Le Associazioni Riconosciute: differenze tra le versioni

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L'Associazione ha un '''Patrimonio''' che va indicato nell'atto costitutivo o lo statuto ai sensi dell'art. 16 c.c..
Il Patrimonio deve essere adeguato per la realizzazione dello Scopo Associativo.
Nelle Associazione Riconosciute esso è volto anche alla tutela delle ragioni dei creditori, infatti delle stesse risponde solo il patrimonio sociale ('''Autonomia Patrimoniale Perfetta'''). Nelle Associazioni non Riconosciute, invece, a rispondere è anche il patrimonio degli associati che hanno agito in nome e per conto dell'ente ('''Autonomia Patrimoniale Imperfetta''').
Esso è formato di solito dai contributi degli associati, da sovvenzioni statali e di enti pubblici, dalle libertalità dei terzi (la cui accettazione non è sottoposta ad alcuna formalità) e dai proventi di una eventuale attività dell'ente.
Le Associazioni Non Riconosciute sono dotate di un '''"Fondo Comune"''' (art. 37 c.c.) la cui autonomia ne confronti del patrimonio dei membri è analoga a quella del patrimonio di cui è titolare l'associazione riconosciuta. I singoli associati, mentre l'associazione è in vita, non posso chiedere la divisione del fondo comune nè pretendere la propria quota in caso di recesso. Su esso pertanto non si potranno soddisfare neppure i creditori personali dei singoli associati.