Aiuto:Categorie: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Si può parlare di Diritto Ambientale?
Senpai (discussione | contributi)
m Annullate le modifiche di Stefanocaserta (discussione), riportata alla versione precedente di FrescoBot
Riga 5:
L'unica attenzione da porre consiste nel '''mettere questa linea in fondo al testo ma sopra qualsiasi link di [[Aiuto:interlink|interlink]]''' alle lingue.
 
==Categorie==
 
La pagina della categoria può contenere testo editabile, come ogni altra pagina, ma quando viene visualizzata, l'ultima parte della pagina consiste in una lista automaticamente generata di pagine e sottocategorie appartenenti alla categoria stessa.
'''Si può parlare di Diritto Ambientale?'''
 
Il Diritto Ambientale può essere collocato giuridicamente e cronologicamente all'inizio degli anni Settanta, la normativa più significativa dell'ordinamento giuridico italiano risale sicuramente agli anni Ottanta.Il Diritto e l'ordinamento giuridico italiano disciplinano il danno ambientale. Questa disciplina ha avuto diversi cambiamenti, ci si è chiesti se si può parlare di Diritto Ambientale, di una parte di ordinamento giuridico che contiene delle norm caratteristiche. Il Diritto dell'Ambiente ha avuto una sua evoluzione nel tempo e il problema se esiste o meno uno specifico Diritto dell' Ambiente, non è un problema soltanto di carattere teorico, in realtà ha una valenza molto consistente pratica.Nel momento in cui si stabilisce che esiste uno specifico ramo dell'ordinamento giuridico(l'ordinamento giuridico è un concetto che va inteso come insieme delle norme che regolamentano i rapporti giuridici tra le diverse persone)se esiste una normativa che è in grado di regolamentare in relazione a quelle che sono le problematiche ambientali.
Sotto il profilo costituzionale un problema si è posto forse più in passato,cioè che valenza avesse questo utilizzo dell'ambiente e se si potesse riconoscere un Diritto dell'Ambiente e poi eventualmente che valenza potesse avere questo Diritto dell' Ambiente sotto il profilo costituzionale, cioè se potesse essere compreso nell'ambito di quei diritti riconosciuti all'individuo e che sono quei diritti fondamentali dell'uomo e quindi collocare l'ambiente rispetto al Diritto alla Salute, oppure collocare l'ambiente rispetto alla Libertà Personale e così via dicendo. Questo problema si è posto perchè in realtà nelle prescrizioni contenute nella Carta Costituzionale almeno prima della Riforma del Titolo Quinto avvenuta nel 2001, non c'era un riferimento specifico riferito all'ambiente e tanto meno al Diritto dell'Ambiente. In realtà anche oggi nella nostra Costituzione non c'è uno specifico riferimento al Diritto dell'Ambiente, nell'art. 117, l'ambiente viene trattato sotto il profilo della competenza più che sotto il profilo dell'individuazione di uno specifico diritto riconosciuto all'individuo piuttosto che alla collettività. In passato ancora prima che si verificasse la Riforma del Titolo Quinto della Costituzione preso spunto dalla legge Bassanini, quindi del Decentramento Amministrativo che è stato attuato in Italia con una nuova dipartizione delle funzioni amministrative nell'ambito dell ordinamento giuridico. Ci si poneva un problema e cioè quale riconoscimento si potesse dare all'ambiente e sopratutto si si potesse dare un riconoscimento di valenza costituzionale, anche questo è un problemna tutt'altro che teorico nel momento in cui si attribuisce rilevanza costituzionale al Diritto dell'Ambiente, esso assume la valenza di un diritto che deve essere salvaguardato rispetto ad ogni altro diritto che non è contemplato dalla Costituzione o comunque tutelato allo stesso modo in cui sono tutelati gli altri diritti individuali, gli altri diritti fondamentali che sono riconosciuti dalla Costituzione. In realtà prima della Riforma del Titolo Quinto un aiuto importante è stato dato dalla Giurisprudenza, cioè dal diritto che si forma nelle aule giudiziarie in particolar modo la Giurisprudenza della Cassazione che costituisce il primo grado di giudizio e che esprime giudizi in relazione alla compatibilità delle sentenze che vengono emesse dai giudici ordinari rispetto a quelli che sono i principi e i processi normativi dell'ordinamento giuridico.La Corte Costituzionale ha dato un'elaborazione particolare del concetto di ambiente. Se facciamo una lettura agli articoli della costituzione non si parla di un Diritto dell'Ambiente o di un riconoscimento di questo diritto ad un cittadino, ad un ambiente salubre, per esempio ad un ambiente incontaminato. Ad un certo punto si è posta la necessità di individuare una modalità di tutela degli aspetti che potevano essere ricollocati nell'ambito del concetto e mancando un riferimento normativo non si è fatto altro che applicare quelli che erano gli istituti, i principi disponibili dell'ordinamento giuridico che però poco si addicevano alla particolarità delle fattispecie che entrano nelle problematiche ambientali come per esempio l'Inquinamento Acustico.Prima che fosse varata la normativa sull'Inquinamento Acustico, c'era il problema di come affrontare la disciplina degli illeciti che riguardavano l'Inquinamento Acustico. La Giurisprudenza rispetto a questo problema non fece altro che intervenire con un'applicazione estensiva delle disposizioni del Codice Civile, in particolar modo di quelle relative ai rapporti di buon vicinato, collocando quindi queste problematiche nell'ambito delle questioni relative al superamento della normale tolleranza attraverso l'applicazione di istituti di Diritto Privato. Uno strumento di questo tipo non è particolarmente efficiente per la risoluzione delle problematiche ambientali, perchè il primo problema che abbiamo quando trattiamo dell'ambiente è quello di avere a che fare con un valore dal punto di vista giuridico l'ambiente è un Valore, si tratta quindi di avere a che fare con un valore che è estremamente sensibile ed è estremamente debole e che difficilmente può esere ripristinato. Pensiamo agli effetti che ha l'inquinamento di qualunque tipo esso sia sulla salute delle persone, quando si verifica una lesione della salute e non c'è risarcimento o riconoscimento patrimoniale, ormai per esempio si è contratto un tumore che ha un percorso di vita assolutamente difficile e quindi non c'è un risarcimento che possa mettere riparo ad un danno di questo genere assolutamente irresolubile.
Oggi purtroppo o per fortuna ogni ragionamento che facciamo, questo ovviamente non vale solo per l'ambiente, anche per gli aspetti di carattere economico, per gli aspetti di carattere sociale e di carattere culturale, il nostro ragionamento deve essere un ragionamento aperto, un ragionamento allargato a quelle che sono le indicazioni che ci vengono dall Comunità Europea o meglio dall'Unione Europea dalla quale noi siamo parte integrante e sempre più condiziona e dirige in qualche modo quello che è il processo normativo. Si è tenuto conto dell'art.9 della Costituzione il quale dice che la Repubblica tutela il patrimonio storico-artistico del paesaggio della nazione quindi fa riferimento ad una tipologia di beni che vietano sicuramente il concetto di ambiente. Il rischio è quello di tenere da parte situazioni che invece possono assumere particolare rilavanza sotto il profilo ambientale, bisognerebbe sforzarsi di individuare la singole fattispecie che possono assumere rilevanza ambientale. Per individuare i primi strumenti dell'ambiente è l'art.32 della Costituzione che tutela il Diritto alla Salute, ma si è andati anche oltre facendo riferimento ad altri articoli della Costituzione, per esempio all'art.41 in riferimento all'iniziativa economica privata, al secondo comma dice che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà. Anche questa disposizione è stata inizialmente considerata, in suddetta legge vi si trova un primo riferimento al concetto di sviluppo sostenibile. Sviluppo sostenibile vuol dire sostanzialmente: utilizzo delle risorse ambientali nel rispetto della capacità di riproduzione e conservazione della risorsa naturale nell'ottica di salvaguardia di quelle che saranno le esigenze delle generazioni future.
La vecchia legge Gallo, che disciplinava la modalità di gestione della risorsa idrica, fa riferimento allo sviluppo sostenibile quando parla del criterio e dell'utilizzo della risorsa idrica è un principio assolutamente operativo, un principio che assume una rilevanza costituzionale proprio perchè è significativo sotto il profilo della gestione e della tutela del valore attivo.
Altri articoli che sono riconoscibili al concetto di ambientesono l'art.92 piuttosto che l'art.43 della Costituzione laddove si riconosce la prorpietà privata, la prorpietò assume una rilevanza importante nelle trattazioni ambientali e le limitazioni che la Pubblica Amministrazione può imporre alla proprietà. Se pensiamo allo sversamnento dei rifiuti su un terreno di prorpietà privata, il sindaco può intervenire con un ordinanza urgente, laddove si verificano particolari situazioni di pericolo per la salute pubblica, per obbligarne il proprietario a rimuovere i rifiuti che sono presenti sul proprio terreno. Questa è una limitazione molto forte perchè teoricamente il proprietario dovrebbe poter disporre del prorpio bene in maniera assoluta, senza condizionamenti decidendo autonomamente, ovviamente nei limiti del rispetto dei diritti degli altri, quello che è l'utilizzo e anche l'accesso da parte di terzi. Invece l'ordinamento giuridico prevede una normativa sempre ricollegata e fondata sui principi costituzionali, sui diritti costituzionalmente rilevanti per esempio il diritto alla salute per elaborare quegli strumenti la cui utilizzazione e il suo intervento è giustificato dal fatto che avviene in virtù della salvaguardia di un valore che assume rilevanza pariterica, rispetto al Diritto di Proprietà ma che è necessario a tutelare con preferenza ripetto al Diritto di Proprietà proprio per la sensibilità che riveste questo valore costituzionale. Questo è un problema sia per il giudice costituzionale, sia per il giudice ordinario.Come risolvere il problema. Quale diritto tutelare? Non sempre poi i diritti vanno d'accordo tra di loro, molto spesso si trovano supposizioni opposte e allora, come si fa a stabilire se bisogna tutelare il Diritto di Proprietà o il Diritto alla Salute?
Non sempre poi i diritti vanno tutti d'accordo fra di loro.Come si fa per esmpio a stabilire se deve chiudere un industria inquinante e quindi mandare a casa i lavoratorie quindi salvaguardare l'ambiente oppure mantenere aperta l'industria e quindi garantire il Diritto al Lavoro? In realtà non c'è una soluzione valida in tutti i casi. Siccuramente la questione va affrontata caso per caso, tenendo conto quella che è la situazione che si presenta. In anticipo bisognerebbe procedere in maniera tale che questa contrapposizione dei vslori e dei diritti non si verifichi a priori, per esempio usando strumenti nella valutazione dell'impatto ambientale, una valutazione molto più efficace in quanto è una valutazione che si fa prima.
 
== Sotto categorie ==