La Costituzione italiana: differenze tra le versioni

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La Costituzione è la principale [[fonte del diritto]] della Repubblica Italiana, cioè quella dalla quale dipendono gerarchicamente tutte le altre [[Norma giuridica|norme giuridiche]] dell'ordinamento dello Stato. La Costituzione italiana è una costituzione scritta, [[Rigidità della costituzione|rigida]], lunga, votata, compromissoria, democratica e programmatica.<ref>{{cita|Bin & Pitruzzella, 2007|pp. 122-13, 129, 305}}.</ref>
 
Il processo di consolidamento dei principi indicati dalla Costituzione, attraverso la loro concretizzazione nella [[legge ordinaria]] (o, talvolta, nell'orientamento giurisprudenziale), è detto ''attuazione della Costituzione''. Tale processo non è da considerarsi ancora concluso. Il [[legislatore]] costituzionale, inoltre, ha ritenuto di ritornare nella Costituzione repubblicana su alcune materie, per integrarle e ampliarle, adottando provvedimenti di legge costituzionale, tipici di tutte le costituzioni lunghe. Tali [[emendamento|emendamenti]] sono integrazioni alla Costituzione, approvate con lo stesso procedimento della revisione costituzionale, e costituiscono modifiche più o meno profonde.<ref>{{cita|Onida & Gorlero, 2011|pp. 17}}.</ref><ref name="BP131">{{cita|Bin & Pitruzzella, 2007|p. 131}}.</ref>
 
Per quanto concerne l'attuazione e l'integrazione delle norme costituzionali, si ricorda ad esempio che la [[Corte costituzionale]] non venne attivata che nel 1955 (le elezioni dei giudici tramite una legge non avvenne che nel 1953), che il [[Consiglio superiore della magistratura]] venne attivato nel 1958 e che le [[Regioni d'Italia|Regioni]] ordinarie vennero istituite nel 1970 (sebbene quattro regioni speciali vennero istituite nel 1948 e il [[Friuli-Venezia Giulia]] nel [[1963]]); il [[referendum]] abrogativo, infine, venne istituito con la legge 352 del 15 maggio 1970.<ref name="BP131"/><ref>{{cita|Onida & Gorlero, 2011|pp. 17-18}}.</ref>
 
=== Elementi formali ===
[[File:Firma della Costituzione.jpg|thumb|Il Capo dello Stato, [[Enrico De Nicola]], firma la Costituzione italiana a [[Palazzo Giustiniani (Roma)|palazzo Giustiniani]], il 27 dicembre 1947. Al suo fianco, da sinistra a destra, [[Alcide De Gasperi]], presidente del Consiglio, [[Francesco Cosentino]], funzionario, [[Giuseppe Grassi (politico)|Giuseppe Grassi]], guardasigilli, e [[Umberto Terracini]], presidente della Costituente]]
 
* La normazione è contenuta in un testo legislativo "scritto". La scelta è comune all'esperienza di ''[[civil law]]'' e a quella di ''[[common law]]'', con la grande eccezione del [[Regno Unito]], paese nel quale la [[Costituzione del Regno Unito|Costituzione]] è considerata da alcune sentenze giudiziali in forma orale, corrispondente ai principali valori fondanti dello Stato (con l'eccezione di alcuni documenti specifici come la ''[[Magna Carta]]'', l<nowiki>'</nowiki>''[[Act of Settlement]]'', la ''[[Petition of Right]]'' e il ''[[Bill of Rights]]'').
* Si dice che la Costituzione italiana è "rigida". Con ciò si indica che:
# le disposizioni aventi forza di legge in contrasto con la Costituzione, che è fonte di gerarchia del diritto, vengono rimosse con un procedimento innanzi alla [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]];
# è necessario un procedimento parlamentare aggravato per la riforma/revisione dei suoi contenuti (non bastando la normale maggioranza, ma la maggioranza qualificata dei componenti di ciascuna camera, e prevedendo per la revisione due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi l'una dall'altra). Esistono inoltre dei [[limiti alla revisione costituzionale]].<ref>{{Google books|zfEjDQAAQBAJ|autore=Andrea Pisaneschi|titolo=Diritto Costituzionale|pagina=15}}</ref>
 
* La Costituzione è "lunga": contiene disposizioni in molti settori del vivere civile, non limitandosi a indicare le norme sulle [[Fonte del diritto|fonti del diritto]]. In ogni caso, da questo punto di vista, è da dire che il disposto costituzionale presenta per parte carattere programmatico, venendo così in rilevanza solo in sede di indirizzo per il [[legislatore]] o in sede di giudizio di legittimità degli atti aventi forza di legge.<ref>{{Google books|gqN0DQAAQBAJ|autore=Vincenzo Cocozza| Percorsi ricostruttivi per la lettura della Costituzione italiana|pagine=38-9}}</ref>
* "Votata" perché rappresenta un patto tra i rappresentanti del popolo italiano.<ref>{{Google books|gqN0DQAAQBAJ|autore=Vincenzo Cocozza|Percorsi ricostruttivi per la lettura della Costituzione italiana|pagine=38}}</ref>
* "Compromissoria" perché frutto di una particolare collaborazione tra tutte le forze politiche uscenti dal [[Seconda guerra mondiale|secondo conflitto mondiale]].<ref name="Ascheri422-423"/>
* "Democratica" perché è dato particolare rilievo alla [[Principio di sovranità popolare|sovranità popolare]], ai [[sindacato|sindacati]] e ai [[partito politico|partiti politici]]. La sovranità popolare deve essere comunque esercitata solo nelle forme individuate dalla stessa Costituzione.<ref name="bp132"/>
* "Programmatica" perché rappresenta un programma (attribuisce alle forze politiche il compito di rendere effettivi gli obiettivi fissati dai costituenti, e ciò attraverso provvedimenti legislativi non contrastanti con le disposizioni costituzionali).<ref name="bp132">{{cita|Bin & Pitruzzella, 2007|p. 132}}.</ref>
 
=== Direttrici fondamentali ===
Nelle linee guida della Carta è ben visibile la tendenza all'intesa e al compromesso dialettico tra gli autori. La Costituzione mette l'accento sui diritti economici e sociali e sulla loro garanzia effettiva. Si ispira anche ad una concezione antiautoritaria dello Stato con una chiara diffidenza verso un [[potere esecutivo]] forte e una fiducia nel funzionamento del sistema parlamentare, sebbene già nell'[[Ordine del giorno]] [[Tomaso Perassi|Perassi]]<ref>[http://share.dschola.it/itcpascal-giaveno/portale_test01/60annicostituzione/costituente/files/perassi.htm Ordine del giorno Perassi.]</ref> (con cui appunto si optò per una forma di governo parlamentare) venne prevista la necessità di inserire meccanismi idonei a tutelare le esigenze di stabilità governativa evitando ogni degenerazione del parlamentarismo.<ref group=N>Secondo [[Giuliano Amato]], ''La Costituzione italiana fra le costituzioni del dopoguerra'' (2008), in ''Le istituzioni della democrazia'', Il Mulino, 2014, i [[Partito politico|partiti]] non vollero ciò cui mirava l’ordine del giorno Perassi: dar più forza autonoma alle istituzioni, in primo luogo al [[governo]]. In seguito, la voluta debolezza del governo rispetto al [[Parlamento]],disegnata dalla Costituzione, venne corretta: ma non anche “la debolezza del [[presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|presidente del Consiglio]] all’interno del gabinetto” (G. Amato, La crisi della democrazia italiana (2013), ibid., 157), lasciando tuttora aperti i grandi problemi derivanti dalla “estrema devianza a cui ha portato il primato dei partiti
in un sistema a statualità debole” (G. Amato, ''La Costituzione italiana fra le costituzioni del dopoguerra'' cit., 86).</ref>
 
Non mancano importanti riconoscimenti alle libertà individuali e sociali, rafforzate da una tendenza solidaristica di base. Fu possibile, anche, grazie alla moderazione dei marxisti, confermare la validità dei [[Patti Lateranensi]] e permettere di accordare un'autonomia regionale tanto più marcata nelle isole e nelle regioni con forti minoranze linguistiche (aree in cui la sovranità italiana era stata messa in forte discussione durante l'ultima parte della [[seconda guerra mondiale|guerra]], e in parte lo era ancora durante i lavori costituenti).
 
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