Il Negozio Giuridico in Generale: differenze tra le versioni

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===== La simulazione =====
 
La '''simulazione'''si èha quando le due parti volutamente mettono in atto una reciproca dichiarazione che non corrisponde al loro reale comune volere. La differenza con una riserva mentale è che tra le parti esiste un concreto '''accordo simulatorio''' e pertanto essi sanno che l'accordo palese che vanno a stipulare non è voluto ma ciò che è voluto è l'accordo segreto non esternato.
La volontà segreta risulta da una '''controdichiarazione''' che alcune volte è posta anche per iscritto e ha la funzione di prova dell'accordo simulatorio.
Vi sono due specie di simulazione: la simulazione assoluta e la simulazione relativa.
La '''simulazione assoluta''' èsi ha quando si dichiara di volere una negozio ma in realtà non si vuole alcun negozio. La '''simulazione relativa''' è quando i contraenti vogliono porre in essere un negozio giuridico ma dichiarano di volerne un altro. Il negozio giuridico fittizio è detto '''atto simulato''' mentre ciò che davvero vogliono, e che è palesato della controdichiarazione, è detto '''atto dissimulato'''. La controdichiarazione è detta anche '''scrittura di verità''' perché palesa l'effetto contenuto di un rapporto.
Un particolare tipo di simulazione riguarda la volontà di nascondere il reale contraente del negozio giuridico. Questa '''simulazione soggettiva''' dà vita al fenomeno denominato '''interposizione fittizia di persona''' dove un terzo, usato come prestanome, viene interposto tra le parti che realmente stanno compiendo il negozio giuridico. Tale fenomeno si distingue dalla '''interposizione reale di persona''' che si esplica nella rappresentanza indiretta dove il mandatario si obbliga verso i terzi ma con il dovere poi di trasmettere al ''dominus'' i risultati del negozio concluso.
La simulazione è usata molto spesso per eludere proibizioni di legge o oneri fiscali gravosi. Ad esempio è usata per raggirare i divieti di alienazione predisposti nei casi dell'eredità e di garanzia dei creditori.
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Nel conflitto tra i creditori dell'una e dell'altra parte del contratto simulato, mancando altri beni delle due parti, i creditori di entrambe le parti vogliono soddisfarsi sul medesimo bene oggetto della simulazione. I creditori del simulato avranno la precedenza sui creditori chirografi (cioè quelli non garantiti da pegno o ipoteca) del fittizio acquirente, purché il loro credito risulti anteriore all'atto con il quale il bene di cui si tratta fu alienato al finto acquirente (art. 1416 c.c.).
Riassumendo il negozio giuridico mentre è un atto nullo che non dovrebbe avere quindi conseguenze esso invece ne produce nei confronti di alcuni soggetti. Per questo il legislatore nei citati articoli parla espressamente di '''efficacia''' e '''inefficacia''' - in senso relativo dell'atto simulato (art. 1414 c.c.: ''"non produce effetto"''; ''"ha effetto"'').
Tutto quanto detto è in stretta connessione con la possibilità di provare il contrasto esistente tra l'apparenza voluta e la realtà del rapporto.
 
===== Il negozio indiretto (il negozio fiduciario o Trust) =====