Lo Stato e le sue varie Forme: differenze tra le versioni
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Nel monocratico solo una persona è titolare dell'organo; complesso o collegiale se consta di più titolari (per esempio il governo composto dal presidente del consiglio, del Consiglio dei Ministri, dei ministri). Posso studiare l'organo dal punto di vista soggettivo della manifestazione della volontà: se la decisione deve essere presa dall'organo monocratico, essa coincide con la volontà della persona fisica.
La formazione della volontà di un organo collegiale necessita di alcuni fattori: deliberazione convocazione dell'ordine del giorno, numero di partecipanti adeguato, numero di deliberanti ecc …
dal punto di vista oggettivo delle competenze possa avere organi deliberativi, consulti, di controllo, esecutivi. Le regole che attengono l'aspetto soggettivo possono aggiungere la presenza di un'altra persona fisica sull'assenza del titolare: proroga, prorogatio e supplenza.
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In verità, c'è un rapporto di immedesimazione organica, ovvero non è possibile distinguere le volontà dello Stato e degli organi. Il rapporto di immedesimazione è tanto forte che, anche se un funzionario di un organo risulta ineleggibile, incompatibile o scorrettamente eletto, dopo aver comunicato all'assemblea il giudizio di contestazione, si applica il principio del funzionario di fatto (anche se non di diritto, poiché la nullità dell'elezione comporta che tutti atti promulgati dall’illecitamente nominato siano annullati.), poiché la volontà dello Stato sempre sono la volontà dei suoi organi e lo Stato non può disattendere la volontà dei suoi organi.
Per gli organi amministrativi esisteva una concezione di prorogatio sine die. Il principe della continuità dell'organo è stato attaccato dalla corte costituzionale e il diritto amministrativo fissa termini a 45 giorni. Per gli organi costituzionali, la prorogatio dura fino al rinnovo dell'organo stesso (processo stabilito dalla costituzione). L'istituto della supplenza, disciplinato dall'articolo ottantasei della costituzione. Non esiste il vicepresidente, ma è il presidente al Senato a supplire, mentre il presidente della camera dei deputati presiede la sessione comune del Parlamento per eleggere il nuovo presidente ad altri organi. Nel caso di sede plena scatta solo la supplenza, nel caso di sede vacante scatta sia supplenza sia il procedimento elettorale.
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Malgrado le critiche degli studiosi, l'istituto della supplenza in caso di viaggio all'estero si è consolidata a partire dalla fine degli anni 70, sotto la presidenza di Pertini.
In caso di mancanza di intendere e di volere, chi deve accertare l'impedimento? Il presidente della camera (chi deve condurre la nuova elezione), il presidente del Senato (“vicepresidente”) o il Governo(intimamente connesso all’istituto presidenziale)?
Durante il caso Segni, fu convocato un collegio di medici che sostenne l’impossibilità per il presidente di svolgere le proprie funzioni; il referto fu firmato da tutti e tre i soggetti. Per fortuna Segni appose una firma sulle proprie dimissioni e tolse gli organi dall’empasse.
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La qualità della competenza varia a seconda se derivano dalla costituzione soltanto o dalla costituzione e dalla legge ordinaria. Le caratteristiche della competenza hanno sfumatura particolari qualora si possa incidere sull’atto legislativo, nel nome della volontà popolare. Organi costituzionali godono del regime della prorogatio e pongono atti politici la cui giudicabilità segue prassi particolare.
Devo escludere che uno dei tre poteri possa avere il sopravvento sugli altri. Il costituzionalismo classico pone l’attenzione sui meccanismi di pesi e contrappesi.
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