La Bancarotta: differenze tra le versioni

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La '''Bancarotta''' è un [[w:reato\|reato]] connesso con il [[w:fallimento (diritto)|fallimento]]; essa può essere ''semplice'' (cagionata da imprudenza) o ''fraudolenta'' ([[w:frode alla legge|frode]] diretta ad aggravare l'[[w:insolvenza|insolvenza]] e a violare le legittime [[w:aspettativa|aspettative]] dei creditori)
 
La '''Bancarotta''' è un [[w:reato\reato]] connesso con il [[w:fallimento (diritto)|fallimento]]; essa può essere ''semplice'' (cagionata da imprudenza) o ''fraudolenta'' ([[w:frode alla legge|frode]] diretta ad aggravare l'[[w:insolvenza|insolvenza]] e a violare le legittime [[w:aspettativa|aspettative]] dei creditori)
 
==Attività tipica==
La bancarotta è un tipico [[w:reato|reato]] fallimentare. I connotati della bancarotta sono riconducibili nel complesso ad una [[w:attività|attività]] di dis[[simulazione]] delle proprie disponibilità economiche reali, oppure ad una attività di destabilizzazione del proprio [[patrimonio]], diretta a realizzare una [[w:insolvenza|insolvenza]], anche apparente, nei confronti dei creditori. L'esistenza di una [[w:sentenza|sentenza]] dichiarativa di [[w:fallimento (diritto)|fallimento]] è però necessaria perché si possano configurare dei reati fallimentari.</br>
 
==Riferimenti normativi==
Per comprendere compiutamente la bancarotta, prevista da una [[w:norma (diritto)|norma]] assai risalente nel tempo (Regio Decreto -R.D.- del [[16 marzo]] [[w:1942|1942]], n. 267, art. 216 e ss.), occorre allora soffermarsi prima sul concetto di [[w:fallimento (diritto)|fallimento]].</br>
Il fallimento è definito come una [[w:procedura concorsuale|procedura concorsuale]] (che prevede cioè il concorso di tutti i creditori in posizione di [[par condicio creditorum|parità]], salvo cause di [[prelazione]] quali possono essere [[w:pegno|pegno]] o [[ipoteca]]) rivolta alla realizzazione coattiva delle pretese creditorie che l'[[w:imprenditore|imprenditore]] commerciale non riesce più a soddisfare per il suo stato di [[insolvenza]].
==Il soggetto fallito==
In [[Italia]] può essere dichiarato fallito soltanto un imprenditore, a differenza di altri Stati, quali ad esempio gli [[w:Stati Uniti d'America|USA]], dove è consentito a chiunque dichiarare fallimento personale.</br>
Il fallimento discende sempre da una [[sentenza]] dichiarativa ad opera del [[Tribunale]] del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale, ed ha due funzioni: accertare l'insolvenza dell'imprenditore e fare in modo che le pretese dei creditori abbiano una adeguata tutela nonostante la criticità della situazione economica del debitore.</br>
 
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==Sottrazione dei beni del fallito==
La necessità di un curatore, ''super partes'', lascia intuire il pericolo cui è sottoposto il patrimonio del fallito: infatti è reale il [[rischio]] che l'imprenditore insolvente sottragga, anche in modo fraudolento, una quota o la totalità dei [[w:bene (diritto)|beni]] che residuano all'interno del patrimonio fallimentare destinato alla soddisfazione dei creditori, per mantenerne la [[w:proprietà (diritto)|proprietà]] o la disponibilità.
 
Questo rischio può però concretizzarsi anche precedentemente alla sentenza di fallimento, che è elemento costitutivo del reato, secondo la prevalente [[giurisprudenza]]. La bancarotta si può definire allora come una distrazione, che può essere dolosa o colposa, di tutti o parte dei [[w:bene diritto)|beni]] del patrimonio, con ovvio pregiudizio delle ragioni dei creditori che rischiano di non riscuotere quanto loro dovuto. I [[w:reato|reati]] di bancarotta si perfezionano comunque all'atto della pronuncia della sentenza, sebbene la condotta commissiva od omissiva si sia esaurita anteriormente.
 
==Concorso di reati==
Il reato di bancarotta è sempre unico, anche ove concorrano più condotte delittuose tra quelle previste dalla legge, come ad esempio la falsificazione di [[w:libro contabile|libri contabili]] precedente al fallimento, seguita da un occultamento dei [[w:bene (diritto)|beni]] durante il [[w:fallimento (diritto)|fallimento]], con l'ovvio proposito di sottrarli alla procedura di liquidazione avviata dal curatore (quindi i beni vengono sottratti alla vendita e restano nella sfera del fallito, anziché concorrere al pagamento dei debiti).</br>
 
==Classificazione della bancarotta==