Diritto d'autore: differenze tra le versioni

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Gli [http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html#ART1 artt. 1-5] forniscono gli elementi per individuare le opere protette dal diritto d'autore. Nella tutela rientrano tutte le opere dell'ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. A titolo esemplificativo, la legge fornisce un elenco di categorie in cui siano ricomprese le opere riconducibili:
* alla [[w:letteratura|letteratura]]: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose (compresi i programmi per elaboratore e le banche dati), sia in forma scritta che orale
* alla [[w:musica|musica]]: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un'opera originale in sé
* alle arti figurative: opere di [[w:scultura|scultura]], [[w:pittura|pittura]], [[w:disegno|disegni]], incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la [[w:scenografia|scenografia]]
* all'[[w:architettura|architettura]]: i disegni e le opere dell'architettura, le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico
* al [[teatro]]: [[w:coreografia|opere coreografiche]] e [[pantomima|pantomimiche]] (con o senza traccia scritta)
* alla [[cinematografia]]: [[w:film|opere cinematografiche]], mute o con sonoro, [[w:fotografia|fotografiche]]
* al [[w:disegno industriale|disegno industriale]] che presenti di per sé valore artistico e carattere creativo.
 
Inoltre sono protette anche le cosiddette "elaborazioni di carattere creativo", come ad esempio le traduzioni in un'altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un'altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc.