Il Parlamento italiano: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
 
Riga 1:
{{risorsa|tipo=lezione|materia1=Diritto pubblico|avanzamento=100%}}
{{TOCright}}
Il parlamento (in alcuni Stati chiamato con altri nomi quali Dieta, Congresso, Assemblea nazionale, Assemblea federale e altri ancora) è il corpo legislativo o assemblea legislativa dello Stato, ossia un organo complesso, costituito essenzialmente da uno o più organi collegiali di tipo assembleare (camere), la cui funzione precipua, sebbene non unica[1], è l'esercizio del potere legislativo ovvero l'emanazione delle leggi secondo i dettami fissati dalla relativa Costituzione, rappresentando dunque l'organo principale di una democrazia rappresentativa.
Il Parlamento è il depositario della sovranità popolare ed è il soggetto che esercita la funzione legislativa. In tutti gli Stati in cui si vi è una costituzione vi è un parlamento.
 
==Struttura interna delle camere==
Il parlamento può avere principalmente due strutture:
# Monocamerale: un'unica Camera. Oggi i Paesi in questa forma sono Portogallo, Danimarca, Svezia,... .
# Bicamerale: cioè composto da due camere. Può questa categoria essere a sua volta divisa in:
* Perfetta: quando ambedue le camere hanno pari poteri e funzioni. E questo è il modello italiano.
* Imperfetta (o differenziata): le due camere hanno poteri e funzioni diverse. Esempio di questo modello è il Regno unito.
 
All'interno di ciascuna camera sono istituiti alcuni organi per il suo funzionamento, in particolare:
In Italia, oltre alle due Camere (Camera dei deputati e Senato) nella loro seduta assembleare, è prevista la seduta comune; in questa, i membri di entrambe le Camere si riuniscono in una sola assemblea per discutere di materie stabilite dalla Costituzione:
* elezione del Presidente della Repubblica;
* elezione di un terzo dei componenti il Consiglio superiore della magistratura;
* elezione di un terzo (cinque giudici) dei componenti la Corte costituzionale;
* sorteggio per l'individuazione della giuria per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica;
* messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica.c
Le sedute Comuni si tengono alla Camera dei deputati (di cui si seguono anche i Regolamenti).
 
* la presidenza;
Per le votazioni vige il principio della maggioranza che può essere:
* le commissioni;
* Semplice: cioè la maggioranza dei presenti.
* i gruppi.
* Assoluta: cioè la maggioranza dei componenti l'assemblea.
* Qualificata: cioè per soglie individuate dal testo normativo di riferimento. Ne sono esempî l'elezione del Presidente della Repubblica o dei Giudici costituzionali o le leggi di revisione costituzionale.
 
===Presidenza===
Quando il Parlamento si riunisce per deliberare c'è bisogno del superamento di due ''quorum'':
* Strutturale: cioè la maggioranza dei componenti l'assemblea (il cosiddetto ''numero legale'').
* Funzionale: cioè il consenso della maggioranza dei presenti.
 
Ciascuna camera elegge tra i propri membri il presidente[26]; nei parlamenti dei paesi anglosassoni, in particolar modo nelle camere basse, è di solito denominato speaker (portavoce). Per l'elezione del presidente è usualmente richiesta una maggioranza qualificata, a sottolineare l'imparzialità che connota il suo ruolo. In molti ordinamenti - ma non in quelli anglosassoni - il presidente è affiancato da vicepresidenti ed eventualmente da segretari e, in alcuni ordinamenti, tra cui quello francese e quello italiano, da questori, anch'essi eletti dalla camera tra i propri membri, che assieme al presidente costituiscono un organo collegiale, l'ufficio di presidenza o praesidium.
Si può votare:
* Favorevole.
* Contrario.
* Astenuto (alla Camera non sono computati mentre al Senato concorrono come voti Contrari).
 
Nelle camere non elettive il presidente di solito non è eletto dai membri ma nominato dal capo dello Stato. Negli Stati Uniti, così come in altre repubbliche presidenziali, soprattutto latinoamericane, che hanno seguito il modello statunitense, presidente di diritto della camera alta è il vicepresidente della repubblica o, a livello statale, il luogotenente governatore.
La legislatura è l'arco di tempo tra due elezioni e può avere due durate:
* Una durata naturale di 5 anni.
* Una durata inferiore ai 5 anni a seguito dello scioglimento delle camere.
 
Il presidente convoca le sedute della camera e ne dirige lo svolgimento, anche con poteri disciplinari[27] e di polizia, assicurando, in particolare, l'ordinato svolgimento dei dibattiti e delle votazioni, di cui proclama il risultato. Tali funzioni dovrebbero essere svolte in modo imparziale nei confronti di maggioranza e opposizione, a prescindere dalla parte politica nella quale il presidente si riconosce; di fatto, mentre in certi sistemi (ad esempio quello britannico) è richiesta al presidente una rigorosa imparzialità, in altri (come quello statunitense) gli è concesso un ruolo più partigiano.
Connesse alla durata ci sono due nozioni:
* ''Prorogatio'': Le camere dopo lo scioglimento continuano ad esercitare la ordinaria amministrazione fino all'insediamento delle nuove.
* Proroga: In caso di stato di guerra le due camere possono restare in carica anche oltre i 5 anni.
 
Dal presidente dipendono gli uffici che supportano il funzionamento della camera, separati dalla pubblica amministrazione e diretti da un alto funzionario che nei paesi anglosassoni è usualmente denominato clerk mentre altrove è per lo più denominato segretario generale.
==I presidenti delle camere==
 
In vari ordinamenti il presidente, oltre alle funzioni quale organo interno della camera, ne ha altre proprie, ad esempio quella di nominare i titolari di alcuni organi di cui si vuole assicurare l'imparzialità (come le autorità indipendenti). Negli ordinamenti repubblicani i presidenti delle camere hanno funzioni vicarie del presidente della repubblica in mancanza del vicepresidente; in questo caso, se il parlamento è bicamerale, primo in ordine di successione è di solito il presidente della camera alta.
Al vertice delle due camere ci sono i due presidenti:
* Presidente della Camera: eletto a maggioranza dei due terzi nei primi due scrutinî, dal terzo a maggioranza assoluta. Presiede allo svolgimento delle elezioni del Presidente della repubblica.
* Presidente del Senato: eletto a maggioranza assoluta nei primi due scrutinî, dal terzo a maggioranza relativa. È il supplente del Presidente della repubblica.
 
===Commissioni===
I poteri dei presidenti sono:
* rappresentano la camera e fanno rispettare il regolamento;
* dirigono le discussioni in aula;
* assicurano il corretto svolgimento delle votazioni;
* giudicano la recepibilità delle leggi;
* garantiscono il buon andamento dell'amministrazione interna della camera.
 
Funzioni attribuite alle Commissioni è solito distinguere:
Il presidente non può essere sfiduciato.
 
* approvazione di apposite risoluzioni volte a manifestare ordinamenti e indirizzi su specifici argomenti.
==I gruppi parlamentari==
* di controllo, attraverso le far valere le responsabilità politiche del Governo.
* di tipo consultativo, esercitate ogniqualvolta sia necessario acquisire il parere di una Commissione per gli aspetti di una specifica competenza.
* di tipo conoscitivo, esercitata attraverso la promozione di specifiche indagini.
 
Le commissioni hanno un'organizzazione interna analoga a quella della camera, con un proprio presidente, eventualmente affiancato da un ufficio di presidenza, e possono essere a loro volta articolate in sottocommissioni.
I gruppi parlamentari sono la proiezione dei partiti all'interno del Parlamento.
 
===Gruppi===
Essi sono disciplinati dai regolamenti parlamentari.
 
Ciascuna camera si articola in gruppi secondo l'appartenenza partitica dei suoi membri: normalmente tutti i parlamentari che appartengono a un determinato partito costituiscono un gruppo, sicché questo è la proiezione del partito nel parlamento (il cosiddetto parlamentary party dei sistemi anglosassoni). Può anche accadere che più partiti costituiscono un gruppo unico, di solito nell'ambito di una coalizione o come passo verso la fusione, o che un partito abbia più gruppi, di solito preludio a una scissione.
Il candidato, una volta eletto, può liberamente decidere a che gruppo aderire. Può anche non aderire ad un determinato gruppo: in questo caso entra nel Gruppo misto.
 
In molti parlamenti i gruppi hanno una disciplina ufficiale; un'eccezione è rappresentata dai parlamenti anglosassoni, dove i gruppi, pur avendo una rilevanza politica non inferiore a quella di altri parlamenti, non sono ufficialmente previsti dalle norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle camere. Dove i gruppi hanno un ruolo ufficiale è di solito previsto un numero minimo di membri per la loro costituzione; i parlamentari che, per questo motivo, non riescono a costituire un gruppo o che, comunque, non aderiscano ad alcun gruppo, vanno a costituire il gruppo misto.
I capigruppo fanno parte della Conferenza dei capigruppo che decide:
* il calendario;
* gli ordini del giorno.
Se c'è contrasto all'interno della Conferenza decide il Presidente della Camera.
 
In certi paesi, tra cui quelli anglosassoni e quelli scandinavi, il ruolo di leader del partito coincide con quello di leader del suo gruppo parlamentare (della camera bassa, se il parlamento è bicamerale), tanto che, spesso, viene eletto da quest'ultimo. Altrove, invece, il gruppo parlamentare elegge un proprio leader (capogruppo o presidente) distinto dal leader del partito.
I capigruppo hanno un ruolo centrale anche nella formazione del Governo essendo convocati dal Presidente per le consultazioni.
 
==Le commissioni parlamentari==
 
Le commissioni parlamentari, che riproducono in proporzione la composizione dell'assemblea, servono a razionalizzare il lavoro parlamentare.
Le loro funzioni sono legislative, di controllo, consultive, di filtro per il lavoro delle altre commissioni (per esempio la Commissione bilancio vigila sulla copertura economica delle proposte di legge).
 
Le commissioni possono essere:
* Permanenti: si costituiscono sempre all'inizio di ogni legislatura.
* Temporanee o speciali: cioè sono costituite per precisi scopi con tempi stabiliti.
 
Esistono poi le cosiddette commissioni bicamerali che comprendono i membri sia della Camera che del Senato. In questo caso si segue il regolamento della camera che l'ha istituita. Esempî sono la COBASI e la Vigilanza RAI.
 
==Le giunte parlamentari==
 
Anche le giunte parlamentari si costituiscono in base al rapporto di forza presente in assemblea tra i vari gruppi parlamentari.
Ci sono due tipi di giunte previste dai regolamenti:
* Giunta per il Regolamento: che assicura la corretta applicazione del Regolamento.
* Giunta per l'elezioni e per l'autorizzazione a procedere: al Senato è unica, alla Camera sono divise in due (una per l'elezioni, l'altra per l'autorizzazione a procedere) e che decidono sui casi di ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità, decadenza, ecc. ... .
 
==Le funzioni del parlamento==
 
Oltre alla funzione legislativa il Parlamento gode anche di altre funzioni.
 
Una prima funzione è quella di controllo al Governo attraverso atti di indirizzo.
Svolge questa funzione tramite due strumenti:
* Interrogazioni parlamentari: In forma scritta rivolte al Governo per sapere se sia a conoscenza di un determinato fatto. Rientrano in questa casistica anche le ''question time'' (interrogazioni in forma orale dirette ai ministri solitamente svolte il mercoledì).
* Interpellanze parlamentari: in forma scritta in cui si illustra un fatto che si ritiene sconosciuto al Governo e si chiede al medesimo come intenda risolvere il problema.
 
Una seconda funzione è quella di indirizzo al Governo, cioè di orientamento nelle sue decisioni.
Gli strumenti sono:
* Mozione: in cui un parlamentare indica un orientamento al Governo e al Parlamento su una determinata materia.
* Risoluzione: con cui si interviene in una materia già specificata.
 
Una terza funzione è quella d'inchiesta disciplinata anche dall'articolo 82 della Costituzione.
Esso è un potere monocamerale ma solitamente si esercita in una bicamerale.
La commissione deve rispecchiare la proporzione dei vari gruppi presenti in assemblea.
La commissione ha poteri investigativi pari a quelli dell'autorità giudiziaria.
Spesso le commissioni d'inchiesta entrano in conflitto con i poteri giudiziari a tal punto che spesso si fa ricorso alla Corte costituzionale per dirimere i conflitti di attribuzione.
 
==I regolamenti parlamentari==
 
I regolamenti parlamentari disciplinano l'organizzazione di Camera e di Senato.
Il principio dell'autonomia regolamentare nasce dall'insindacanilità degli ''interna corporis'' che a sua volta deriva dalla divisione dei poteri. Proprio per garantire l'autonomia dei poteri, infatti, ogni potere ha una propria gestione esclusiva delle questioni interne.
La funzione di autonomia regolamentare del Parlamento si esplica in tre istituti:
 
* Autonomia contabile: il Parlamento ha un proprio bilancio che si vale di dotazioni attinte dal bilancio dello Stato.
* Autodichia: potere di autorisolvere le controversie interne. Si inscrive nella capacità degli organi costituzionali di risolvere, all'interno della propria amministrazione, le controversie concernenti personale dipendente, senza adire tribunali esterni. L<nowiki>'</nowiki>autodichia designa un<nowiki>'</nowiki>area di attività delle Camere<ref>Dopo la sentenza n. 120 del 2014 della Corte costituzionale la concezione “geografica” di tale sottrazione – fino ad allora comunemente riferita a tutto ciò che le fonti interne (regolamento parlamentare maggiore e atti da esso previsti) ritenessero di deferire agli organi interni – è in via di abbandono, avendo la sentenza ricordato (sia pure entro i limiti della modalità prescelta dalla Cassazione per investirla) che “negli ordinamenti costituzionali a noi più vicini, come Francia, Germania, Regno unito e Spagna, l<nowiki>'</nowiki>autodichia sui rapporti di lavoro con i dipendenti e sui rapporti con i terzi non è più prevista”. Sull<nowiki>'</nowiki>affermazione di un diverso modo di concepire l<nowiki>'</nowiki>autodichia degli organi costituzionali, secondo una nozione funzionalista, vedi il seguente atto parlamentare: ((http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00750053.pdf)).</ref> sottratte alla giurisdizione della magistratura e di solito intesa unitamente all'autocrinia: per questo motivo, ne nascerebbero norme interne alle sole Camere, rimesse – in caso di contestazione – allo scrutinio di giudici domestici delle Camere stesse<ref>Sulla richiesta di sottoporlo quanto meno al ricorso per cassazione, contro la violazione di legge che gli atti amministrativi interni dovessero integrare, la Camera ed il Senato sono stati chiamati a valutare se costituirsi in giudizio davanti alla Corte costituzionale, nel conflitto attivato dalla Corte di cassazione: v. http://www.maimonecommunication.com/news/2015/07/30/1181_camera-ultimi-giorni-di-lavoro-per-i-deputati-poi-si-chiude-per-35-giorni-fino-all-8-settembre/ .</ref>.
* Autonomia normativa: ogni ramo del parlamento ha propri regolamenti.
I regolamenti sono citati dall'articolo 64 della Costituzione.
Essi sono adottati a maggioranza assoluta.
I regolamenti disciplinano le funzioni del Parlamento mentre alcuni regolamenti speciali disciplinano l'organizzazione interna.
Cosa succede se un regolamento è contrario alla Costituzione? Secondo alcuni entrambi hanno pari peso legale essendo le competenze diverse. Per altri gli ''interna corporis'' non sono sindacabili. Per altri ancora il regolamento soccombe alla Costituzione.
La Corte costituzionale ha stabilito che i regolamenti non hanno forza di legge; pertanto si riteneva che non potessero contrastare con la Costituzione e che l'unico giudice atto a sindacarli fosse il Presidente di ciascuna delle due Camere. La Corte costituzionale potrà intervenire solo in caso di conflitto d'attribuzione tra altro potere dello Stato e Parlamento: dopo la sentenza 120/2014, ciò è concretamente possibile ed il criterio di risoluzione del conflitto sarà l'esistenza di un nesso funzionale tra la deroga all'ordinamento esterno e le funzioni che il Parlamento esercita.
 
Il regolamento e la forma di governo si influenzano a vicenda.
Nel 1972 il regolamento rispecchiava la centralità del Parlamento. Nel 1988 invece la centralità della maggioranza grazie alle limitazioni al voto segreto. Nel 1997-99 le «riforme Violante»<ref>Ma anche le corrispondenti del Senato, per le quali v. https://www.scribd.com/mobile/doc/270762750/Rules-of-Senate-after-1999.</ref> fanno ancora più rispecchiare la centralità del Governo.
 
==Note==