Materia:Diritto fallimentare: differenze tra le versioni

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Il fallimento di un'impresa comporta la cessazione delle sue attività produttive, ed è una giusta causa per la risoluzione dei contratti di lavoro (dipendente e non). Per il personale licenziato, può seguire l'adozione di ammortizzatori sociali come la cassa integrazione o la mobilità.
 
==Le figure minori==
 
===La Liquidazione coatta amministrativa===
La '''liquidazione coatta amministrativa''' è una procedura concorsuale, a finalità ''liquidativa'', che si applica a particolari categorie di [[impresa|imprese]] individuate da leggi speciali (ad esempio [[banca|imprese bancarie]], [[assicurazione|imprese assicurative]], [[intermediario finanziario|imprese di intermediazione finanziaria]] quali le [[Società di Intermediazione Mobiliare|SIM]], [[SGR]], Sicav, [[cooperative|imprese cooperative]]).
 
Essa è una procedura "speciale" rispetto al [[fallimento]]: tali [[impresa|imprese]] sono infatti liquidate dall'autorità amministrativa anziché da quella giudiziaria.
 
La disciplina della liquidazione coatta amministrativa è contenuta in parte nella legge fallimentare, in parte in numerose leggi speciali.
 
==== Presupposti ====
 
I presupposti oggettivi della liquidazione coatta amministrativa sono individuati volta per volta da leggi speciali e possono essere vari. Ad esempio possono consistere in:
*irregolarità amministrative
*violazione di disposizioni dettate nel pubblico interesse
*stato di insolvenza
 
Tuttavia tra i presupposti oggettivi della l.c.a. può esserci, come per il fallimento, lo stato di [[insolvenza]].
In questo caso si pone quindi il problema di disciplinare i rapporti tra il [[fallimento]] e la liquidazione coatta amministrativa.
 
Esistono [[impresa|imprese]] sottoposte per legge esclusivamente alla l.c.a., con espressa esclusione del [[fallimento]].
Esistono però [[impresa|imprese]] che possono essere sottoposte sia all'una che all'altra procedura. In quest'ultimo caso, la l.f. (art. 196) afferma che "''la dichiarazione di [[fallimento]] preclude la liquidazione coatta amministrativa, e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di [[fallimento]]''": le due procedure, dunque, si escludono a vicenda.
 
Il provvedimento di l.c.a. produce effetti (per l'[[impresa]], sui creditori e sui rapporti giuridici preesistenti) analoghi a quelli della sentenza di [[fallimento]].
 
====Coesistenza dei presupposti====
Ci sono dei casi, come le cooperative che svolgono attività commerciale in cui i presupposti del fallimento e quello della liquidazione coatta amministrativa coesistono. tuttavia un provvedimento esclude l'altro. Se interviene prima il decreto ministeriale si avrà una liquidazione coatta amministrativa, se interviene prima la sentenza del tribunale si avrà il fallimento.
==== Svolgimento della procedura ====
 
La messa in liquidazione dell'[[impresa]] è disposta con un provvedimento dell'autorità amministrativa che vigila sull'impresa stessa (ad esempio un [[Ministero]], la Banca d'Italia).
Tale provvedimento nomina il commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza.
 
'' Accertamento giudiziario dello stato di [[insolvenza]] anteriore alla l.c.a. (art. 195)''.
 
Se una [[impresa]] soggetta a l.c.a. con esclusione del [[fallimento]] si trova in stato di [[insolvenza]], sarà il [[tribunale]] a dichiarare tale stato con sentenza, seguendo un procedimento simile a quello per la dichiarazione del [[fallimento]]: vi è quindi un intervento dell'autorità giudiziaria in un procedimento a carattere amministrativo.
 
Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.
 
Entro un mese dalla nomina, il commissario comunica a ciascun creditore mediante raccomandata con avviso di ricevimento le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'[[impresa]].
Si noti bene che non vi è necessità di domanda di insinuazione del credito da parte dei creditori.
Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'[[impresa]], cioè ai cosiddetti titolari di diritti su beni mobili o immobili dell'[[impresa]].
 
Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata i creditori e i titolari di diritti su beni mobili o immobili dell'[[impresa]] possono far pervenire al commissario mediante raccomandata le loro osservazioni o istanze.
 
I creditori e i titolari di diritti su beni mobili o immobili dell'[[impresa]] che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella [[Gazzetta Ufficiale]] del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni.
 
Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande di rivendicazione, restituzione e separazione accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'[[impresa]] ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa.
Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.
 
In questa circostanza vi è un intervento dell'autorità giudiziaria: il [[tribunale]] decide infatti con sentenza sulle opposizioni e sulle impugnazioni dei creditori e dei titolari di diritti su beni dell'[[impresa]].
 
Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.
 
La ripartizione dell'attivo avviene con modalità simili a quelle della ripartizione nel [[fallimento]] (l'art. 212 richiama infatti l'ordine stabilito nell'art. 111 l.f.).
 
La chiusura della liquidazione coatta amministrativa si ha:
*con la ripartizione e l'esaurimento dell'attivo: se ci sono contestazioni sul bilancio finale della liquidazione, esse vengono decise dal [[tribunale]];
 
*con un concordato: in tal caso si applica una disciplina analoga a quella del [[concordato fallimentare]] (art. 214-215).
 
====Esercizio provvisorio====
 
Una particolare disposizione permette alle società in liquidazione coatta amministrativa di essere autorizzata dall'autorità amministrativa preposta all'esercizio dell'impresa.
 
In particolare, nel 1991 in occasione della crisi della Federconsorzi un gran numero di Consorzi Agrari Provinciali furono messi in liquidazione coatta amministrativa, con l'autorizzazione all'esercizio provvisorio. Alcuni di essi erano imprese di grande dimensione, con un notevole impatto sull'economia locale. Il ministero dell'Agricoltura, nelle sue varie denominazioni ha sempre poi provveduto a rinnovare l'autorizzazione all'esercizio provvosorio, in ciò autorizzato da apposite leggi di proroga, rinnovate di anno in anno.
 
Allo Stato, con il decreto legge sullo "spacchettamento" dei ministeri, insieme alla totale privatizzazione dei Consorzi Agrari, si è ulteriomente autorizzata la proroga all'esercizio provvisorio fino al 31 dicembre 2007, cioè per una durata complessiva di più di 16 anni e mezzo.