L'Attività e l'Ordinamento del Governo Italiano (legge 400/1988): differenze tra le versioni

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Il Governo della Repubblica Italiana è un organo del sistema politico italiano, composto dal presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che formano il Consiglio dei ministri, che costituisce il vertice del potere esecutivo. In genere fanno parte del governo anche dei sottosegretari di Stato, ad alcuni dei quali può essere conferito il titolo di viceministri.
La legge 23 agosto 1988, n. 400 recante titolo Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entrata in vigore il 27 settembre 1988, regola ancora oggi l'attività e l'ordinamento del Governo Italiano.
 
Il governo attuale è il Governo Conte II, che è entrato in carica il 5 settembre 2019, frutto di un accordo tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali, in seguito anche appoggiato da Italia Viva e il MAIE.
== Gli Organi del Governo Italiano ==
 
==Descrizione==
Le Operazioni per la costituzione del nuovo esecutivo sono regolate dall'articolo 1 della legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, controfirma lo stesso e i decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri insieme agli altri ministri formano il Consiglio dei Ministri. Tutti prima di assumere le funzioni prestano giuramenteo nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione".
 
Il Governo è un organo costituzionale in quanto previsto dalla Costituzione Italiana negli articoli 92, 93, 94, 95 e 96 e in quanto concorre, in posizione d'indipendenza rispetto ad altri organi dello Stato, alla formulazione dell'indirizzo politico. Il titolo III, sezione II, della Costituzione ne determina la disciplina e le funzioni.
I Compiti del Consiglio dei Ministri sono regolati dall'articolo 2. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e l'indirizzo generale dell'azione amministrativa. Delibera su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri inoltre:
* le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
* i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge gia' presentati al Parlamento;
* i decreti aventi valore o forma di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
* gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione (questione di legittimità delle leggi regionali) e dagli statuti regionali speciali;
* le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni;
* le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale;
* le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle provincie autonome;
* le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali;
* gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;
* gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione (altre confessioni);
* i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere;
* la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti;
* le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
* le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere Consiglio di Stato e della Commissione per le questioni regionali se regioni a statuto autonomo;
* gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.
L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri è tassativa, dopo la modifica all'articolo a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha introdotto il comma 4.
 
È presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che è al quarto posto nell'ordine delle cariche italiane (dopo il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei Deputati e prima del presidente della Corte Costituzionale), pur essendo di fatto quella di maggior visibilità nella vita politica ordinaria.
In base all'articolo 3, il Governo Italiano è competente anche nella selizione dei candidati per la nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi. Il decreto del Presidente della Repubblica che dispone le nomine, infatti, è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. Tali proposte possono essere poi sottoposte anche al parere di una Commissione parlamentare se previsto dalla legge.
 
===Funzioni===
L'articolo 4 disciplina il funzionamento delle Sedute del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei ministri è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, funge da segretario del Consiglio e quindi cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni. Il regolamento interno, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attività normativa del Governo all'ordine del giorno, i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni, i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate, le modalità di informazione sui lavori del Consiglio.
 
Il governo è l'organo situato al vertice dell'amministrazione dello Stato. Esercita l'iniziativa legislativa (art. 71 cost.), può richiedere il passaggio in aula (e non in commissione) di proposte di legge (art. 72 cost.), emana leggi delegate (art. 76) e decreti-legge (art. 77) nelle forme e con i limiti determinati dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie, presenta annualmente alle Camere, che lo devono approvare, il rendiconto dello Stato (art. 81 cost.), solleva la questione di legittimità rispetto alle leggi regionali (art. 123 cost. e art. 127 cost.) nel caso ritenga che il consiglio abbia ecceduto nelle sue competenze.
L'articolo 5 disciplina invece le attribuzioni che sono proprie del Presidente del Consiglio dei ministri. A nome del Governo:
* comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto.
* chiede e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia.
* sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; i disegni di legge per la presentazione alla Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi.
* controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonche' ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge.
* presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo nella fase di approvazione delle leggi.
* esercita le attribuzioni e promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione poi:
* indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative.
* coordina e promuove l'attività dei ministri.
* può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti.
* può deferire al Consiglio dei Ministri la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti.
* concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni.
* adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici.
* promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi.
* esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato.
* può disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza.
* può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro.
Inoltre direttamente o conferendone delega ad un ministro:
* promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie.
* promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano. (come modificato dalla legge 9 gennaio 2006 n. 12)
* promuovere e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attività dei commissari del Governo.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, come norma di chiusura, esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
 
===Nomina===
All'articolo 6 sono invece regolati il Consiglio di Gabinetto, i Comitati di ministri e i Comitati interministeriali. Il Consiglio di Gabinetto è composto dai ministri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Esso può invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge devono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perche' stabilisca le direttive alle quali i omitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Al Governo poi in base all'articolo 7 era delegato di disporre una regolamentazione sui Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali.
 
Il presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal presidente della Repubblica dopo una serie di consultazioni che vede coinvolti i presidenti dei due rami del parlamento, gli ex presidenti della repubblica e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.[1] Anche i ministri, indicati dal presidente del Consiglio, sono nominati dal presidente della Repubblica.
La Vicepresidenza del Consiglio dei ministri è disciplinata all'articolo 8. Il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati più Vicepresidenti, al Vicepresidente più anziano secondo l'eta'. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro più anziano secondo l'eta'.
 
Ottenuta la nomina, il governo giura nelle mani del presidente della Repubblica ed entro dieci giorni dalla sua formazione si reca in entrambe le camere del Parlamento, le quali, tramite una mozione motivata e votata per appello nominale (detta "mozione di fiducia"), gli accordano o meno la fiducia. Il governo dura finché ha la fiducia del Parlamento.
Con l'articolo 9 invece si disciplinano i Ministri senza portafoglio, gli incarichi speciali di Governo e gli incarichi di reggenza ad interim. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri può nominare ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ogni qualvolta, infatti, la legge o altra fonte normativa assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio gli stessi si intendono comunque attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato. La legge 3 agosto 2007, n. 124 con l'art. 3, comma 4) ha eliminato l'obbligo di richiedere il parere al Consiglio dei ministri sulla nomina dei Ministri senza portafoglio. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, può conferire ai ministri, con decreto, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato. Inoltre, Il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, può conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
 
In governo entra in carica solo provvisoriamente con il giuramento: l'investitura del governo diventa definitiva soltanto con il voto di fiducia di entrambe le camere.
I Sottosegretari di Stato, disciplinati dall'articolo 10, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la stessa formula usata dai Ministri. I sottosegretari di stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati. A non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.
 
La Costituzione non prevede il potere di revoca del governo da parte del presidente della Repubblica. Non si tratta di una lacuna: il potere di far cessare il governo è dalla Costituzione attribuito a ciasuna camera del Parlamento che può, negandogli la fiducia, determinarne la caduta al pari delle dimissioni. Il presidente della Repubblica è invece estraneo al rapporto fiduciario con il governo e non lo può revocare.
In ultimo all'articolo 11 sono disciplinati i Commissari straordinari del Governo. Essi sono nominati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali. Il decreto di nomina determina i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel medesimo decreto, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia
nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.
 
===Eleggibilità===
== Rapporto tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ==
 
I ministri possono essere indicati dal presidente del Consiglio anche tra persone al di fuori dei membri del Parlamento (art. 64 cost.). In questo caso hanno comunque diritto a partecipare alle sedute del Parlamento, diritto che si permuta in obbligo se richiesto dai membri del Parlamento, e ricevono un'indennità fissa per la carica ricoperta.
L'Organo di collegamento tra Stato e Regioni e Province Autonome è la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e disciplinata dall'articolo 12. Essa ha il compito di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi politica estera, difesa, sicurezza nazionale e giustizia. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se non esistente, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. La Conferenza dispone di una segreteria regolato da decreto del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro per gli affari regionali. La Conferenza viene consultata:
* sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio.
* sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali.
* sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.
 
===Crisi di governo e dimissioni===
L'articolo 13, dopo le modifiche apportate dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, prescrive solo che per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta il coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli Statuti speciali, viene disciplinato dalle norme di attuazione, che dovranno prevedere apposite forme di intesa.
 
Nel caso in cui il governo rassegni le proprie dimissioni al presidente della Repubblica (dimissioni che possono essere respinte e che quando vengono accolte sono accettate con riserva), lo stesso governo dimissionario rimane comunque in carica.
== Potestà Normativa del Governo ==
 
L'attività del governo dimissionario è circoscritta all'ordinaria amministrazione: il governo dimissionario può compiere gli atti di esecuzione delle leggi vigenti, ma deve astenersi da tutti quegli atti discrezionali e politici che, in quanto tali, possono e devono essere rinviati alla gestione del successivo governo.
La legge 18 giugno 2009, n. 69, con l'art. 3, comma 1, ha introdotto l'articolo 13-bis che provvede un obbligo di chiarezza normativa a carico del Governo. 1. Il Governo, infatti, deve provvede a che:
* ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate.
* ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonche' in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.
Questi principi generali di chiarezza per la produzione normativa non possono essere derogati, modificati o abrogati se non in modo esplicito.
Periodicamente (almeno ogni sette anni) si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici.
 
La nozione di ordinaria amministrazione ha comunque confini molto elastici e a volte il governo stesso si pone degli autolimiti, talora contenuti in direttive del presidente del Consiglio.
Questi principi si attuano agli atti normativi del Governo che sono:
* '''Decreti legislativi (articolo 14):''' sono adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione. Essi sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione. Il testo del decreto deve essere trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. Il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. Qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.
* '''Decreti-legge (articolo 15):''' sono adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Essi sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonche' dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Governo non può, mediante decreto-legge: conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione; provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione (materia costituzionale e elettorale, delega legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali e approvazione di bilanci e consuntivi); rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere; regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti; ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Il decreto-legge è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purche' definitiva, nonche' della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
* '''Regolamenti (articolo 17):''' sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, per disciplinare: l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Sempre con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. I regolamenti ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I regolamenti ministeriali si occupano anche dell'organizzazione e della disciplina degli uffici dei Ministeri. Essi sono emanati su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro con l'osservanza di determinati criteri (posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni "Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali). Con i regolamenti governativi si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.
* '''Testi unici compilativi (articolo 17-bis):''' Introdotti dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, con l'art. 5, comma 2, con essi il Governo provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri: puntuale individuazione del testo vigente delle norme; ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa; ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato, che ha facolta' di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso.
Ai sensi dell'articolo 16, non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 76 (Decreti legislativi) e 77 (Decreti-legge) della Costituzione. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.
 
Il governo dimissionario rimane in carica fin tanto che il successivo nuovo governo non presti giuramento (la procedura prevede che l'incaricato di formare il nuovo governo possa rinunciare all'incarico oppure sciogliere la riserva accettando l'incarico); in questo caso viene nominato il presidente del Consiglio con la firma e la controfirma dei decreti di nomina del capo del governo e dei ministri; la procedura prevede tre decreti: quello di accettazione delle dimissioni del governo uscente (controfirmato dal presidente del Consiglio nominato); quello di nomina del presidente del Consiglio (controfirmato dal presidente del Consiglio nominato, per attestare l'accettazione); quello di nomina dei singoli ministri (controfirmato dal presidente del Consiglio). Entro dieci giorni dal decreto di nomina il nuovo governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
== Organizzazione Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri ==
 
La formalizzazione dell'apertura della crisi di governo determina l'arresto, alla Camera e al Senato di ogni attività parlamentare legata al rapporto con l'esecutivo: possono essere esaminati i soli progetti di legge connessi ad adempimenti costituzionalmente dovuti, ovvero urgenti e indifferibili. Si tratta, in particolare dei disegni di legge di conversione di decreti-legge; dei disegni di legge di sanatoria degli effetti di decreti-legge non convertiti; dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e il disegno di legge comunitaria, quando dalla loro mancata tempestiva approvazione possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari.
All'articolo 18 è disciplinata la figura del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Esso è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri può, con proprio decreto, nominare altresi' il vicesegretario generale scelto tra le medesime categorie. Con la medesima procedura può essere disposta la revoca del decreto di nomina del segretario generale e del vicesegretario generale.
 
===Sede===
All'articolo 19 sono invece disciplinati i suoi compit. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei ministri, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilità di un ministro senza portafoglio o delegate al sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri, le seguenti funzioni:
* predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di Governo.
* assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della Presidenza del Consiglio dei ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi dell'attività dell'ISTAT.
* curare gli adempimenti e predisporre gli atti alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative, nonche' all'attuazione della politica istituzionale del Governo.
* provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni medesime.
* collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi dello Stato nonche' predisporre gli elementi di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale.
* predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più Ministeri e per assicurare all'azione amministrativa unità di indirizzo.
* curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza economico-finanziaria dell'attività di Governo, avvalendosi dell'ISTAT nonche' dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici.
* predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle priorità governative, assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo; provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei disegni di legge alle due Camere, vigilando affinche' il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo; curare gli adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di legge all'esame del Parlamento, nonche' gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo.
* assistere, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per le relazioni internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera.
* assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali in materia di rapporti con le Confessioni religiose, ferme restando le attribuzioni del Ministero dell'interno.
* assistere il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale.
* curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
* curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine.
* curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione della normativa comunitaria, nonche' la raccolta di dati e informazioni ed il compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche comunitarie.
* curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini dell'articolo 127 della Costituzione (questione di legittimità costituzionale); al coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attività dei commissari del Governo nelle regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine.
* mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri.
* svolgere le attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, nonche' degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei ministri fanno capo.
* curare le attività preliminari e successive alle deliberazioni del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e di ogni altro organo collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per disposizione di legge o di regolamento.
* curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con l'Avvocatura dello Stato.
* curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici.
* curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio.
* assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli immobili di pertinenza o comunque in uso per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle relative ai dipartimenti e agli uffici affidati alla responsabilità dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi anche delle amministrazioni competenti.
 
Ha la sua sede ufficiale a Palazzo Chigi in piazza Colonna a Roma e sede di rappresentanza per alcune occasioni ufficiali presso Villa Doria Pamphilj, Villa Madama e il Palazzo della Farnesina, situati tutti a Roma.
L'Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri è regolato dall'articolo 20. Esso è posto alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri insieme ai dipartimenti ed uffici per i quali il sottosegretario abbia ricevuto delega dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri assicura la documentazione e l'assistenza necessarie per il Presidente ed i ministri in Consiglio. Coadiuva, inoltre, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, curando gli adempimenti preparatori dei lavori del Consiglio, nonche' quelli di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso.
 
===Sedi storiche===
L'articolo 21 dispone che nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri sia affidato alla responsabilità di un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro interessato. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza.
 
All'arrivo dei piemontesi a Roma l'organo collegiale del Governo si riuniva al Palazzo delle Finanze, nella sede del Ministero delle finanze. Poi seguì per quasi un secolo le sorti del Ministero dell'interno, riunendosi nelle sedi volta a volta attribuite a questo: prima palazzo Braschi, poi palazzo del Viminale. Infine, nel 1961, ebbe la prima sede autonoma, a palazzo Chigi (quando questo fu lasciato dal Ministero degli affari esteri).
L'articolo 23 disciplina l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iiziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo. Esso, per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento. L'Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi. Inoltre segnale la necessità di procedere alla codificazione della disciplina di materie o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'Ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall'Ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che ne sono oggetto. L'Ufficio può avvalersi di altri organi della pubblica amministrazione e promuovere forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali. All'Ufficio è proposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche.
 
==Composizione==
All'articolo 24 è presente un delega per il riordino degli enti pubblici di informazione statistica (ISTAT).
All'articolo 25 invece il riordino della Vigilanza su enti ed istituzioni delegandole ai ministri per loro campo di competenza.
 
===Presidente del Consiglio dei ministri===
Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 26, è istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.
 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha una posizione di preminenza sugli altri membri del governo. Egli ha il compito di formare il governo, una volta ricevuto l'incarico da parte del capo dello Stato, e di scegliere, quindi, i ministri (art. 92, comma 2 Cost.). Le sue dimissioni provocano la caduta dell'intero governo. Inoltre egli "dirige la politica generale del governo", "mantiene l'unità dell'indirizzo politico, amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri" (art. 95, comma 1 Cost.).
I capi dei dipartimenti e degli uffici sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione.
 
Il presidente del Consiglio dei ministri è responsabile della politica generale del governo, i Ministri lo sono collegialmente per gli atti del Consiglio e individualmente per gli atti dei propri Ministeri.
Va ricordo inoltre che in base sempre all'articolo 18, i decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza. Sono del pari collocati obbligatoriamente fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza, i vice capi delle strutture che operano nelle aree funzionali relative al coordinamento dell'attività normativa ed amministrativa del Governo, al coordinamento degli affari economici, alla promozione dell'innovazione nel settore pubblico e coordinamento del lavoro pubblico, nonche' il dirigente generale della polizia di Stato preposto all'Ispettorato generale che è adibito alla sicurezza del Presidente e delle sedi del Governo e che, per quanto attiene al suo speciale impiego, dipende funzionalmente dal Segretario generale. La funzione di capo dell'ufficio stampa può essere affidata ad un elemento estranei all'amministrazione, il cui trattamento economico è determinato in conformità a quello dei dirigenti generali dello Stato.
 
Convoca le riunioni del Consiglio dei Ministri, ne stabilisce l'ordine del giorno e le presiede. Egli non può dare ordini ai singoli ministri nei settori di loro competenza e ciò costituisce un elemento di fragilità, ma può impartire loro delle direttive in attuazione delle decisioni del consiglio, può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri e può chiedere loro di concordare con lui le dichiarazioni pubbliche che essi intendono rilasciare. Queste ultime disposizioni sono state introdotte dalla legge n. 400/1988, come modificata dal D. Lgs. n. 303/1999, con l'intento di rafforzare la posizione del premier e di conferirgli una maggiore autorità nei confronti dei singoli ministri e quindi nei confronti dei diversi partiti politici che fanno parte della coalizione.
Ai sensi dell'articolo 29, in ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati, di ricerca o di studio su specifiche questioni. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.
 
Data la speciale posizione del Presidente del Consiglio, nel linguaggio politico i governi vengono di solito designati con il nome del loro Presidente (governo de Gasperi, Governo Spadolini ecc.).
== Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ==
 
Per svolgere i suoi compiti di indirizzo e coordinamento il presidente del Consiglio dispone di una serie di uffici che sono stati riorganizzati dalla legge n. 400/1988, oltre che dal D. Lgs. n. 300/1999, denominata Presidenza del Consiglio dei ministri, con uffici propri retti da un segretario generale, e dipartimenti e uffici, retti da ministri senza portafoglio o da sottosegretari. Il segretario generale è scelto discrezionalmente dal presidente del Consiglio, e provvede a organizzare tutta l'attività amministrativa di governo, raccogliere e a elaborare le informazioni necessarie per mettere in pratica il programma di governo e per aggiornarlo.
L'unica norma rimasta in vita sui Consiglieri ed esperti è il comma 4 dell'articolo 31 che prescrive che i decreti di conferimento di incarico ad esperti nonche' quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto. Le altre disposizioni sono state tutte abrogate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
 
All'interno del Governo, uno o più Ministri possono ricoprire l'incarico di Vicepresidente del Consiglio su designazione del Consiglio dei Ministri, con il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo di questi (legge n. 400/1988).
Ai sensi dell'articolo 32, i dipendenti da amministrazioni, diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per i quali spetta una indennità come disposta all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennità mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro ai fini di perequazione del rispettivo trattamento conomico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata. Tale indennità, spettante anche al personale dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non può comunque superare il limite fissati da legge (articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455 "non superiore all'importo massimo delle indennità erogate dalle Amministrazioni dello Stato al personale dipendente in base alle norme vigenti", "sostituisce ogni altra indennità o compenso dovuti in relazione all'espletamento delle effettive prestazioni ordinarie di servizio o comunque connessi all'espletamento di compiti di istituto" e "facolta' di opzione per le indennità o compensi spettanti presso l'Amministrazione di appartenenza"). Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con proprio decreto, di concerto con il ministro del tesoro, gli uffici ed i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri cui si applicano i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale incaricato è determinato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro.
 
===Ministri===
All'articolo 33 è regolato il Personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il contingente è fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono considerati disponibili per nuove nomine. La restituzione del personale al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.
 
Ciascun ministro è a capo di un particolare ramo della pubblica amministrazione italiana che viene chiamato ministero o dicastero. Il numero e le competenze dei ministri sono stati stabiliti per legge, ai sensi dell'art. 95, comma 3, Cost., dal D. Lgs. n. 300/1999, (legge Bassanini), riportata in vita dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) i ministeri sono fissati in 12. Con la legge 13 novembre 2009, n. 172 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali viene suddiviso in due: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute, portando il numero dei dicasteri a 13. Con la legge 24 giugno 2013, n. 71 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali viene rinominato Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Con il decreto-legge del 9 gennaio 2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca viene diviso in Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e della ricerca.
Inoltre in base all'articolo 34, le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli emolumenti al proprio personale posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali e assume a proprio carico le spese relative alla dotazione degli immobili da destinare a sede dei commissari del Governo nelle regioni.
 
# Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
In ultimo, se non disposto in modo diverso dalla medesima legge, l'articolo 35 ipone che al personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri si applichino le norme relative ai dipendenti civili dello Stato. Al personale proveniente da amministrazioni pubbliche non statali e da enti pubblici anche economici è data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'amministrazione stessa e degli eventuali fondi di previdenza esistenti presso le amministrazioni di provenienza.
# Ministero dell'interno
# Ministero della giustizia
# Ministero della difesa
# Ministero dell'economia e delle finanze
# Ministero dello sviluppo economico
# Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
# Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
# Ministero del lavoro e delle politiche sociali
# Ministero dell'istruzione
# Ministero dell'università e della ricerca
# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
# Ministero della salute
 
Accanto ai ministri responsabili di un ministero, possono esservene altri, chiamati ministri senza portafoglio, che non hanno alle loro dipendenze un ministero, ma svolgono incarichi particolari e spesso sono chiamati a dirigere speciali dipartimenti organizzati in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Essi fanno comunque parte a pieno titolo del consiglio dei ministri.
 
===Consiglio dei ministri===
 
* determina la politica generale del Governo (politica interna e politica economica);
* risolve i conflitti di competenza tra i ministri;
* delibera i disegni di legge da presentare alle Camere, i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti governativi;
* prende le decisioni fondamentali di politica estera.
 
===Sottosegretari===
 
I sottosegretari fanno parte del governo, ma in modo subordinato. Essi vengono designati dal consiglio dei ministri e decadono con le dimissioni del governo. A differenza dei ministri, essi non partecipano alle riunioni del consiglio; il loro compito è quello di coadiuvare il ministro a cui fanno capo nelle funzioni che egli delega loro e di rappresentarlo nelle sedute del parlamento. Alcuni sottosegretari, cui viene assegnata la responsabilità di un dipartimento all'interno di un ministero, assumono la carica di vice-ministri.
 
Non prendono parte, di norma, al Consiglio dei ministri, e i loro atti si intendono compiuti sotto la responsabilità del relativo ministro.
 
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