Tutela dei beni informatici (software, database, opere multimediali, ecc.) fra diritto d’autore, brevetto e diritto sui generis: differenze tra le versioni

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Il diritto d'autore è nato in seguito alla Convenzione di Berna del 1886, elaborata su diretta pressione di Victor Hugo, valida per tutti quegli stati che vi aderiscono. In Italia, la protezione del diritto d'autore si deve alla legge n.633 del 1941, che ha subito ulteriori adattamente nell'arco del tempo, tra cui la stessa adozione della direttiva di Berna nel 1978.
 
Vengono protette[741] da questa legge tutte le opere dell'ingegno a carattere creativo, che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia, ai programmi per elaboratore ed alle banche dati, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione.
 
Il diritto d'autore sorge istantaneamente al momento della creazione[752] dell'opera che si vuole tutelare, ed è formato, in Italia, da un insieme di diritti patrimoniali e da un insieme di diritti morali sull'opera. I diritti morali, che non possono essere oggetto di un contratto perché ritenuti a norma di legge incedibili[763] dall'autore, fanno riferimento[774] al diritto di paternità e al diritto di opporsi, anche col ritiro, ad ogni atto a danno dell'opera stessa che possa ledere l'immagine o l'onore dell'autore stesso. Questo diritto può essere fatto valere anche dopo la morte dell'autore[78], senza limiti di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dai loro ascendenti e dai discendenti diretti e, in caso estremo, dai fratelli e dalle sorelle, e loro discendenti. Se esistono finalità pubbliche che lo esigono, l'azione dei diritti morali può essere esercitata anche dal Ministro per i beni e le attività culturali. I diritti morali qui espressi non sono riconosciuti dalla legge di copyright americana, che invece riconosce a pieno quelli economici.
 
Al contrario di quelli morali, i diritti patrimoniali, ovvero i diritti di utilizzazione economica dell'opera, durano[795] per tutta la vita dell'autore più i settant'anni successivi alla sua morte se si tratta di singolo autore, mentre la durata dei diritti patrimoniali di un opera collettiva[806] presa nella sua interezza è di settant'anni dalla prima publicazione, mentre la durata spettante per ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. In relazione a tali diritti, l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare[817] l'opera ed ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato. Ogni diritto patrimoniale risulta indipendente l'uno dall'altro e possono essere ceduti dall'autore, ad esempio se previsto da un eventuale contratto, sia unitariamente sia tutti contemporaneamente.
 
Il software come opera di carattere creativo
Come già messo in evidenza, il primo punto della legge in materia di diritto d'autore, protegge[828] tutti i programmi per elaboratore originali espressi in qualsiasi forma e tutto il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Non vengono protette le idee e i principi - relativi agli algoritmi ed ai linguaggi di programmazione stessi - che stanno alla base di un programma, compresi quei principi che stanno alla base delle sue interfacce. Ciò che viene tutelato del software non è l'idea ma il modo in cui l'idea viene espressa, ovvero la sua forma espressiva. La protezione giuridica del software in quanto taleattraversotale attraverso il brevetto non è legale in Italia. Ciò non esclude però la brevettabilità del software se questo viene inserito nel contesto di un'invenzione, ovvero nel caso in cui non costituisca l'oggetto stesso dell'invenzione ma venga esclusivamente utilizzato per raggiungere il risultato finale da parte dell'inventore.
 
L'autore di un software possiede sia i diritti morali sia i diritti patrimoniali garantiti dalla protezione del diritto d'autore. Un'eccezione viene fatta nel caso in cui, se non pattuito altrimenti, l'autore sia dipendente[83]. In questo caso il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del software creato dal dipendente nell'esecuzione delle sue masionimansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
 
Per fornire una prova di validità del proprio diritto d'autore su un software bisogna che questo sia depositato in un apposito registro pubblico speciale relativo ai programmi, gestito dalla SIAE. La registrazione è completamente facoltativa e onerosa. In questo registro viene registrato il nome dell'autore, detentore dei diritti morali, il nome del titolare dei diritti patrimoniali, nel caso sia un soggetto diverso dall'autore, e la data di pubblicazione[849] del software.
 
Il titolare dei diritti patrimoniali del software ha il diritto[8510] di:
 
riproduzione - copia - del programma, permanente o temporanea, totale o parziale. Se operazioni "laterali", quali caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione, memorizzazione, comportano una riproduzione del programma allora anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
traduzione, adattamento, trasformazione, modifica del programma e riproduzione del nuovo programma così realizzato;
distribuzione al pubblico in qualsiasi forma, compresa la locazione del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso.
Il legittimo acquirente del programma non deve chiedere l'autorizzazione al titolare, salvo patto contrario, per le attività elencate nella precedente lista ai punti 1° e 2° e per un'eventuale correzione degli errori, se queste sono necessarie per l'uso del programma. Oltre a ciò, il soggetto avente diritto ad usare una copia del software ha diritto[8611] di:
 
effettuare una copia di backup del software, se risulta necessaria per l'uso, copia che non può essere impedita per contratto;
osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, per estrappolarneestrapolarne le idee ed i principi, senza richiedere l'autorizzazione del titolare dei diritti patrimoniali;
riprodurre, tradurre e più in generale modificare il codice del programma, anche senza l'autorizzazione del titolare dei diritti patrimoniali, se tali azioni sono necessarie per garantire l'interoperabilità con altri programmi, a patto che le attività descritte siano eseguite dal licenziatario oppure da chi venga autorizzato da quest'ultimo, le informazioni per garantire l'interoperabilità non siano reperibili facilmente in altro modo, e le modificemodifiche eseguite sul codice riguardino esclusivamente le parti del programma necessarie a garantire l'interoperabilità.
Le eventuali clausole contrattuali che violino i tre precedenti diritti sono da considerarsi nulle. E' possibile fare oggetto di contratto i diritti sopra elencati, ma col solo scopo di favorire maggiormente il licenziatario.
 
I titolari dei diritti d'autore possono[8712] utilizzare misure tecnologiche di protezione efficaci sulle opere o sui materiali protetti in modo da impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti, e possono[8813] inserire informazioni elettroniche aggiuntive sulle opere o materiali protetti, indicanti il regime dei diritti delle stesse.
 
===Licenze d'uso===
Oltre alla tutela giuridica prevista dalla legge sul diritto d'autore, un'ulteriore forma di tutela giuridica del software può essere fornita attraverso un contratto di licenza d'uso. Il contratto di licenza d'uso è un contratto atipico, nel senso che non appartiene[89] ad un tipo regolato da una determinata disciplina, ma rimane comunque tutelato dalla legge.
 
In Italia il problema maggiore di questi tipi di contratto è dovuto al fatto che il più delle volte, a causa di una traduzione letterale del contenuto senza una preventiva uniformazione alla legge vigente, alcune clausole in esso contenute possono essere contrarie al diritto. In questo caso le parti del contratto che si riferiscono a tali clausole vengono sostituite dalle parti a loro corrispondenti del contratto, legiferato nel codice civile, che più vi si avviciaavvicina.
 
Ad esempio, nel caso un contratto di licenza d'uso di un software preveda la clausola di "assenza di garanzie" o di "esclusione di responsabilità", considerate non valide in Italia, il giudice può:
 
assimilare tale contratto con quello di locazione, in modo da integrare la garanzia, applicando l'articolo 1578[9013] del codice civile, in cui viene specificato che il titolare del diritto patrimoniale è costretto a risarcire al licenziatario i danni derivati da vizi del programma, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della distribuzione;
considerare nullo, in base all'articolo 1229[91] del codice civile, il contratto di licenza d'uso se questo esclude o limita preventivamente la responsabilità del titolare del diritto patrimoniale verso il licenziatario per dolo o colpa grave, o nel caso in cui tale limitazione sia in violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
Bisogna sottolineare che quasi tutti i contratti di licenza d'uso relativi al software, sia commerciali sia gratuiti, contengono al loro interno clausole di "assenza di garanzia" o di "esclusione di responsabilità", ritenute entrambe non valide in Italia.
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Il problema di definire in modo preciso l'oggetto del contratto nel caso in cui l'esecutore del processo software sia una piccola impresa è ancora più ostico. Infatti, la maggior parte delle volte il contratto stesso viene concluso oralmente e viene completamente basato su uno stretto rapporto di fiducia. A complicare le cose interviene anche un diverso linguaggio tecnico usato tra l'acquirente e la piccola azienda, che a volte può essere identificata anche da un solo programmatore in proprio, che fa nascere incomprensioni tutto sommato prevedibili in un contesto del genere. In questo caso la difficoltà maggiore che si presenta in fase di valutazione di un contenzioso tra azienda e acquirente sta nello stabilire quali responsabilità sono dell'uno e quali sono dell'altro.
 
In ogni caso, la cosa importante da tenere in cosiderazioneconsiderazione è che la mancata o parziale definizione dell'oggetto del contratto costituisce a prescindere una fonte di contenzioso.
 
===La qualificazione===
Tre sono le diverse tipologie a cui può appartenere un contratto di processo software. La prima è quella che fa riferimento ai contratti di appalto[9314], il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Normalmente fanno parte di questa categoria i contratti stipulati con un'impresa che si impegna di fornire i risultati, in termini di software in questo caso, in esso dedotti o con un professionista che abbia, come obbligo verso l'acquirente, un risultato da conseguire.
 
Nel caso in cui, invece, si interpelli un professionista e non lo si leghi ad eventuali obblighi di risultato, allora il contratto a cui fare riferimento può benissimo essere quello per l'opera intellettuale, come indicato nella legge 41/633.
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===Vizi e garanzie===
EsludendoEscludendo nella fattispecie i contratti atipici, che come indicato nella precedente sezione sono spesso caratterizzati dall'assenza di garanzia, la garanzia prevista in caso si presentino dei vizi sul prodotto software sviluppato dipende dalla qualificazione che ha il contratto di processo. In fatti, a seconda che si faccia riferimento ad un contratto di appalto o ad un contratto di opera intellettuale, si devono prendere in considerazione due differenti approcci valutativi, definiti in altrettanti articoli del codice civile.
 
Nel caso dei contratti di appalto[94], infatti, il committente deve denuciaredenunciare tali vizi all'appaltatore entro sessanta giorni dalla scoperta per godere della garanzia. Nel caso in cui il committente abbia accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano facilmente riconoscibili, previa buona fede dell'appaltatore, non si può avvalere della garanzia.
 
Nel caso in cui il contratto di sviluppo di software sia riconducibile ad un contratto di opera intellettuale[9515], allora l'appaltatore non risponde della garanzia se non si verifica un caso di dolo o colpa grave.
 
In ognuno dei due casi, se il committente può avvalersi della garanzia, l'appaltatore deve provvedere all'eliminazione dei vizi o, in caso non sia possibile, alla riduzione del prezzo del software, e risarcire in ogni caso il danno causato al committente.