Tutela dei beni informatici (software, database, opere multimediali, ecc.) fra diritto d’autore, brevetto e diritto sui generis: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m ha spostato La tutela dei beni informatici (software, database, opere multimediali, ecc.) fra diritto d’autore, brevetto e diritto sui generis a [[Tutela dei beni informatici (software, database, opere multimediali, ecc.) fra diritto d’autore, bre
m Bot: apostrofo dopo l'articolo indeterminativo
Riga 11:
Il diritto d'autore sorge istantaneamente al momento della creazione[2] dell'opera che si vuole tutelare, ed è formato, in Italia, da un insieme di diritti patrimoniali e da un insieme di diritti morali sull'opera. I diritti morali, che non possono essere oggetto di un contratto perché ritenuti a norma di legge incedibili[3] dall'autore, fanno riferimento[4] al diritto di paternità e al diritto di opporsi, anche col ritiro, ad ogni atto a danno dell'opera stessa che possa ledere l'immagine o l'onore dell'autore stesso. Questo diritto può essere fatto valere anche dopo la morte dell'autore[5], senza limiti di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dai loro ascendenti e dai discendenti diretti e, in caso estremo, dai fratelli e dalle sorelle, e loro discendenti. Se esistono finalità pubbliche che lo esigono, l'azione dei diritti morali può essere esercitata anche dal Ministro per i beni e le attività culturali. I diritti morali qui espressi non sono riconosciuti dalla legge di copyright americana, che invece riconosce a pieno quelli economici.
 
Al contrario di quelli morali, i diritti patrimoniali, ovvero i diritti di utilizzazione economica dell'opera, durano[6] per tutta la vita dell'autore più i settant'anni successivi alla sua morte se si tratta di singolo autore, mentre la durata dei diritti patrimoniali di un 'opera collettiva[7] presa nella sua interezza è di settant'anni dalla prima pubblicazione, mentre la durata spettante per ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. In relazione a tali diritti, l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare[8] l'opera ed ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato. Ogni diritto patrimoniale risulta indipendente l'uno dall'altro e possono essere ceduti dall'autore, ad esempio se previsto da un eventuale contratto, sia unitariamente sia tutti contemporaneamente.
 
===Il software come opera di carattere creativo===