La Bancarotta: differenze tra le versioni

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La '''Bancarotta''' è un [[w:reato\reato]] connesso con il [[w:fallimento (diritto)|fallimento]]; essa può essere ''semplice'' (cagionata da imprudenza) o ''fraudolenta'' ([[w:frode alla legge|frode]] diretta ad aggravare l'[[w:insolvenza|insolvenza]] e a violare le legittime [[w:aspettativa|aspettative]] dei creditori)
 
==Attività tipica==
La bancarotta è un tipico [[w:reato|reato]] fallimentare. I connotati della bancarotta sono riconducibili nel complesso ad una [[w:attività|attività]] di dis[[simulazione]] delle proprie disponibilità economiche reali, oppure ad una attività di destabilizzazione del proprio [[patrimonio]], diretta a realizzare una [[w:insolvenza|insolvenza]], anche apparente, nei confronti dei creditori. L'esistenza di una [[sentenza]] dichiarativa di [[w:fallimento (diritto)|fallimento]] è però necessaria perché si possano configurare dei reati fallimentari.</br>
 
==Riferimenti normativi==
Per comprendere compiutamente la bancarotta, prevista da una [[w:norma (diritto)|norma]] assai risalente nel tempo (Regio Decreto -R.D.- del [[16 marzo]] [[1942]], n. 267, art. 216 e ss.), occorre allora soffermarsi prima sul concetto di [[w:fallimento (diritto)|fallimento]].</br>
Il fallimento è definito come una [[w:procedura concorsuale|procedura concorsuale]] (che prevede cioè il concorso di tutti i creditori in posizione di [[par condicio creditorum|parità]], salvo cause di [[prelazione]] quali possono essere [[pegno]] o [[ipoteca]]) rivolta alla realizzazione coattiva delle pretese creditorie che l'[[imprenditore]] commerciale non riesce più a soddisfare per il suo stato di [[insolvenza]].
==Il soggetto fallito==
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==Il curatore fallimentare==
Non a caso la sentenza dichiarativa di fallimento contiene anche la nomina del cosiddetto [[w:fallimento (diritto)|curatore]]. Il curatore è incaricato dal Tribunale di amministrare il [[w:patrimonio|patrimonio]] fallimentare: in sostanza egli procede alla liquidazione, ossia alla vendita, del patrimonio fallimentare, onde ripartire tra i creditori l'attivo residuo. Il curatore svolge i suoi compiti sotto il controllo del [[giudice]] delegato e di un comitato dei creditori.
 
==Sottrazione dei beni del fallito==
La necessità di un curatore, ''super partes'', lascia intuire il pericolo cui è sottoposto il patrimonio del fallito: infatti è reale il [[rischio]] che l'imprenditore insolvente sottragga, anche in modo fraudolento, una quota o la totalità dei [[bene (diritto)|beni]] che residuano all'interno del patrimonio fallimentare destinato alla soddisfazione dei creditori, per mantenerne la [[w:proprietà (diritto)|proprietà]] o la disponibilità.
 
Questo rischio può però concretizzarsi anche precedentemente alla sentenza di fallimento, che è elemento costitutivo del reato, secondo la prevalente [[giurisprudenza]]. La bancarotta si può definire allora come una distrazione, che può essere dolosa o colposa, di tutti o parte dei [[w:bene diritto)|beni]] del patrimonio, con ovvio pregiudizio delle ragioni dei creditori che rischiano di non riscuotere quanto loro dovuto. I [[w:reato|reati]] di bancarotta si perfezionano comunque all'atto della pronuncia della sentenza, sebbene la condotta commissiva od omissiva si sia esaurita anteriormente.
 
==Concorso di reati==
Il reato di bancarotta è sempre unico, anche ove concorrano più condotte delittuose tra quelle previste dalla legge, come ad esempio la falsificazione di [[w:libro contabile|libri contabili]] precedente al fallimento, seguita da un occultamento dei [[bene (diritto)|beni]] durante il [[fallimento (diritto)|fallimento]], con l'ovvio proposito di sottrarli alla procedura di liquidazione avviata dal curatore (quindi i beni vengono sottratti alla vendita e restano nella sfera del fallito, anziché concorrere al pagamento dei debiti).</br>
 
==Classificazione della bancarotta==
Esistono due tipi di bancarotta, a seconda dell'elemento soggettivo-psicologico che le caratterizza:
#la bancarotta fraudolenta, art. 216 R.D. 267/[[1942]] richiede il [[w:dolo (diritto)|dolo]] (inteso come coscienza e volontà di commettere il delitto),
#la bancarotta semplice, art. 217 R.D. 267/[[1942]] prevede la [[w:colpa (diritto)|colpa]] (intesa come imprudenza, negligenza, imperizia).
 
 
==Bancarotta fraudolenta==
È prevista dall'art 216 RD 267/[[1942]]; di questo [[reato]] è chiamato a rispondere l'[[imprenditore]] fallito che abbia [[w:dolo (diritto)|dolosamente]]:
 
a) prima o durante il fallimento: occultato, distrutto, distratto o dissipato, in tutto o in parte, i suoi beni, ovvero al fine di arrecare danno ai creditori, abbia dichiarato o riconosciuto delle [[situazione patrimoniale|passività]] inesistenti;
 
b) prima del fallimento: sottratto o falsificato in tutto o in parte, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto [[profitto]] o al fine di procurare danno ai creditori, i libri e le altre [[w:libro contabile|scritture contabili]] o li abbia tenuti in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del [[patrimonio]] o del reale movimento degli affari;
 
c) prima o durante la procedura fallimentare: eseguito pagamenti o simulato titoli di [[prelazione]], al fine di favorire alcuni creditori a danno di altri.
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d) aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento o con altra forma di [[colpa (diritto)|colpa grave]];
 
e) non ha soddisfatto le [[w:obbligazione (diritto)|obbligazioni]] assunte in un precedente [[concordato preventivo]] o fallimentare.
 
La pena va da sei mesi a due anni di [[reclusione]]. La stessa pena si applica al fallito che nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'[[impresa]], se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla [[legge]], oppure li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.</br>