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La ''ratio'' di questi articoli si trova nella necessità di dover garantire il consumatore da eventuali squilibri contrattuali che i venditori possono compiere. Infatti il consumatore si trova in una posizione subordinata, si tratta di un soggetto che aspira a conseguire un bene che pochi offrono, mentre i professionisti si trovano nella posizione di offrire i beni o i servizi a una molteplicità di persone. La disciplina sancisce la nullità di alcune '''clausole''' c.d. '''vessatorie''' che determinano gravi squilibri contrattuali a meno che queste non siano state oggetto di una seria trattativa (non semplicmenete di sottoscrizione). Si è tuttavia prevista la nullità delle clausole, che sebbene oggetto di trattativa, determinino l'adesione del consumatore a condizioni generali e a clausole che al momento della stipulazione non poteva conoscere, oppure limitino la responsabilità del professionista e le azioni che può esperire il consumatore. L'eventuale sanzione di nullità della clausola vessatoria non determina la nullità del contratto. Il giudizio di vessatorietà non riguarda l'oggetto e il prezzo, salvo questi non siano determinati chiaramente.
 
ÉÈ stata introdotta anche una disciplina volta a garantire la '''conformità del bene al contratto''' (articolo 129 del ''Codice del Consumo''). La conformità va valutata non soltanto in relazione al contratto, ma anche con riguardo all'informazione pre-contrattuale e alle descrizioni del professionista, nonché alla pubblicità o all'etichettatura del bene.
La conformità è comunque fondata su:
*l'idoneità all'uso quale servono abitualmente beni dello stesso tipo.