Nozioni Base del Diritto: differenze tra le versioni

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==Evoluzione storica del significato==
==Rapporto Diritto-Società==
 
===Il giusnaturalismo===
Tre ipotesi interpretative della questione rapporto tra Diritto e Società:
 
Una delle concezioni più antiche è la cosiddetta teoria del diritto naturale, o giusnaturalismo, corrente filosofica condivisa da molti pensatori, fra cui Cicerone nel De legibus, Ulpiano, Agostino d'Ippona, Tommaso d'Aquino e Ugo Grozio, padre del giusnaturalismo moderno, che fonda il diritto naturale sul carattere razionale dell'uomo. Tale teoria postula l'esistenza di una serie di princìpi eterni e immutabili, inscritti nella natura umana, cui si dà il nome di diritto naturale. Il diritto positivo (cioè il diritto effettivamente vigente) non sarebbe altro che la traduzione in norme di quei princìpi. Il metodo adottato dal legislatore è dunque un metodo deduttivo: da princìpi universali si ricavano (per deduzione) le norme particolari. Il problema è che non sempre vi è pieno accordo su quali siano i princìpi universali ispiratori delle norme giuridiche.
'''Kelsen''' era del '900 di origine Praghese. Dà come risposta che esiste una scissione tra Dritto e Società. Pone al Centro la Norma ed essa è scissa dalle pressioni politiche, religiose e culturali della società.
# Il Giurista deve relazionarsi con la norma in un aspetto puramente formale.
# L'ordinamento è formato da norme valide ma non si sa su che base.
# Il sistema delle norme è gradualistico, un assetto gerarchico di superiorità e inferiorità. La norma deve essere coerente con quella di grado superiore e alla norma fondamentale ma non ci dice chi ha posto la norma per non cadere nei condizionamenti politici.
# Concezione formalistica della democrazia e procedimento che rispecchia le procedure legali e si fonda sul compromesso. Anche qui c'è un problema si arriva a procedimenti abberranti sulle forme e i contenuti della democrazia.
 
Nel medioevo le Chiese, principali assertrici del diritto naturale, tendono a identificarlo con i princìpi dettati dai loro testi sacri (la Bibbia, il Corano, ecc.); gli studiosi laici con princìpi diversi (di giustizia, equità, il popolo, lo stato etc.). Non essendoci accordo sui princìpi-base (a meno che essi non siano imposti da un potere autoritario), viene a cadere il fondamento stesso della teoria del diritto naturale.
'''Santi Romano''' (teoria istituzionale) primi anni del 1900, italiano. Integrazione tra Diritto e Società. Il primo fondamento dell'esperienza giuridica è l'istituzione, la società. Il Diritto ha valore strumentale.
La Società non è omogenea ma è fatta anche di corpi sociali (famiglie, partiti). L'unità tomistica viene criticata. Questi corpi sociali creano ordinamento (pluralità di ordinamenti). Lo Stato si differenzia dagli altri ordinamenti per l'uso della forza legittima.
 
Nell'età moderna l'origine del diritto è stata individuata in aspetti diversi della natura umana, fra cui la morale (Leibniz, Thomasius, Kant) e la forza (Hegel, Savigny).
'''Marx''' il Diritto è Sovrastruttura. Il sistema delle norme non è altro che il consolidamento degli ordinamenti che si sono creati in base a eventi storici ed economici.
 
===Il XIX secolo ed il positivismo===
Due Scuole:
* Realismo Politico: Kelsen, Santi Romano, Marx
* Realismo Giuridico: Pone al centro il rapporto tra giudice e norme. L'ordinamento non è altro che fondato dal giudice. È vero soprattutto nel common law.
 
Verso la fine dell'XIX secolo, sull'onda delle teorie filosofiche positiviste, si afferma (e rimane a lungo predominante) il cosiddetto positivismo giuridico o giuspositivismo che, contrapponendosi al giusnaturalismo, asserisce tutto al contrario che il diritto è solo ed esclusivamente diritto positivo, cioè diritto effettivamente posto, e non c'è alcuno spazio per alcun diritto naturale trascendente il diritto positivo. Secondo la gran parte degli studiosi giuspositivisti (specie in Italia) il diritto si identifica con la norma giuridica (giuspositivismo normativistico). Il diritto dunque non sarebbe altro che una serie di norme che regolano la vita dei membri di una società, allo scopo di assicurarne la pacifica convivenza. Il diritto (e i princìpi che ne stanno alla base) si sposta così dal campo del trascendente a quello dell'immanente, dal dominio della natura a quello della cultura. Il metodo adottato dai giuspositivisti è, al contrario di quello dei giusnaturalisti, un metodo induttivo: non esistendo princìpi universali ed eterni, i princìpi su cui si basa il diritto vengono ricavati per induzione (cioè per astrazione) dalle norme giuridiche particolari e contingenti.
Common law: Matrice cosuetudinaria. Il Giudice fonda la Norma.
 
I fautori del giuspositivismo hanno però qualcosa in comune con quelli del giusnaturalismo: essi rientrano tutti nella categoria filosofica dei "realisti", ossia di coloro che pensano alla realtà come a un "dato" oggettivo, esterno, e come tale indipendente dall'osservatore. Anche il diritto sarebbe, come tutta la realtà, un dato oggettivo, che lo studioso si limita a indagare e il giudice ad applicare, senza modificarlo in alcun modo. Una concezione statica del diritto, insomma.
Civil law: Ha un aspetto normativo.
 
Le tesi "realiste" sono contestate dai teorici che possono ascriversi alla corrente filosofica del relativismo o scetticismo. Al contrario dei "realisti", gli "scettici" pensano (sulla scia delle moderne teorie scientifiche e filosofiche del Novecento) che un'osservazione "oggettiva" e "distaccata" della realtà non sia possibile, e che l'osservatore, interpretando la realtà, la influenzi necessariamente. Ogni analisi dovrà per forza essere "soggettiva", poiché ineliminabile è la componente del soggetto nell'analisi della realtà. Il soggetto non si limita a "osservare", bensì "(ri)crea" la realtà. Per chi abbraccia le tesi scettiche, il diritto non può dunque essere un mero "dato", un insieme fisso e immutabile di norme (giuspositivismo) o di princìpi eterni (giusnaturalismo). I teorici che studiano il diritto (i giuristi, il cui insieme di scritti costituisce la cosiddetta "dottrina") e i pratici che lo applicano (i giudici, il cui insieme di sentenze costituisce la cosiddetta giurisprudenza) non sono "indagatori" o "applicatori" di una realtà già data ma, nello stesso momento in cui la interpretano, ne diventano veri e propri "creatori". Il teorico, disquisendo sul diritto, "crea" diritto; il giudice, emanando una sentenza, "crea" diritto. La concezione del diritto propria dello scetticismo è dunque dinamica, e non statica.
==Le Fonti del Diritto==
 
===Il XX secolo e l'interpretazione marxista ed il costruttivismo===
La '''Fonte del diritto''' è ogni atto o fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè ad innovare all'ordinamento giuridico stesso. Si tratta di una definizione in parte circolare per cui l'ordinamento giuridico ha il potere di formare e rinnovare sè stesso.
 
Un'altra interpretazione, sostenuta da Kelsen, vedeva il diritto come una mera tecnica sociale, valutandone solo l'efficienza e separandolo dalla natura umana; questo è il modo principale con cui si studia e si cerca di capire il diritto.
La classificazione delle fonti segue due macroclassi:
* Fonti di produzione: le fonti abilitate all'innovazione dell'ordinamento giurico. Si distinguono in fonti-fatto e fonti-atto.
* Fonti di cognizione: le fonti con cui è possibile venire a conoscenza delle fonti di produzione.
Esistono inoltre fonti "non ufficiali" che sono fonti di cognizione fornite da soggetti pubblici e/o privati che non hanno valore legale.
 
Secondo la formulazione data dai giuristi sovietici al loro I congresso del 1938, l'interpretazione marxista del fenomeno giuridico si compendia invece nella definizione seguente: "Il diritto è l'insieme delle regole di condotta esprimenti la volontà della classe dominante, legislativamente stabilite, nonché delle sue consuetudini e delle regole di convivenza sanzionate dal potere statuale, la cui applicazione è garantita dalla forza coercitiva dello Stato al fine di tutelare, sanzionare e sviluppare i rapporti sociali e gli ordinamenti vantaggiosi e convenienti alla classe dominante".
Si approfondiranno in seguito le tecniche di rinvio ad altri ordinamenti originati dal diritto internazionale e da enti sovranazionali come l'Unione Europea.
 
Una concezione teorica più moderna - che emerse verso la fine del secolo - fu il costruttivismo giuridico, soprattutto grazie ai teorici anglosassoni e secondo tale teoria l'essere umano osserva, modifica, influenzia interpreta e crea simultaneamente; la realtà è allo stesso tempo scoperta e inventata, osservata e costruita; noi non siamo completamente liberi, ma non siamo neanche completamente vincolati; subiamo pesanti interferenze dalla realtà, ma interveniamo pesantemente a modificarla. Per il costruttivismo, dunque, da una parte l'interprete (giurista o giudice) è ancorato alle norme esistenti, in quanto non può prescindere da esse: egli non può essere interamente creativo, come pretenderebbero gli scettici. D'altra parte è anche vero che egli, interpretando le norme giuridiche a scopo teorico ovvero per applicarle al caso concreto, vi immette sempre qualcosa di suo: influisce su di esse in quanto influisce sulla loro futura interpretazione e applicazione. Il ruolo dell'interprete non è pertanto interamente notarile e passivo, come pretenderebbero i realisti. Il giurista (o il giudice) non si limita solo a interpretare, né solo a creare. Egli interpreta e crea: crea mentre interpreta. E fa entrambe le cose non in maniera arbitraria, ma sempre fortemente vincolato dall'ambiente storico, culturale e giuridico in cui si pone. Il diritto, secondo il costruttivismo, è in conclusione un fatto dinamico, un processo (Roberto Zaccaria), una pratica sociale di carattere interpretativo (Ronald Dworkin), in cui norma giuridica e sua interpretazione interagiscono costantemente.
chi studia le fonti del diritto è interessato dalla produzione di fatti e atti idonei a produrre diritto nel nostro ordinamento secondo le regole di quest'ultimo. Non sono interessati alle ragioni della produzione di diritto, al centro d altri approcci altrettanto validi (sociologico, economico, filosofico …).
 
Se la regola giuridica giunta da una fonte non presenta determinate caratteristiche, secondo un approccio sostanziale devo concludere che ugello fonte non è fonte di diritto, cioè parto dalla regola per arrivare alla fonte.
 
Esiste un ampio dibattito costituzionale che cerca la ricostruzione sostanziale del concetto di fonte del diritto.
 
La teoria di Vezio Crisafulli è che le regole giuridiche dovrebbero presentare sempre generalità, astrattezza e innovatività, dovrebbe interessarsi dei diritti dei cittadini ed essere manifestazione di volontà dell'organo al quale l'ordinamento assegna la facoltà di produrre diritto, senno la fonte di produzione non è idonea. La disposizione è una formulazione linguistica solitamente connotata da questi caratteri, solitamente contenuta in un atto normativo, dalla quale distinguo la norma giuridica (interpretandola) che disciplina il caso concreto. Si dovrebbe concludere che molte leggi approvate dal Parlamento che hanno contenuto provvedimentale non siano regole giuridiche e quindi le leggi che le contendono non siano fonti di diritto. Questa ricostruzione non può essere accolta: se le leggi non fossero fonti la C.C. non potrebbe sottoporle a controllo di costituzionalità: la stessa C.C. afferma che la legge è frutto del potere legislativo, approvata dalle camere promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, indipendentemente dal contenuto. Inoltre la legge provvedimento è lo strumento atto a realizzare l'uguaglianza sostanziale tutelata dall'art 3.
 
Secondo Pizzorusso bisogna ragionare sull'efficacia della regola, valida solo se efficace erga omnes. Questa considerazione attiene alla modernità del diritto costituzionale, nato insieme agli ideali d'uguaglianza e di diritto uniforme propri della stagione rivoluzionaria. Ma la sentenza di accoglimento della C.C. è un atto che produce affetti erga omnes, quindi dovrebbe essere fonte di diritto, ma la Corte Costituzionale è un organo di controllo e non può produrre diritto (che rimarrebbe incontrollato!).
 
Secondo Franco Modugno, l'elemento sostanziale è la capacita della regola a derogare a precedenti regole che disciplinano la vita della società. Ma l'efficacia derogatoria delle ordinanze del sindaco da a quest'ultime valenza costituzionale perche limita diritto fondamentali e dovrebbe essere giudicata dalla Corte Costituzionale!
 
Secondo Zagrelbesky la regola è giuridica solo se è frutto di un processo di mediazione politica; getta lo sguardo sulle modalità di produzione combinata fra più soggetti e apre una prospettiva sulle metodologie della deliberazione democratica. Ma la mediazione politica è presente anche nella produzione di atti non aventi forza di legge.
 
L'unica impostazione possibile è di tipo formale. La legge è il procedimento di produzione dell'atto e non un atto con determinate caratteristiche. L'art 1 delle predisposizioni preliminari del Corte Costituzionale presenta un elenco delle fonti, articolo forse abrogato dall''entrata in vigore della Cost. perche mancano molte fonti.
 
È una fotografia della forma di governo prerepubblicana:: la legge è al centro della semplicità normativa. Il periodo repubblicano apre la stagione della complessità: stato-regione, legge-costituzione, ordinamento interno-esterno … l'art 1 sebbene lacunoso, ci rappresenta che il nostro ordinamento individua le fonti su base meramente formale.
 
L'atto fonte è frutto della manifestazione di volontà dell'organo cui la Cost. assegna questa competenza. Nella fonte fatto non rintracciamo l'elemento volitivo: è data da un comportamento materiale dal quale l'ordinamento riconosce, in presenza di alcune condizioni, la possibilità di creare regole giuridiche. L'esempio più significativo è la consuetudine, a condizione che dentro di essa si posano rintracciare la presenza di un comportamento materiale che si prolunga nel tempo e la convinzione che sia posto in essere in quanto giuridicamente obbligatorio (opinio iuris ac necessitatis). Le disposizioni preliminari e quelle del c.c. rendono ammissibile la consuetudine come fonte le convenzioni e le consuetudini costituzionali strutturano l'ordinamento di common law. L'inizio dell'epoca giuridica vede la preminenza di diritti non scritti che attraverso la consuetudine regolano la vita di piccole comunità.
 
Le convenzioni sono regole non vincolanti (la convenzione nelle consultazioni del Presidente della Repubblica), le consuetudini sono vincolanti e più precipue nel nostro ordinamento. La consuetudine Cost. non costituisce parametro di legittimità, perciò si ritiene che esse siano consuetudini interpretative di disposizioni costituzionali (per esempio dell'art 92,93,94 o il caso Segni). E se si viola una consuetudine? Il parlamento con la mozione di sfiducia può mandare a casa l'esecutivo. Nel 96 fu approvata una mozione di sfiducia nei confronti del solo ministro Mancuso che sollevo questioni di conflitto di attribuzione di poteri. La corte affermo che si era creata una consuetudine Cost. coperta da una regola scritta.
 
La fonte di cognizione è la fonte che ci consente di conoscere il diritto. Fonti ufficiali. Gli atti normativi devono essere pubblicati nella gazzetta ufficiale e inseriti nella raccolta degli atti normativi della Repubblica (a cura del ministro della giustizia). Ma esistono fonti non ufficiali: internet, banche dati del parlamento e degli operatori di diritto … la raccolta ufficiale conserverà il documento valido in caso di contrasto con la gazzetta. Una stessa fonte può essere una fonte atto, di cognizione e di produzione. L'atto normativo Cost. oltre ad essere fonte atto è fonte di produzione.
 
La legge 400/1988 contiene disposizioni, dalla 14 alla 17, che disciplinano i poteri dell'esecutivo. Alcuni sostengono che le fonti di produzione hanno una supremazia rispetto agli atti che disciplinano:per esempio l'art 138 ha una valenza particolare rispetto alle leggi di revisione. Ma è il regime giuridico delle disposizioni che può vincolare le fonti, non il fatto che disciplinino o siano disciplinate. Lo scontro tra le fonti viene deciso dal diverso regime giuridico, ovvero dalla posizione all'interno del sistema delle fonti. Infatti il decreto legge deroga alle disposizioni della legge 400 perche sono sullo stesso piano.
 
La regola per essere giuridica deve essere sia valida, ovvero rispettare le regole di produzione e i limiti sanciti dalla Cost., sia efficace.
 
==La Norma==
 
Le norme sono di vario tipo sono regole di comportamento.
 
Norme morali: risponde all'IMPERATIVO CATEGORICO "sistema di valori interiore non vincolante" / origine autonoma (ognuno definisce la propria morale).
 
Norme giuridiche: norme sociali (servono a mediare i conflitti che sorgono nella società), sono regole per antonomasia, sono eteronome (sono imposte da fuori non da un singolo coinvolgimento), sono generiche (si rivolgono a tutti i consociati), sono astratte (non prendono in considerazione casi concreti ma astratti "fattispecie"), sono relative (al contesto storico e sociale), sono vincolanti (comando autoritario che non amette deroghe) e sono certe (chiare).
 
Norme tecniche: hanno un involucro giuridico ma il suo contenuto è predeterminato dalla scienza o dalla tecnica. Possono avere origine autonoma ma anche eteronoma.
 
==La Sanzione==
 
È l'effetto dell'inosservanza della norma.
La sanzione riguarda la norma:
morale: ci sono sanzioni previste dalla religione
tecnica: la sanzione è il mancato scopo
giurica: fondamento della funzione remissiva del diritto (punizione del comportamento vietato) ma ha anche una funzione deterrente dei comportamenti illeciti.
 
Non tutte le norme giuridiche prevedono sanzioni. Possono infatti anche concedere diritti oppure essere promozionali cioè attribuiscono facoltà o vantaggi.
 
'''Disposizione Giuridica:''' È l'enunciato letterario, tutto ciò che il testo enuncia.
 
'''Norma:''' È l'interpretazione dell'enunciato della disposizione giuridica.
 
'''Principi Giuridici:''' Sono l'asse di riferimento del sistema normativo, sono i presupposti. Combinato disposto (insieme di più norme che convivono, le quali ci danno un principio)
Esistono i principi generali di diritto che non sono presenti in norme ma che si ricavano da trame di varie norme.
 
'''Opinio Iuris / Sive Necessitatis:''' È il convincimento spontanei di un soggetto, che abbia o meno contribuito all'adozione della norma, che l'ha condotta o i principi stabiliti nella stessa siano giuridicamente obbligatori (opinio iuris) o che sia necessario che lo diventino (sive necessitatis).
 
'''Consuetudini Giuridiche:''' Punto di contatto tra norme sociali e giuridiche. Hanno valenza giuridica ma non eteronome (non scritte) sono autonome (prese singolarmente).
Presenta due aspetti:
 
- Elemento materiale: dato dalla ripetitività della stessa condotta da parte dei consociati.
 
- Elemento psicologico: seguono una norma che credono che sia realmente scritta e sanzionata.
 
Opinio iuris cioè un soggetto segue una consuetudine renteunto giuridica che credono esser una norma giuridica dove non esistono norme scritte.
Sono norme originate da fatti concreti.
Esse irrompono dove ci sono lacune normative.
 
==Gli Ordinamenti Giuridici==
 
È la risposta al caso dello Stato di Natura.
È una costruzione ordinante e sistemante di più elementi fatta da un soggetto.
È il sistema di norme giuridiche sostenuto da un appartato giuridico al fine di produrre e far attuare le norme giuridiche. Può avere anche la funzione di tenere insieme altri ordinamenti.
 
'''Ordinamento Particolari:''' Finalizzati ad interessi specifici con assetti ordinativi e sanzionativi ma mancanti dell'uso della forza.
 
'''Ordinamenti Generali:''' Sono a fini generali come quello politico: gli Stati (ordinamenti originari), le Regioni e gli altri Enti locali (ordinamenti derivati).
 
La Differenza tra Stato e gli Enti Locali è l'uso della Forza attribuito solo allo Stato. Lo Stato non riconosce altri organi superiori ad esso. Gli altri enti (Regioni, Province, Comuni) possono essere soppressi, lo Stato non può essere soppresso.
 
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