Tutela dei beni informatici (software, database, opere multimediali, ecc.) fra diritto d’autore, brevetto e diritto sui generis: differenze tra le versioni

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Per quel che riguarda il diritto d'autore sul software, chiunque abusivamente duplica[31]per trarne profitto programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 2.582 a 15.493 euro[32]. La stessa pena si applica nel caso in cui si consenta o si faciliti, con qualsiasi mezzo, la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Nel caso in cui il precedente fatto sia di rilevante gravità, la pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a 15.493 euro.
 
Chiunque[33], per fini di lucro e ad uso non personale, fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il [http://it.elephantcarhire.com/ noleggio], o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di rendere possibile o facilitare l'elusione delle misure tecnologiche di protezione apposte a protezione dell'opera, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582 a 15.493 euro, con la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, ed in uno o più periodici specializzati, e con la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
 
Chiunque[34], per fini di lucro, comunica al pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.582 a 15.493 euro.
 
Chiunque[35], senza scopo di lucro e per uso personale, abusivamente utilizza, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento e con l'eventuale utilizzo di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti oppure acquista o noleggia supporti informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge 41/633, incorre nella sanzione amministrativa di 154 euro e nelle sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata fino a 1.032 euro ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
 
==Note==