Materia:Diritto fallimentare: differenze tra le versioni

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Allo Stato, con il decreto legge sullo "spacchettamento" dei ministeri, insieme alla totale privatizzazione dei Consorzi Agrari, si è ulteriomente autorizzata la proroga all'esercizio provvisorio fino al 31 dicembre 2007, cioè per una durata complessiva di più di 16 anni e mezzo.
 
 
===L'amministrazione straordinaria===
L''''amministrazione straordinaria''' delle grandi imprese in stato di [[insolvenza]] è una [[procedura]] concorsuale, disciplinata dal D. Lgs. 270/99.
Essa ha una finalità ''conservativa'' del patrimonio dell'[[impresa]], al contrario delle altre procedure concorsuali (il [[fallimento]] e la [[liquidazione coatta amministrativa]]), che hanno invece finalità ''liquidativa''.
 
Essa infatti mira al recupero e al risanamento delle grandi imprese che versano in uno stato di [[insolvenza]], per evitare la dispersione del patrimonio aziendale e la perdita di un gran numero di posti di lavoro.
 
==== Presupposti ====
 
Presupposto soggettivo:
*la procedura può essere applicata alle imprese, anche individuali, soggette a [[fallimento]].
Sono dunque esclusi gli imprenditori non commerciali, i piccoli imprenditori e gli enti pubblici, ex art. 1 l.f.
 
Presupposti oggettivi: le imprese commerciali
* devono essere in stato di [[insolvenza]];
* devono avere un numero di dipendenti non inferiore a 200;
* devono avere un indebitamento complessivo pari ad almeno i 2/3 tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.
 
Se concorrono tali presupposti, il [[tribunale]], invece che dichiarare con [[sentenza]] il [[fallimento]], deve pronunciare una [[sentenza]] dichiarativa dello stato di [[insolvenza]].
 
Tale [[sentenza]] nomina uno o tre commissari giudiziali e apre la fase preliminare.
 
La [[sentenza]] che dichiara lo stato di [[insolvenza]] produce gli stessi effetti della [[sentenza]] di [[fallimento]].
 
==== Fase preliminare ====
 
In questa fase bisogna accertarsi che esistano per l'[[impresa]] "concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico".
 
Solo ed esclusivamente in caso di giudizio positivo, il procedimento potrà continuare, ammettendo l'[[impresa]] alla procedura di amministrazione straordinaria. In caso contrario, infatti, il [[tribunale]] pronuncerà il [[fallimento]] allorché ne ricorrano i presupposti.
 
Il compito di verificare la sussistenza di tali condizioni è affidato al commissario giudiziale che deve, entro 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di [[insolvenza]], depositare una relazione che esponga le cause dell'[[insolvenza]] e che esprima una valutazione motivata circa l'esistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.
 
Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'[[impresa]] di durata non superiore ad un anno ("''programma di cessione dei complessi aziendali''"), oppure tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'[[impresa]], sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("''programma di ristrutturazione''").
 
Il [[tribunale]], entro trenta giorni dal deposito della relazione, tenuto conto del parere e delle osservazioni depositati, nonché degli ulteriori accertamenti eventualmente disposti, dichiara con decreto motivato l''''apertura della procedura di amministrazione straordinaria'''.
 
In caso contrario, dichiara con decreto motivato il [[fallimento]].
 
====Svolgimento della procedura====
 
Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il [[Ministero delle Attività Produttive]] nomina con decreto uno o tre commissari straordinari, che prendono il posto del commissario o dei commissari giudiziali nominati per la fase preliminare. Il [[Ministero delle Attività Produttive|ministro]] nomina inoltre un comitato di sorveglianza, che esprime il parere sugli atti del commissario nei casi previsti dalla legge e in ogni altro caso in cui il Ministero dell'industria lo ritiene opportuno.
 
Il commissario straordinario ha la gestione dell'[[impresa]] e l'amministrazione dei beni dell'[[impresa]]; egli deve scegliere una delle seguenti strategie di risanamento:
* un '''programma di cessione dei beni aziendali''' oppure
* un '''programma di ristrutturazione'''
e deve, dopo l'autorizzazione dal [[Ministero delle Attività Produttive]], attuarlo.
 
Il programma deve indicare:
 
a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
 
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'[[impresa]];
 
c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'[[impresa]];
 
d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione.
 
Se è adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il programma deve altresì indicare le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori.
 
Se è adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'[[impresa]], il programma deve indicare, inoltre, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'[[impresa]] e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante [[concordato fallimentare|concordato]].
 
Il commissario può proporre azioni revocatorie fallimentari soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali.
 
==== Cessazione della procedura ====
 
La procedura di amministrazione straordinaria cessa nei seguenti casi, in cui il [[tribunale]] ne dispone con decreto la conversione in [[fallimento]]:
 
*qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, risulta che la stessa non può essere utilmente proseguita;
*quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma;
*quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione, l'[[imprenditore]] non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma.
 
==== Chiusura della procedura== ==
 
La procedura di amministrazione straordinaria si chiude:
 
*se, nei termini previsti dalla [[sentenza]] dichiarativa dello stato di [[insolvenza]], non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
 
*se, anche prima del termine di scadenza del programma, l'[[imprenditore]] insolvente ha recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
 
*con il passaggio in giudicato della [[sentenza]] che approva il [[concordato fallimentare|concordato]].
 
Se è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude altresì:
 
*quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati i compensi agli organi della procedura e le relative spese;
 
*quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo.