Tutela dei beni informatici (software, database, opere multimediali, ecc.) fra diritto d’autore, brevetto e diritto sui generis: differenze tra le versioni

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osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, per estrapolarne le idee ed i principi, senza richiedere l'autorizzazione del titolare dei diritti patrimoniali;
riprodurre, tradurre e più in generale modificare il codice del programma, anche senza l'autorizzazione del titolare dei diritti patrimoniali, se tali azioni sono necessarie per garantire l'interoperabilità con altri programmi, a patto che le attività descritte siano eseguite dal licenziatario oppure da chi venga autorizzato da quest'ultimo, le informazioni per garantire l'interoperabilità non siano reperibili facilmente in altro modo, e le modifiche eseguite sul codice riguardino esclusivamente le parti del programma necessarie a garantire l'interoperabilità.
Le eventuali clausole contrattuali che violino i tre precedenti diritti sono da considerarsi nulle. E'È possibile fare oggetto di contratto i diritti sopra elencati, ma col solo scopo di favorire maggiormente il licenziatario.
 
I titolari dei diritti d'autore possono[14] utilizzare misure tecnologiche di protezione efficaci sulle opere o sui materiali protetti in modo da impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti, e possono[15] inserire informazioni elettroniche aggiuntive sulle opere o materiali protetti, indicanti il regime dei diritti delle stesse.