ma non alla sostituzione o alla riparazione. La garanzia per i vizi può essere contrattualmente limitata, la limitazione non opera però per i vizi che sono stati in malafede taciuti dal venditore, né per i vizi che erano, al momento della stipulazione del contratto, conosciuti o conoscibili usando la diligenza dell'uomo medio. I rimedi in caso di vizi sono: la riduzione del prezzo ('''azione estimatoria''') e la risoluzione contrattuale ('''azione redibitoria''').
 
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I divieti di alienazione sono limitazioni all'autonomia contrattuale. Se il divieto di alienazione ha fonte legale, l'eventuale atto traslativo è nullo. Il divieto di alienazione può essere anche pattuito, in tal caso il divieto non ha efficacia erga omnes, l'eventuale alienazione comporterà quindi la sola sanzione di inadempimento contrattuale ex art. 1218.
 
===La determinazione del prezzo affidata a un terzo===
 
==Testi Normativi==