Atti Normativi del Governo: differenze tra le versioni

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Un atto avente forza di legge, nel diritto, è un atto normativo, emanato dal governo, al quale l'ordinamento giuridico attribuisce la stessa forza della legge ordinaria, collocandolo allo stesso rango nella gerarchia delle fonti del diritto. Tali atti sono solitamente denominati decreti o ordinanze.
== Atti Aventi Forza di Legge ==
 
La Costituzione italiana contempla due atti normativi del Governo aventi forza di legge ordinaria: il decreto-legge e il decreto legislativo.
Gli Atti Avente Forza di Legge sono atti deliberati dal Governo.
Sono atti che non possono inglobare materie per le quali c'è una riserva di legge specifica oppure atti dove è il Parlamento, in via esclusiva, chiamato a intervenire.
I due atti principali sono il Decreto Legislativo e il Decreto Legge.
 
Il decreto-legge (d.l.) è disciplinato dall'art. 77 della Costituzione. È approvato dal Consiglio dei ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica. Può essere adottato in casi straordinari di necessità e d'urgenza e perde ogni efficacia se non è convertito in legge dal Parlamento nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione.
== Decreto Legislativo ==
 
Il decreto legislativo (d.lgs.), detto anche decreto delegato, è disciplinato dall'art. 76 della Costituzione. Anch'esso è approvato dal Consiglio dei ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica. Può essere adottato solo a seguito di delega del Parlamento, data con legge che specifichi l'oggetto della disciplina, i principi e criteri direttivi da seguire e il termine entro il quale deve essere emanato.
Il Decreto Legislativo è regolato dall'articolo 76 della Costituzione.
Esso è figlio di una delega legislativa che il Parlamento fa all'intero Governo.
In questa delega il Parlamento concede al Governo, in un tempo definito (cioè entro una data stabilità o al realizzarsi di determinati eventi), la facoltà di legiferare su un oggetto definito stabilito dalla delega.
La Legge Delega conterrà al suo interno quindi i principi politici che il futuro decreto dovrà seguire e anche i criteri direttivi che regolano in concreto come dovrà svolgersi il lavoro legislativo del Governo.
E bene specificare che non siamo in presenza della delega della funzione legislativa ma solo dell'esercizio di tale funzione. Il Potere legislativo resta esclusivo del Parlamento ma derogando all'articolo 70 della Costituzione si permette al Governo di legiferare. Il Parlamento potrà sempre revocare la delega e inoltre essendo la funzione legislativa strettamente connessa alla delega se essa viene attuata nel decreto oppure la delega scade anche la funzione legislativa cessa.
Il Procedimento di attuazione della Delega è regolato dall'articolo 14 della Legge 400/1988.
Al tempo totale di delega vanno sottratti 20 giorni che sono necessari al Presidente per i dovuti controlli di costituzionalità sul decreto.
Solitamente pur essendo l'oggetto della delega unico si frammenta in più decreti.
Il Governo poi emana i decreti legislativi attuativi della delega prima dello scadere della stessa in modo tale che ne vede gli effettivi effetti e poi se necessario integra con decreti legislativi integrativi-correttivi in modo tale da correggerne gli effetti.
La Corte Costituzionale ha ritenuto possibile questa tecnica, a meno che non leda i principi della delega.
Ci si può domandare se la Delega sia vincolante cioè se il Governo è obbligato ad attuarla.
In realtà non esiste un vero vincolo giuridico ma solo un vincolo politico.
Il Decreto Legislativo ha forza di legge ma ha una natura ibrida. I suoi contenuti infatti sono vincolati alla legge delega che ne condiziona anche l'efficacia. Se ci sono dubbi interpretativi, ad esempio nel decreto, si va a guardare la legge di delega inoltre se il decreto legislativo non attua la delega o se ne discosta la Corte Costituzionale ne' dichiara l'incostituzionalità utilizzando come norma interposta la legge delega.
Spesso poi il decreto legislativo assume la forma di Testo Unico che è una tecnica di semplificazione normativa e funge da raccoglitore di tutte le norme di un determinato argomento.
I Testi Unici possono essere:
 
Rimangono inoltre in vigore alcuni atti aventi forza di legge, analoghi ai suddetti, risalenti al Regno d'Italia e denominati regio decreto legge e regio decreto legislativo, se emanati dal Re, o decreto legislativo luogotenenziale, se emanati dal Luogotenente del Regno.
* Innovativi: Se integrano una disposizione che innova l'ordinamento.
* Compilativi: Fonti di cognizione cioè ordinano solo le norme esistenti.
 
La Costituzione non prevede atti aventi forza di legge regionale adottabili dalla giunta regionale, né una previsione del genere è contenuta in alcuno statuto regionale; una siffatta previsione, del resto, sarebbe, secondo la prevalente dottrina, inconstituzionale in difetto di espresse disposizioni della carta costituzionale.
Esistono poi delle Deleghe Anomale come la Delega per Poteri di Guerra regolata dall'articolo 78 della Costituzione.
 
== Decreto Legge ==
 
Il Decreto Legge è disciplinato dall'articolo 77 della Costituzione.
Sono atti avente forza di legge e in particolare decretazioni d'urgenza. È la Legge 100/1926 ad aver introdotto i decreti legge.
Esse sono leggi provvedimento con forza di legge e con effetto immediato. Esso però rimane comunque provvisorio e va convertito in una vera legge entro 60 giorni o esso decade.
I presupposti per la sua attuazione, previsti nell'articolo 77 della Costituzione, sono: la straordinarietà (cioè evento imprevedibile), la necessità (non si può risolvere con altri mezzi) e l'urgenza (c'è bisogno di un intervento immediato).
Fino al 1985 l'unico che vagliava tali presupposti era il Parlamento. Dal 1981 il Controllo della Commissione Affari Costituzionali.
La Corte Costituzionale ritiene che se i presupposti non sono stati riscontrati il decreto risulta illegittimo e l'illegittimità si riflette anche nella legge di conversione.
Il Governo risulta responsabile del decreto legge sia in capo di responsabilità civile sia in quella penale.
Il Decreto legge per entrare in vigore va emanato dal Presidente della Repubblica.
I limiti sono individuati dalla legge 400/1988 che risulta quindi modificabile come una comune legge ordinaria. Non si può attuare decreto su materie in cui vi è una specifica riserva d'aula o sottoposto al controllo Parlamentare.
L'articolo 15 della Legge 400/1988 inoltre impone che esso sia omogeneo e in un unico articolo.
 
'''Legge di Conversione'''
 
Il Governo deve presentare un disegno di legge di conversione: vincolato sia nei soggetti (per forza il Governo) sia nei modi (unico articolo) sia nei tempi (nello stesso giorno di emanazione del decreto) sia nel contenuto (deve essere uguale al decreto) e soprattutto va convertito entro 60 giorni.
Sono ammessi Emendamanti:
 
* Aggiuntivi: Nuove disposizioni aggiunte dal Parlamento.
* Soppressivi: Soppressione di un comma del testo originario da parte del Parlamento.
* Sostitutivi: Le disposizioni originarie decadono e vengono cambiate nella sostanza da nuove. La conversione è solo puramente formale.
 
'''Decadenza dei Decreti'''
 
Il Decreto Legge può decadere:
 
* Decorsi i 60 giorni senza la conversione.
* Voto contrario di una delle due Camere del Parlamento.
 
Gli effetti decadono ex tunc (cioè dal momento in cui il decreto è stato posto).
Se esso, ad esempio, ha abrogato della norme tali norme riviviscono.
Negli ultimi anni c'è stato un abuso dell'uso dei decreti legge. Addirittura i decreti se non si riusciva a convertirli venivano riemanati nella stessa forma creando il fenomeno della reiterazione.
Nel 1996 la Corte Costituzionale con sentenza 360/1996 dichiara che la reiterazione viola i principi costituzionali:
 
* Non ha natura provvisoria.
* Toglie pregnanza ai presupposti dell'urgenza.
* Si stravolgono i Rapporti di Potere.
* Mina i Diritti Fondamentali e la Certezza del Diritto.
 
Un Nuovo Decreto non può reiterare se non vengono motivati i Nuovi Casi d'Urgenza.
 
== I Regolamenti del Governo ==
 
Attraverso i Regolamenti, che sono gerarchicamente seconde alle leggi, il Governo da esecuzione alle leggi e svolge il suo ruolo esecutivo.
I Regolamenti vanno preventivamente vagliati dal Consiglio di Stato, pur non essendo il suo parere vincolate, e dalla Corte dei Conti.
Il Regolamento è poi emanato dal Presidente della Repubblica.
I Regolamenti possono essere:
 
* Esecutivi: Danno esecuzione ad una disposizione di legge.
* Attuativi-Integrativi: Attuano una legge o la integrano specificando alcuni aspetti.
* Organizzativi: Organizzano l'amministrazione di una materia.
* Indipendenti: In assenza di legge provvedono a porre una regolamentazione di base.
 
Ai Regolamenti Indipendenti è connesso il fenomeno della Delegificazione cioè una materia viene sottratta alla disciplina di una Legge e viene regolata da un Regolamento. Ci deve essere però una legge di autorizzazione da parte delle Camere sulla materia da delegificare. Di solito si attua una Abrogazione Differita cioè l'abrogazione avrà effetto solo al momento in cui entra in vigore il Regolamento.
 
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