Tutela dei beni informatici (software, database, opere multimediali, ecc.) fra diritto d’autore, brevetto e diritto sui generis: differenze tra le versioni
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Vengono protette[1] da questa legge tutte le opere dell'ingegno a carattere creativo, che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia, ai programmi per elaboratore ed alle banche dati, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione.
Il diritto d'autore sorge istantaneamente al momento della creazione[2] dell'opera che si vuole tutelare, ed è formato, in Italia, da un insieme di diritti patrimoniali e da un insieme di diritti morali sull'opera. I diritti morali, che non possono essere oggetto di un contratto perché ritenuti a norma di legge incedibili[3] dall'autore, fanno riferimento[4] al diritto di paternità e al diritto di opporsi, anche col ritiro, ad ogni atto a danno dell'opera stessa che possa ledere l'immagine o l'onore dell'autore stesso. Questo diritto può essere fatto valere anche dopo la morte dell'autore[
Al contrario di quelli morali, i diritti patrimoniali, ovvero i diritti di utilizzazione economica dell'opera, durano[
Il software come opera di carattere creativo
Come già messo in evidenza, il primo punto della legge in materia di diritto d'autore, protegge[
L'autore di un software possiede sia i diritti morali sia i diritti patrimoniali garantiti dalla protezione del diritto d'autore. Un'eccezione viene fatta nel caso in cui, se non pattuito altrimenti, l'autore sia dipendente[
Per fornire una prova di validità del proprio diritto d'autore su un software bisogna che questo sia depositato in un apposito registro pubblico speciale relativo ai programmi, gestito dalla SIAE. La registrazione è completamente facoltativa e onerosa. In questo registro viene registrato il nome dell'autore, detentore dei diritti morali, il nome del titolare dei diritti patrimoniali, nel caso sia un soggetto diverso dall'autore, e la data di pubblicazione[
Il titolare dei diritti patrimoniali del software ha il diritto[
riproduzione - copia - del programma, permanente o temporanea, totale o parziale. Se operazioni "laterali", quali caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione, memorizzazione, comportano una riproduzione del programma allora anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
traduzione, adattamento, trasformazione, modifica del programma e riproduzione del nuovo programma così realizzato;
distribuzione al pubblico in qualsiasi forma, compresa la locazione del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso.
Il legittimo acquirente del programma non deve chiedere l'autorizzazione al titolare, salvo patto contrario, per le attività elencate nella precedente lista ai punti 1° e 2° e per un'eventuale correzione degli errori, se queste sono necessarie per l'uso del programma. Oltre a ciò, il soggetto avente diritto ad usare una copia del software ha diritto[
effettuare una copia di backup del software, se risulta necessaria per l'uso, copia che non può essere impedita per contratto;
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Le eventuali clausole contrattuali che violino i tre precedenti diritti sono da considerarsi nulle. E' possibile fare oggetto di contratto i diritti sopra elencati, ma col solo scopo di favorire maggiormente il licenziatario.
I titolari dei diritti d'autore possono[
===Licenze d'uso===
Oltre alla tutela giuridica prevista dalla legge sul diritto d'autore, un'ulteriore forma di tutela giuridica del software può essere fornita attraverso un contratto di licenza d'uso. Il contratto di licenza d'uso è un contratto atipico, nel senso che non appartiene[
In Italia il problema maggiore di questi tipi di contratto è dovuto al fatto che il più delle volte, a causa di una traduzione letterale del contenuto senza una preventiva uniformazione alla legge vigente, alcune clausole in esso contenute possono essere contrarie al diritto. In questo caso le parti del contratto che si riferiscono a tali clausole vengono sostituite dalle parti a loro corrispondenti del contratto, legiferato nel codice civile, che più vi si avvicina.
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Ad esempio, nel caso un contratto di licenza d'uso di un software preveda la clausola di "assenza di garanzie" o di "esclusione di responsabilità", considerate non valide in Italia, il giudice può:
assimilare tale contratto con quello di locazione, in modo da integrare la garanzia, applicando l'articolo 1578[
considerare nullo, in base all'articolo 1229[
Bisogna sottolineare che quasi tutti i contratti di licenza d'uso relativi al software, sia commerciali sia gratuiti, contengono al loro interno clausole di "assenza di garanzia" o di "esclusione di responsabilità", ritenute entrambe non valide in Italia.
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===L'oggetto===
Il problema dell'individuazione chiara e precisa dell'oggetto del contratto, ovvero quell'insieme di documenti che descrivono una certa analisi di fattibilità del software, le relative specifiche ed il software stesso, dipende in modo particolare dalla "dimensione" dell'azienda a cui è stato chiesto di realizzare il software in questione. Si distinguono principalmente tre fasce diverse di mercato che individuano tre diversi approcci nella definizione dell'oggetto del contratto. Nelle grandi aziende, vuoi a causa dell'alta disponibilità finanziaria vuoi per ragioni di numero ed esperienza dei dipendenti, le specifiche funzionali e tecniche vengono determinate nel modo più preciso possibile, evitando un qualsiasi tipo di fraintendimento tra l'azienda ed il richiedente. Molto spesso in questi casi, a causa della presenza nel processo di sviluppo di più fasi[
Molto spesso, nelle medie imprese, l'oggetto del contratto viene completamente determinato nel corso dell'esecuzione del contratto stesso e, soprattutto in una prima fase, può essere soggetto a cambiamenti dovuti sia ad un primo approccio seguito rivelatosi infattibile sia alla comparsa di una nuova specifica funzionale che non era emersa nelle discussioni precedenti con il cliente. Con particolare riferimento alle specifiche, si ha in questi casi, anche quando ormai completamente determinate, una descrizione piuttosto sintetica delle specifiche, che verte principalmente nell'individuazione delle funzioni e degli elementi essenziali del software da sviluppare.
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===La qualificazione===
Tre sono le diverse tipologie a cui può appartenere un contratto di processo software. La prima è quella che fa riferimento ai contratti di appalto[
Nel caso in cui, invece, si interpelli un professionista e non lo si leghi ad eventuali obblighi di risultato, allora il contratto a cui fare riferimento può benissimo essere quello per l'opera intellettuale, come indicato nella legge 41/633.
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Escludendo nella fattispecie i contratti atipici, che come indicato nella precedente sezione sono spesso caratterizzati dall'assenza di garanzia, la garanzia prevista in caso si presentino dei vizi sul prodotto software sviluppato dipende dalla qualificazione che ha il contratto di processo. In fatti, a seconda che si faccia riferimento ad un contratto di appalto o ad un contratto di opera intellettuale, si devono prendere in considerazione due differenti approcci valutativi, definiti in altrettanti articoli del codice civile.
Nel caso dei contratti di appalto[
Nel caso in cui il contratto di sviluppo di software sia riconducibile ad un contratto di opera intellettuale[
In ognuno dei due casi, se il committente può avvalersi della garanzia, l'appaltatore deve provvedere all'eliminazione dei vizi o, in caso non sia possibile, alla riduzione del prezzo del software, e risarcire in ogni caso il danno causato al committente.
===Diritto d'autore e banche dati===
La legge 41/633 sul diritto d'autore, modificata a seguito di una legge europea, protegge, oltre che i programmi per elaboratore, anche la struttura, ma non il contenuto, delle banche di dati[
Più precisamente, una banca dati viene tutelata da due tipi di diritti fondamentali:
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dal diritto d'autore, disciplinato dall'articolo 64quinquies della legge 41/633, che protegge l'autore della banca dati, ovvero colui che ha ideato la struttura, a carattere creativo e originale, della banca dati;
dal diritto sui generis, disciplinato dall'articolo 102bis della legge 41/633, che protegge il costitutore della banca dati, ovvero il soggetto che effettua investimenti rilevanti per la sua costituzione - per il suoi "riempimento" - in termini di denaro, tempo e lavoro, della banca dati non originale.
Come per il software, l'autore di una banca dati ha il diritto esclusivo[
la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma, nonché la traduzione, l'adattamento ed ogni qualsivoglia modifica;
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qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico per la banca di dati che ha subito una qualsivoglia modifica.
Il costitutore della banca dati, invece, per il diritto sui generis[
In relazione ad una banca dati, un utente[
accedere o consultare la banca dati, se spinto da finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa e quindi non a scopo di lucro;
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L'utente legittimo della banca dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo a opere o prestazioni contenute in tale banca, come non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore, titolare del diritto sui generis, o all'autore, titolare del diritto d'autore. Qualsiasi clausola contrattuale pattuite in violazione di quanto finora detto sono da considerarsi nulle.
I titolari dei diritti d'autore e del diritto sui generispossono[
===Sanzioni per la violazione del diritto d'autore===
L'autorità giudiziaria può, secondo la legge sul diritto d'autore, prendere dei provvedimenti, anche prima dell'emanazione della sentenza definitiva, di descrizione, di perizia e di sequestro, in relazione all'opera protetta, nei confronti di chi abbia violato il diritto d'autore. All'effettiva emanazione della sentenza, invece, i provvedimenti definitivi presi in merito alla violazione del diritto possono riguardare la rimozione o distruzione degli esemplari frutto dell'attività illegittima, il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza.
Per quel che riguarda le sanzioni penali, chiunque non avente il diritto è punito[
riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
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Nel caso in cui i reati fin qui elencati sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, con usurpazione della paternità dell'opera, o con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, e qualora ne risulti offeso l'onore e la reputazione dell'autore, la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a 516 euro.
Per quel che riguarda il diritto d'autore sul software, chiunque abusivamente duplica[
Chiunque[
Chiunque[
Chiunque[
==Note==
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