Le Associazioni Riconosciute: differenze tra le versioni

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L' '''Assemblea''' è un organo collegiale con funzione deliberante a cui partecipano, in linea di principio, tutti gli associati.
Ad esse competono tutte le decisioni sulla vita, la discipline e l'attività dell'associazione e in particolare, approva il bilancio, modifica l'atto costitutivo e lo statuto, decide sullo scioglimento dell'associazione la devoluzione del patrimonio (art. 21 c.c.), decide la nomina e la revoca degli amministratori, l'azione di responsabilità contro questi ultimi (art. 22 c.c.), l'esclusione degli associati (art. 24 c.c.) e gli altri compiti che l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono ad altro organo.
L'Assemblea decide secondo il Principio Maggioritario principio che è subordinato all'adozione del Metodo Collegiale. La delibera dell'Assemblea è infatti un atto unilaterale collegiale alla cui formazione concorrono le singole manifestazioni di volontà degli appartenenti al gruppo e deve essere formata mediante un procedimento che si attua in varie fasi progressive: la convocazione, la riunione dei membri, la discussione e la votazione. Al Metodo Collegiale è data la proprietà di trasformare una pluralità di dichiarazioni indivudaliindividuali nella nell'volontà collettivàcollettiva o meglio l'espressione della volontà dell'ente che vincola anche i dissidenti.
Se la delibera è adottata in violazione delle norme di legge, o dell'atto costitutivo o dello statuto, si può chiederne l'annullamento all'autorità giudiziaria. L'annullamento opera ''ex tunc'' e la deliberazione si considera come mai esistita. Sono salvi eventuali rapporti sorti a seguito della delibera poi annullata se i terzi sono in buona fede (art. 23 c.c.).
Nei casi di associazioni con un forte numero di associati, come partiti ed sindacati, l'organo assembleare è formato da delegati eletti da assemblee parziali ed è frazionato in una pluralità di organi. Nella pratica è diffuso anche il Voto per Corrispondenza.