Appalto: differenze tra le versioni

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Nuova pagina: <div style="text-align:center; font-size:95%"> '''''art. 1655 ''''' '''''Nozione''''' ''L'appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi...
 
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Il committente non può tuttavia apportare variazioni che comportino notevoli
modificazioni della natura dell'opera.
 
==Collaudo e verifiche==
Il committente ha diritto, prima di ricevere l'opera in consegna, di sottoporre la
stessa ad opportune verifiche per constatare se è stata bene eseguita (articoli 1665 e
1666 cc).
 
Se la verifica ha esito positivo, l'opera si considera accettata e l'appaltatore ha
diritto a ricevere il corrispettivo.
 
Il committente può inoltre verificare lo stato dei lavori anche in corso d'opera. Se
dalla verifica emergono inadempienze, il committente può fissare un congruo termine
entro cui l'appaltatore deve conformarsi alle indicazioni del progetto, trascorso
inutilmente il quale il contratto si considera risolto.
 
==Recesso dal contratto==
Il committente può sempre recedere dal contratto, anche ad esecuzione iniziata, con
il solo obbligo di tenere indenne l'appaltatore da:
* Spese sostenute per l’esecuzione della parte di lavoro completato
* Dal mancato guadagno
 
Se il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta, il committente deve pagare la
parte di opera realizzata solo se è per lui di qualche utilità.
 
Il committente può inoltre recedere dal contratto in caso di morte dell'appaltatore se
la persona del contraente era stata ragione determinante del contratto o se gli eredi
non danno affidamento sulla buona esecuzione dell'opera.
 
==Subappalto==
Il subappalto non è consentito, salva autorizzazione del committente. Per l'appalto non
è infatti consentita sostituzione non autorizzata del soggetto obbligato.
 
==Differenze rispetto ad altri istituti==
* Rispetto al contratto d'opera. Oggetto del contratto è pur sempre un'opera o
servizio, ma l'appaltatore, a differenza del mero prestatore d'opera, impiega i
suoi mezzi ed assume la gestione dell'affare a proprio rischio.
* Rispetto alla compravendita. Oggetto dell'obbligazione è un dare, non un
''facere''. La distinzione non è però agevole quando si tratti di vendita di cosa
futura che il venditore deve fabbricare. Per la giurisprudenza, si ha vendita se
il prodotto da costruire rientri nella produzione abituale del venditore.