Le Regioni e gli Enti Locali: differenze tra le versioni

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=== Autonomia legislativa ===
 
{{Vedi anche|potestà legislativa}}
In seguito alla riforma costituzionale del [[2001]], la potestà legislativa appartiene allo Stato e alle regioni, posti sullo stesso piano; la competenza è attribuita per materie.
 
La competenza a legiferare può essere:
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L'autonomia amministrativa della regione, come di tutte le pubbliche amministrazioni, deve aderire ai principi di [[w:principio di sussidiarietà|sussidiarietà]], [[w:principio di differenziazione|differenziazione]] ed [[w:principio di adeguatezza|adeguatezza]].
 
La regione, tramite legge regionale, può delegare le funzioni amministrative di cui è titolare ai [[w:Comune italiano|Comuni]], alle [[w:Provincia italiana|Province]] o alle [[w:Città metropolitana|Città metropolitane]].
 
Prima della modifica costituzionale ad opera della legge 3/2001 vigeva il principio del parallelismo tra funzione legislativa e funzione amministrativa. quindi alle regioni spettavano le funzioni amministrative in riferimento alle materie di cui all'art 117 (anch'esso previgente alla riforma del titolo V).
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Quanto al controllo sugli organi regionali, l'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._120|art. 120]] II prevede: «Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni … nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.»
 
L'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._126|art. 126]] stabilisce: «Con decreto motivato del presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.». Lo scioglimento è deliberato dal [[w:Consiglio dei ministri]], previo parere della Commissione Parlamentare sugli affari regionali.
 
Passando poi alla legislazione regionale, l'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._127|art. 127]] della Costituzione stabilisce: «Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.»