Ufficio elettorale di sezione: differenze tra le versioni

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Lo scrutatore ha poi diritto a uno o due giorni di recupero compensativo, come indennità per festività non godute, per i giorni festivi o non lavorativi in cui si è svolto l'incarico elettorale.
 
Il tema è disciplinato D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957, che approva il "Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali". L'art. 119 comma 2 è stato interpretato dalla legge n. 69 del 29 gennaio 1992, di un solo articolo, che chiarisce ''"l'obbligo del pagamento di specifiche quote retributive o di ggiorni compensativi"''.
Se la settimana lavorativa è di 6 giorni, il sabato viene già retribuito in busta paga, e il recupero compensativo è di un solo giorno per la domenica. Se invece è di 5 giorni, il lavoratore ha diritto ad un secondo giorno di recupero. L'informazione è riportata nel cedolino della busta paga alla voci "Giornate lavorate" e "Giornate retribuite" (25/26 oppure 20, nel secondo caso).