Lo Stato e le sue varie Forme: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m +importato
Luisius (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
Riga 2:
 
In [[w:giurisprudenza|giurisprudenza]] occorre anzitutto tenere a mente che la scienza giuridica va separata completamente dalle altre materie e discipline, e che pertanto occorre definire lo Stato, abbandonando ogni considerazione di carattere storico o di natura politica.
 
La separazione tra scienza giuridica e altre scienze, ma soprattutto la scissione tra legge e morale, furono affermate grazie agli studi giuridici che presero piede, in Europa, a partire dai [[w:XVII secolo|secoli XVII]] e [[w:XVIII secolo|XVIII]], per trovare recentemente la miglior espressione con H. Kelsen, il quale, in "Dottrina Pura del Diritto" ([[w:1934|1934]]), afferma che la scienza giuridica sarebbe in netta opposizione rispetto alle altre scienze, e specialmente dalle istanze di parte, come la morale, che viene definitivamente considerata come una entità soggettiva. Il diritto, invece, essendo diretto a tutti i cittadini, non può rappresentare le istanze di una parte, ma piuttosto deve sancire i limiti delle libertà in maniera oggettiva. In tal senso H. Kelsen si colloca come uno dei massimi filosofi del positivismo giuridico.
 
Dunque, lo Stato non può essere definito come un ente sovrano, con un suo popolo ed un suo territorio, dal momento che questa definizione storica non presenta logicità sotto il profilo giuridico. Infatti, il popolo, essendo l'insieme dei cittadini, presuppone l'esistenza dello Stato, poiché lo status di cittadinanza è accordato in relazione alle leggi dello Stato (in Italia, si veda soprattutto la legge [[w:5 febbraio|5 febbraio]] [[w:1992|1992]] n. 91). Anche l'elemento territoriale presuppone l'esistenza dello Stato, dal momento che i confini sono tracciati in relazione a trattati internazionali stipulati dallo Stato stesso (in Italia, si veda soprattutto il [[w:Trattato di Pace (1947)|Trattato di Pace del 1947]]).
Line 9 ⟶ 7:
Pertanto, definiamo lo Stato come un ordinamento giuridico sovrano. Un ordinamento giuridico è un sistema di norme giuridiche. Una norma è giuridica quando è creata in conformità al procedimento stabilito da un'altra norma giuridica di grado superiore (Kelsen). In base a tale definizione di norma, che è separata da altre definizioni storiche o politiche, si comprende che l'ordinamento giuridico si presenta come una "piramide", poiché le norme più importanti (cioè quelle fondamentali) richiedono un procedimento più complicato per la loro creazione, e pertanto sono in numero certamente inferiore alle norme meno importanti (cioè quelle "derivate"), per le quali invece è richiesto un procedimento di creazione più semplice. Al vertice della "piramide" si trova la norma fondamentale, o Grundnorm, che generalmente è la Costituzione o lo Statuto.
 
imensioneDimensione storica e dinamica dello Stato
 
Lo stato è un’aggregazione umana stabile nel tempo. Nella città-stato la territorialità è una dimensione circoscritta rispetto al granducato di Toscana; nella romanità “status” non aveva significato diverso dalle cose così come stavano; nell'epoca rinascimentale i comuni avevano un'estensione territoriale alquanto limitata.
L’era moderna si caratterizza per il nuovo senso di stato ma ancora in un'ottica dinastica e patrimoniale;: lo Stato s’identifica ancora col monarca dello stesso nel 17º e 18º secolo ("l'etat c'est moi", potrà ancora affermare il Re Sole).
Con le rivoluzioni del 18º secolo si afferma il principio secondo cui senza diritto costituzionale non c'è stato. LaDel resto, la distinzione tra governanti e governati è una caratteristica fondamentale dello Stato moderno.
LoSecondo la moderna teoria giuridica, lo stato è persona giuridica statale (capacitagode della capacità giuridica, ossia =l' attitudine ad essere titolari di diritti e doveri).
La persona giuridica è una creazione del diritto e ha le stesse capacità della persona fisica gode di diritti e a un patrimonio.
 
La persona giuridica è una creazione del diritto e alle stesse capacità della persona fisica gode di diritti e a un patrimonio. Lo Stato è dato da un sistema ordinato di elementi, in virtù dei quali possa definirlo come tale: territorio, popolo a sovranità. L'ordinamento è originario (non deriva da altri ordinamenti ma trova la sua ragion d'essere in se stesso) e a fini generali (persegue un interesse riferito a tutta la comunità).
Lo stato è un’aggregazione umana stabile nel tempo. Nella città-stato la territorialità è una dimensione circoscritta rispetto al granducato di Toscana; nella romanità “status” non aveva significato diverso dalle cose così come stavano.
L’era moderna si caratterizza per il nuovo senso di stato ma ancora in un'ottica dinastica e patrimoniale; lo Stato s’identifica ancora col monarca dello stesso nel 17º e 18º secolo.
Con le rivoluzioni del 18º secolo si afferma il principio secondo cui senza diritto costituzionale non c'è stato. La distinzione tra governanti e governati è una caratteristica fondamentale dello Stato moderno.
Lo stato è persona giuridica statale (capacita giuridica = attitudine ad essere titolari di diritti e doveri).
La persona giuridica è una creazione del diritto e alle stesse capacità della persona fisica gode di diritti e a un patrimonio. Lo Stato è dato da un sistema ordinato di elementi, in virtù dei quali possa definirlo come tale: territorio, popolo a sovranità. L'ordinamento è originario (non deriva da altri ordinamenti ma trova la sua ragion d'essere in se stesso) e a fini generali (persegue un interesse riferito a tutta la comunità).
Ordinamento statale e teoria generale dello Stato
L'elemento umano o il popolo è talvolta distinto dal concetto di popolazione, meramente sociologico (per esempio si ritrova nel titolo V nel caso di fusioni o accorpamenti). Il popolo è una figura giuridica soggettiva attiva, nata dall'insieme dei cittadini di un ordinamento.