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=== Fonti nazionali italiane ===
 
Per quanto attiene alla legislazione italiana, i fondamenti [[w:Costituzione della Repubblica italiana|costituzionali]] sono ravvisabili negli artt. 14, 15 e 21 Cost., rispettivamente riguardanti il domicilio, la [[w:libertà e segretezza della corrispondenza|libertà e segretezza della corrispondenza]], e la [[w:libertà di manifestazione del pensiero|libertà di manifestazione del pensiero]]; ma si può fare anche riferimento all'art. 2 Cost., incorporando la riservatezza nei ''diritti inviolabili dell'uomo''.
 
Prima della [[w:Legge sulla privacy|Legge sulla privacy]], la fonte di diritto principale in materia era costituita dalla [[w:Corte di Cassazione|Corte di Cassazione]]. Questa, con la sent. n. 4487 del [[w:1956|1956]], nega inizialmente la presenza di un diritto alla riservatezza. Il riferimento all'art. 2 Cost. di cui sopra arriva invece solo nel [[w:1975|1975]], con la sent. n. 2199, con cui la stessa Corte identifica tale diritto nella ''tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile''. Questa affermazione è fondamentale per il bilanciamento col [[w:diritto di cronaca]]|diritto (vedidi "Privacy ecronaca]] giornalismo").<br/>
La casistica in materia è ampia; in particolare, il Tribunale di [[Roma]], nella sent. del [[13 febbraio]] [[1992]], aveva notato che ''chi ha scelto la notorietà come dimensione esistenziale del proprio agire, si presume abbia rinunciato a quella parte del proprio diritto alla riservatezza direttamente correlato alla sua dimensione pubblica''.
 
La linea di demarcazione tra il diritto alla riservatezza e il diritto all'informazione di terzi sembra quindi essere la popolarità del soggetto. Tuttavia, anche soggetti molto popolari conservano tale diritto, limitatamente a fatti che non hanno niente a che vedere con i motivi della propria popolarità.
 
Un ulteriore passo avanti nella formazione di una normativa adeguata, anche se notevolmente in ritardo, viene fatto per rispetto di obblighi internazionali: con la legge n. 98 del 21 febbraio 1989<ref>http://www.meltingpot.org/articolo1455.html</ref>, è infatti ratificata la [[w:Convenzione di Strasburgo|Convenzione di Strasburgo]] (adottata nel [[w:1981|1981]]), ''sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale''.
 
In [[w:Italia|Italia]] è attualmente in vigore il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, '''Codice in materia di protezione dei dati personali''', che ha riordinato la '''[[w:|Legge sulla privacy]]''' del [[1996]].
 
''Privacy'' non è infatti più considerata quale diritto a che nessuno invada il "nostro mondo" precostituito bensì è anche intesa quale diritto a che ciascuno possa liberamente esprimere le proprie aspirazioni più profonde e realizzarle, attingendo liberamente e pienamente ad ogni propria potenzialità.
 
In questo senso si parla di privacy come "autodeterminazione e sovranità su di sé" ([[w:Stefano Rodotà|Stefano Rodotà]]) e "diritto a essere io" ([[w:Giuseppe Fortunato|Giuseppe Fortunato]]), riconoscersi parte attiva e non passiva di un sistema in evoluzione, che deve portare necessariamente ad un diverso rapporto con le istituzioni, declinato attraverso una presenza reale, un bisogno dell’esserci, l’imperativo del dover contare, nel rispetto reciproco delle proprie libertà.
 
== Privacy e Internet ==