Tutela dei beni informatici (software, database, opere multimediali, ecc.) fra diritto d’autore, brevetto e diritto sui generis: differenze tra le versioni
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Il diritto d'autore sorge istantaneamente al momento della creazione[2] dell'opera che si vuole tutelare, ed è formato, in Italia, da un insieme di diritti patrimoniali e da un insieme di diritti morali sull'opera. I diritti morali, che non possono essere oggetto di un contratto perché ritenuti a norma di legge incedibili[3] dall'autore, fanno riferimento[4] al diritto di paternità e al diritto di opporsi, anche col ritiro, ad ogni atto a danno dell'opera stessa che possa ledere l'immagine o l'onore dell'autore stesso. Questo diritto può essere fatto valere anche dopo la morte dell'autore[5], senza limiti di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dai loro ascendenti e dai discendenti diretti e, in caso estremo, dai fratelli e dalle sorelle, e loro discendenti. Se esistono finalità pubbliche che lo esigono, l'azione dei diritti morali può essere esercitata anche dal Ministro per i beni e le attività culturali. I diritti morali qui espressi non sono riconosciuti dalla legge di copyright americana, che invece riconosce a pieno quelli economici.
Al contrario di quelli morali, i diritti patrimoniali, ovvero i diritti di utilizzazione economica dell'opera, durano[6] per tutta la vita dell'autore più i settant'anni successivi alla sua morte se si tratta di singolo autore, mentre la durata dei diritti patrimoniali di un
===Il software come opera di carattere creativo===
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