Diritto d'autore: differenze tra le versioni

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''Alle amministrazioni dello stato, alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.''
''Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni''.
Il successivo articolo 29 disciplina gli aspetti economici della questione: Per 20 anni i diritti esclusivi di utilizzazione economica spettano alle amministrazioni dello Stato, enti pubblici, accademie che hanno promosso l'edizione nazionale.<ref> Uno speciale regime, con esclusiva ridotta a due anni, spetta alle Accademie e agli altri enti pubblici culturali per le comunicazioni e le memorie pubblicate da esse.</ref>
Trascorso il ''regime speciale'' torna ad applicarsi in pieno la normativa ordinaria.