Materia:Diritto fallimentare: differenze tra le versioni

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==Le figure minori==
===Il concordato preventivo===
Il '''Concordato Preventivo''' è un istituto giuridico che trae origine dalla ''moratoria'' (disciplinata dall'abrogato Codice del commercio del [[1885]]) e permette ad un [[Impresa|imprenditore]] ''in crisi'' di eliminare tutti i [[Debito|debiti]] in capo alla sua [[impresa]], tramite un piano di ristrutturazione dei debiti e di pagamento di parte di essi tramite qualsiasi mezzo.
 
====La domanda di concordato====
 
L’impresa in crisi presenta ai propri creditori un piano contenente una proposta finalizzata al risanamento dell’impresa e al soddisfacimento dei creditori. Il contenuto del piano, e quindi le concrete modalità operative di salvataggio, è lasciato alla libera determinazione dell’impresa, la quale pertanto può discrezionalmente trovare la soluzione migliore.
 
La competenza a ricevere la domanda spetta inderogabilmente al Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa. Il trasferimento della sede eventualmente intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
 
La domanda deve essere sottoscritta, nel caso di impresa individuale, dall’imprenditore o dal suo procuratore speciale; se l’imprenditore è deceduto la domanda è sottoscritta dai suoi eredi. Nel caso di società, deve esserci la sottoscrizione dei legali rappresentanti (art. 161 u.c. L.Fall.).
 
Il piano può ad esempio prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti;
b) la gestione da parte di un assuntore;
c) la creazione di classi di creditori;
d) trattamenti differenziati dei tipi di creditori.
 
La domanda, in forma di ricorso, contiene innanzitutto il piano di concordato elaborato dall’impresa.
In allegato, la domanda deve contenere:
a) una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
Tutta la documentazione e il piano di concordato devono essere accompagnati dalla relazione predisposta da un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
 
 
Ricevuta la domanda, il Tribunale effettua un esame che si svolge in camera di consiglio alla presenza del Pubblico Ministero e dell’impresa in crisi. In tale sede, il Tribunale valuta i presupposti e i documenti presentati con particolare attenzione all’eventuale suddivisione in classi dei creditori.
Il Tribunale può, in alternativa:
a) rigettare con decreto la domanda quando verifichi la mancanza dei presupposti o la mancanza della documentazione allegata alla domanda;
b) ammettere con decreto non soggetto a reclamo la procedura di concordato dichiarandone l’apertura.
Se la domanda viene accolta, il Tribunale:
- nomina il giudice delegato alla procedura di concordato;
- ordina la convocazione dei creditori entro un termine non superiore a 30 giorni per l’approvazione della proposta di concordato;
- stabilisce un termine non superiore a 15 giorni entro il quale l’impresa in crisi deve depositare la somma che si presume necessaria per le spese dell’intera procedura; iv) annota il decreto di ammissione sotto l’ultima scrittura dei libri contabili.
Il decreto viene pubblicato mediante affissione all’albo del tribunale e comunicato in via telematica per l’iscrizione al registro delle imprese competente.
 
====Il commissario giudiziale====
 
Dato che durante il concordato il debitore non perde la disponibilità dei propri beni, il commissario giudiziale ha poteri meno incisivi rispetto a quelli del curatore fallimentare. Egli ha funzioni di coordinamento e controllo su tutta l’attività svolta dal debitore, collaborando con quest’ultimo nella gestione dell’attività di impresa e nell’esecuzione degli obblighi concordatari. Il commissario inoltre riferisce al giudice delegato le omissioni, le mancanze e le violazioni eventualmente riscontrate.
Può essere nominato commissario chi ha i requisiti per essere curatore fallimentare (art. 163 c. 2 n. 3 che richiama gli articoli 28 e 29 L.F.). Nell’esercizio delle sue funzioni il commissario agisce quale pubblico ufficiale (art. 165 L.F.).
Di seguito elenchiamo le competenze e le attività del commissario nelle diverse fasi del concordato preventivo:
- Sulla base delle scritture contabili e dell’elenco dei creditori depositato dal debitore, inviare lettera a tutti i creditori mediante raccomandata in cui si comunica l’avvenuta ammissione alla procedura della società, si indica la data di adunanza innanzi al Giudice Delegato, si richiede l’espressione di voto e l’entità del credito vantato;
- In presenza di immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri eseguire la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
- Vigilare sull’amministrazione dei beni verificando che l’imprenditore non effettui alcun pagamento, intraprenda nuove azioni o sottoscriva nuovi contratti senza l’autorizzazione scritta del Giudice Delegato;
- Redigere l’inventario del patrimonio del debitore ed una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori. Tale relazione deve essere depositata in cancelleria almeno 3 giorni prima della adunanza dei creditori.
- Verificare l’iscrizione della causa a ruolo.
- Predisporre parere motivato da depositarsi almeno dieci giorni prima dell’udienza.
Gli atti, sia commissivi che omissivi, del commissario sono impugnabili mediante [[reclamo]] ai sensi dell’art. 36 legge fallimentare.
 
====Tipi di Concordato====
Essenzialmente due
*'''garantito''': quando è a priori garantita la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati e della percentuale concordataria (almeno il 40%) per i creditori chirografari
*'''con ''cessio bonorum'' ''', quando senza garanzia vengono ceduti ai creditori tutti i beni che al momento dell'omologa deve sussistere il requisito dell'idoneità degli stessi a coprire la percentuale concordataria. Tuttavia se per cause successive questa previsione non si avvera, non si ha risoluzione del concordato.
 
====La convocazione dei creditori====
 
Possono partecipare tutti i creditori chirografari (anche se non convocati), i coobbligati, i fideiussori dell’impresa in crisi e gli obbligati in via di regresso. Sono invece esclusi i creditori privilegiati. I creditori possono farsi rappresentare da un mandatario speciale.
Il Commissario Giudiziale controlla ed eventualmente integra l’elenco dei creditori chirografari, illustra la sua relazione e le proposte definitive dell’impresa in crisi.
Ciascun creditore può contestare sia la proposta di concordato sia i crediti concorrenti. Determinati crediti possono essere esclusi.
Successivamente si passa alla votazione. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. In caso di classi di creditori il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. Ove uno o più classi di creditori abbiano espresso il loro dissenso, per l’approvazione del concordato è necessaria la maggioranza delle classi (per numero).
Delle votazioni viene redatto un verbale sottoscritto dal Giudice Delegato, dal Commissario Giudiziale e dal Cancelliere.
 
====Omologazione del concordato====
 
Il tribunale, accertato l'esito positivo della votazione, [[Omologazione|omologa]] il concordato; tale decisione è [[Appello|appellabile]].</br>
Nel caso in cui il concordato avvenga con cessione dei beni (''cessio bonorum'') del debitore, in sentenza vi è la nomina di uno o più liquidatori e di un comitato di tre o cinque creditori per assistere all’attività di liquidazione e determinarne le modalità.</br>
Il commissario giudiziale vigila sull'[[esecuzione]] del concordato.
 
====''Falcidia''====
 
Decorsi 20 giorni dalla chiusura del verbale, il Giudice Delegato verifica il raggiungimento delle maggioranze previste per l’approvazione. Se le maggioranze prescritte sono raggiunte si apre il giudizio di omologazione.
Il Tribunale, una volta accertato il raggiungimento delle maggioranze richieste in sede di votazione dei creditori, fissa un’udienza in camera di consiglio.
L’impresa, il Commissario Giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
Almeno 10 giorni prima dell’udienza il Commissario Giudiziale deposita il proprio motivato parere.
Nel corso dell’udienza il Tribunale assume tutte le informazioni e le prove necessarie. Al termine, effettuate le opportune verifiche e contestata la sussistenza delle maggioranze, il Tribunale omologa con decreto motivato il concordato preventivo e provvede affinché questo venga comunicato all’impresa in crisi e al Commissario Giudiziale il quale dovrà darne notizia ai creditori.
Infine, il decreto di omologazione viene pubblicato.
 
====I più importanti casi di Concordato Preventivo====
 
Presso molti operatori del diritto vi era la convinzione che la presentazione della domanda di Concordato Preventivo il più delle volte era solo un metodo per ritardare il fallimento, che inevitabilmente ne era la conseguenza.
 
Sicuramente si sono verificati casi dall'esito infausto. Ma vi sono, però anche molti esempi di Concordati Preventivi felicemente conclusi.
 
Un caso a parte è il più importante Concordato in termine di importanza economica: quello [[Federconsorzi]], che portò poi all'incriminazione dello stesso giudice per concorso in Bancarotta, con condanna in primo grado e successiva assoluzione in Cassazione con la formula più ampia.
 
Nel frattempo l'introduzione dell'Amministrazione straordinaria divenne di gran lunga la procedura concorsuale più usata nei confronti delle grandi imprese in dissesto.
 
====La riforma del concordato preventivo====
 
Il [[decreto legge]] n. 35 del [[2005]] (cd. decreto competitività), convertito in [[Legge]] n. 80 del [[14 maggio]] [[2005]], è entrato in vigore il [[17 marzo]] [[2005]], trovando applicazione per tutti i [[Procedimento|procedimenti]] pendenti e non ancora omologati a tale data.</br>
Il nuovo art. 160 della Legge fallimentare, così come riformulato dalla Legge n. 80 del 2005, ha introdotto nel nostro [[ordinamento]] una diversa concezione della procedura di concordato preventivo, eliminando quei requisiti di ''meritevolezza'' che facevano del concordato una soluzione alle tensioni finanziarie, non irreversibili, dell’imprenditore "onesto ma sfortunato".
Una delle principali modifiche introdotte dalla riforma è l'abbandono della rigidità del principio della ''par condicio creditorum''. Ora i creditori possono essere suddivisi in classi omogenee e le stesse possono ricevere un trattamento diverso.
 
 
===La Liquidazione coatta amministrativa===