Lo Stato e le sue varie Forme: differenze tra le versioni

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In [[w:giurisprudenza|giurisprudenza]] occorre anzitutto tenere a mente che la scienza giuridica va separata completamente dalle altre materie e discipline, e che pertanto occorre definire lo Stato, abbandonando ogni considerazione di carattere storico o di natura politica.
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In giurisprudenza occorre anzitutto tenere a mente che la scienza giuridica va separata completamente dalle altre materie e discipline, e che pertanto occorre definire lo Stato, abbandonando ogni considerazione di carattere storico o di natura politica.
 
La separazione tra scienza giuridica e altre scienze, ma soprattutto la scissione tra legge e morale, furono affermate grazie agli studi giuridici che presero piede, in Europa, a partire dai [[XVII secolo|secoli XVII]] e [[XVIII secolo|XVIII]], per trovare recentemente la miglior espressione con H. Kelsen, il quale, in "Dottrina Pura del Diritto" ([[w:1934|1934]]), afferma che la scienza giuridica sarebbe in netta opposizione rispetto alle altre scienze, e specialmente dalle istanze di parte, come la morale, che viene definitivamente considerata come una entità soggettiva. Il diritto, invece, essendo diretto a tutti i cittadini, non può rappresentare le istanze di una parte, ma piuttosto deve sancire i limiti delle libertà in maniera oggettiva. In tal senso H. Kelsen si colloca come uno dei massimi filosofi del positivismo giuridico.
 
Dunque, lo Stato non può essere definito come un ente sovrano, con un suo popolo ed un suo territorio, dal momento che questa definizione storica non presenta logicità sotto il profilo giuridico. Infatti, il popolo, essendo l'insieme dei cittadini, presuppone l'esistenza dello Stato, poiché lo status di cittadinanza è accordato in relazione alle leggi dello Stato (in Italia, si veda soprattutto la legge [[w:5 febbraio|5 febbraio]] [[w:1992|1992]] n. 91). Anche l'elemento territoriale presuppone l'esistenza dello Stato, dal momento che i confini sono tracciati in relazione a trattati internazionali stipulati dallo Stato stesso (in Italia, si veda soprattutto il [[Trattato di Pace (1947)|Trattato di Pace del 1947]]).
 
Pertanto, definiamo lo Stato come un ordinamento giuridico sovrano. Un ordinamento giuridico è un sistema di norme giuridiche. Una norma è giuridica quando è creata in conformità al procedimento stabilito da un'altra norma giuridica di grado superiore (Kelsen). In base a tale definizione di norma, che è separata da altre definizioni storiche o politiche, si comprende che l'ordinamento giuridico si presenta come una "piramide", poiché le norme più importanti (cioè quelle fondamentali) richiedono un procedimento più complicato per la loro creazione, e pertanto sono in numero certamente inferiore alle norme meno importanti (cioè quelle "derivate"), per le quali invece è richiesto un procedimento di creazione più semplice. Al vertice della "piramide" si trova la norma fondamentale, o Grundnorm, che generalmente è la Costituzione o lo Statuto.
 
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[[Categoria:Diritto costituzionale]]