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Già la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 8, stabiliva che ''non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui''.
 
Oltre che negli [[w:Accordi di Schengen|Accordi di Schengen]], il concetto è stato riportato nella [[w:Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea|Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea]] all'art. 8, che recita:
 
''Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.''<br/>
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''Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.''
 
Le fonti comunitarie rilevanti sono contenute nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 Ottobre 1995, contrassegnata dalla sigla 95/46/CE, pubblicata nella [[w:Gazzetta ufficiale dell'Unione europea|GUCE]] L 281 del 23.11.1995 (p.31).
 
=== Fonti nazionali italiane ===