Diritto d'autore: differenze tra le versioni

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Il '''[[w:diritto d'autore|diritto d'autore]] italiano''', similmente a quanto avviene in ambito internazionale ed in altri ordinamenti nazionali, è quella branca dell'ordinamento italiano che disciplina l'attribuzione a colui che abbia realizzato un'opera dell'ingegno a carattere creativo di un insieme di facoltà, dirette soprattutto a riservare all'autore qualsiasi attività di utilizzazione economica dell'opera. Esso è disciplinato dalla [http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html legge 22 aprile 1941, n. 633] e successive modificazioni. Al momento della sua emanazione, la legge era sostanzialmente conforme alla tutela minima prevista dalla [[w:Convenzione_di_Berna_per_la_protezione_delle_opere_letterarie_e_artistiche|Convenzione di Berna]]. Nel corso del tempo le sue disposizioni sono state modificate in numerose occasioni in recepimento, tra l'altro, di diverse [[w:Direttiva_comunitaria|disposizioni comunitarie]], oltre che in adeguamento al dettato della successiva [[w:Costituzione della Repubblica italiana|Costituzione repubblicana]]. <br/>
 
 
== Opere tutelate ==
Gli [http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html#ART1 artt. 1-5] forniscono gli elementi per individuare le opere protette dal diritto d'autore. Nella tutela rientrano tutte le opere dell'ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. A titolo esemplificativo, la legge fornisce un elenco di categorie in cui siano ricomprese le opere riconducibili:
* alla [[w:letteratura|letteratura]]: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose (compresi i programmi per elaboratore e le banche dati), sia in forma scritta che orale
* alla [[musica]]: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un'opera originale in sé
* alle arti figurative: opere di [[scultura]], [[pittura]], [[disegno|disegni]], incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la [[scenografia]]
* all'[[architettura]]: i disegni e le opere dell'architettura, le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico
* al [[teatro]]: [[w:coreografia|opere coreografiche]] e [[pantomima|pantomimiche]] (con o senza traccia scritta)
* alla [[cinematografia]]: [[w:film|opere cinematografiche]], mute o con sonoro, [[w:fotografia|fotografiche]]
* al [[disegno industriale]] che presenti di per sé valore artistico e carattere creativo.
 
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A seguito del recepimento delle direttive [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0009:IT:HTML 96/9/CE] e [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0250:IT:HTML 91/250/EEC] inoltre, sono ora ricompresi nell'elenco:
* i [[w:Software|programmi per elaboratore]]
* le [[w:Database|banche di dati]]
 
== Contenuto del diritto d'autore ==
Si tratta di una posizione giuridica soggettiva relativamente giovane nell'evoluzione del diritto, provenendo maggiormente dalla diffusione della [[Stampa (processo)|stampa]], che consentiva agevoli riproduzioni del materiale concepito da altri. È oggi un argomento centrale del [[diritto privato]], stante la diffusione di nuove forme di comunicazione di massa che facilitano la riproduzione di opere.
 
Il diritto nasce al momento della creazione dell'opera, che il nostro codice civile identifica, un po' cripticamente, in una ''particolare espressione del lavoro intellettuale''. Quindi, contrariamente a quanto spesso argomentato (non sempre disinteressatamente), è dall'atto creativo che, incondizionatamente, il diritto si origina; non vi è pertanto alcun obbligo di deposito (ad esempio, presso la [[w:SIAE|SIAE]]), di registrazione o di pubblicazione dell'opera (a differenza del brevetto industriale e sui modelli e disegni di utilità che vanno registrati con efficacia costitutiva).
 
L'autore ha naturalmente la facoltà (positiva) di sfruttare la propria opera in ogni forma e modo. Questa facoltà discende non tanto dall'esistenza del diritto d'autore ma piuttosto dal riconoscimento anche a livello costituzionale della libertà di iniziativa economica privata, secondo cui ciascuno è libero di utilizzare (senza riconoscimenti od autorizzazioni di nessun genere) un'opera dell'ingegno, in particolare la propria opera dell'ingegno, in attività produttive di beni e servizi (quindi in attività economiche). Ciò che il diritto d'autore riconosce al creatore di un'opera sono invece una serie di facoltà (negative cioè) esclusive: e precisamente una serie di facoltà di impedire ai terzi di sfruttare economicamente la propria opera. Il diritto d'autore, come disciplinato dalla relativa legge, ricomprende in particolare le seguenti facoltà esclusive inerenti l'opera:
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Mira a tutelare la personalità dell'autore e l'attività in cui si materializza la sua creatività. Si specifica in una serie di facoltà:
 
A) '''Il diritto d'inedito'''. È un'articolazione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della [[w:Costituzione della Repubblica italiana|Costituzione]].
 
B) '''Il diritto alla paternità dell'opera'''.
 
* L'autore gode del diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè di esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come l'artefice e all'inverso, che non gli venga attribuita un'opera non sua o diversa da quella da lui creata. L'usurpazione della paternità dell'opera costituisce plagio, contro il quale il vero autore può difendersi ottenendo per via giudiziale la distruzione dell'opera dell'usurpatore, oltre al risarcimento dei danni (in caso di [[w:anonimo|opera anonima]] o [[w:pseudonimo|pseudonima]] l'autore può rivelarsi, se vuole, quando meglio crede) e di opporsi a qualsiasi modifica o ad ogni atto che possa pregiudicare il suo onore o la sua reputazione.
 
* L'editore è obbligato a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto dal contratto.