Firma digitale: differenze tra le versioni

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== Valore giuridico della firma digitale in Italia ==
Nell'[[w:ordinamento giuridico|ordinamento giuridico]] [[italia]]no la firma digitale a crittografia asimmetrica è riconosciuta ed equiparata a tutti gli effetti di legge alla firma autografa su carta.
 
Il primo atto normativo che ha stabilito la validità della firma digitale per la sottoscrizione dei documenti elettronici è stato il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513 (regolamento recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici), emanato in attuazione dell'articolo 15 della [[w:legge|legge]] 15 marzo 1997, n. 59. Successivamente, tale normativa è stata trasposta nel D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (il Testo Unico sulla documentazione amministrativa), più volte modificato negli anni successivi all'emanazione, per conformare la disciplina italiana alla normativa comunitaria contenuta nella Direttiva 99/93 in materia di firme elettroniche. Oggi, la legge che disciplina la firma digitale è il "Codice dell'amministrazione digitale" (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159).
Il Codice, all'articolo 1, distingue i concetti di "firma elettronica", "firma elettronica qualificata" e "firma digitale".
 
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All'articolo 21, il D.Lgs. 82/2005 stabilisce, con un rimando al Codice Civile, che la firma digitale (o altra firma elettronica qualificata) ''fa piena prova fino a querela di falso se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta'' , equiparando così il documento informatico sottoscritto con firma digitale alla scrittura privata sottoscritta con firma autografa (e non, come avveniva in precedenza, all'atto pubblico). Sulla questione del valore probatorio del documento informatico c'è stata in Italia una lunga discussione che è sfociata in modifiche normative contraddittorie.
 
La titolarità della firma digitale è garantita dai "[[w:certificatori|certificatori]] " (disciplinati dagli articoli 26-32): si tratta di soggetti con particolari requisiti di onorabilità, accreditati presso il [[w:Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione|Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione]] (CNIPA), che tengono registri delle chiavi pubbliche, presso i quali è possibile verificare la titolarità del firmatario di un documento elettronico. Fra le caratteristiche per svolgere l'attività di certificatore di firma digitale vi è quella per cui occorre essere una società con capitale sociale non inferiore a quello richiesto per svolgere l'attività bancaria. I certificatori non sono quindi soggetti singoli (come i notai), ma piuttosto grosse società (per esempio, un certificatore è l'ente "Poste italiane").
 
L'acquisizione di una chiave privata è a pagamento ed ha una scadenza, nonostante il fatto che la firma (sia manuale che digitale) sia un mezzo legale per l'esercizio di diritti naturali della persona.