Tutela dei beni informatici (software, database, opere multimediali, ecc.) fra diritto d’autore, brevetto e diritto sui generis: differenze tra le versioni

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Al contrario di quelli morali, i diritti patrimoniali, ovvero i diritti di utilizzazione economica dell'opera, durano[6] per tutta la vita dell'autore più i settant'anni successivi alla sua morte se si tratta di singolo autore, mentre la durata dei diritti patrimoniali di un opera collettiva[7] presa nella sua interezza è di settant'anni dalla prima pubblicazione, mentre la durata spettante per ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. In relazione a tali diritti, l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare[8] l'opera ed ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato. Ogni diritto patrimoniale risulta indipendente l'uno dall'altro e possono essere ceduti dall'autore, ad esempio se previsto da un eventuale contratto, sia unitariamente sia tutti contemporaneamente.
 
===Il software come opera di carattere creativo ===
Come già messo in evidenza, il primo punto della legge in materia di diritto d'autore, protegge[9] tutti i programmi per elaboratore originali espressi in qualsiasi forma e tutto il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Non vengono protette le idee e i principi - relativi agli algoritmi ed ai linguaggi di programmazione stessi - che stanno alla base di un programma, compresi quei principi che stanno alla base delle sue interfacce. Ciò che viene tutelato del software non è l'idea ma il modo in cui l'idea viene espressa, ovvero la sua forma espressiva. La protezione giuridica del software in quanto tale attraverso il brevetto non è legale in Italia. Ciò non esclude però la brevettabilità del software se questo viene inserito nel contesto di un'invenzione, ovvero nel caso in cui non costituisca l'oggetto stesso dell'invenzione ma venga esclusivamente utilizzato per raggiungere il risultato finale da parte dell'inventore.
 
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la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma, nonché la traduzione, l'adattamento ed ogni qualsivoglia modifica;
qualsiasi forma di ditribuzionedistribuzione al pubblico dell'originale o di copie;
qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico per la banca di dati che ha subito una qualsivoglia modifica.
Il costitutore della banca dati, invece, per il diritto sui generis[26] ha diritto di eseguire o autorizzare le operazioni di estrazione, ovvero il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati su un altro supportesupporto con qualsiasi mezzo o in quasivogliaqualsivoglia forma, e di reimpiego, ovvero qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati mediante ditribuzionedistribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo ed in qualsivoglia forma. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca dati e si estingue trascorsi quindici anni. Nel caso in cui la banca dati viene messa a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di estinzione, il diritto esclusivo del contitutorecontributore si estingue trascorsi quindici anni dalla prima messa a disposizione del pubblico. Inoltre, nel caso in cui vengano apportate modifiche o integrazioni sostanziali, che comportano nuovi investimenti rilevanti da parte del costitutore in termini di denaro, tempo e lavoro, dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca dati così modificata o integrata decorre un autonomo termine di durata della protezione di ulteriori quindici anni.
 
In relazione ad una banca dati, un utente[27], senza avere una diretta autorizzazione del titolare del diritto, può:
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Chiunque[34], per fini di lucro, comunica al pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.582 a 15.493 euro.
 
Chiunque[35], senza scopo di lucro e per uso personale, abusivamente utilizza, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento e con l'eventuale utilizzo di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti oppure acquista o noleggia supporti informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge 41/633, incorre nella sanzione amministrativa di 154 euro e nelle sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delldelle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata fino a 1.032 euro ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
 
==Note==