La Costituzione italiana: differenze tra le versioni

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La '''Costituzione dellaè Repubblicala Italiana'''principale è[[fonte ladel leggediritto]] fondamentaledella delloRepubblica StatoItaliana, italianocioè equella occupadalla ilquale verticedipendono dellagerarchicamente tutte le altre gerarchia[[Norma dellegiuridica|norme fontigiuridiche]] nelldell'ordinamento giuridicodello della RepubblicaStato. EssaLa èCostituzione considerataitaliana è una costituzione scritta, [[Rigidità della costituzione|rigida]], lunga, votata, compromissoria, laica, democratica e programmatica.<ref>{{cita|Bin & Pitruzzella, 2007|pp. 122-13, 129, 305}}.</ref>
 
Il processo di consolidamento dei principi indicati dalla Costituzione, attraverso la loro concretizzazione nella [[legge ordinaria]] (o, talvolta, nell'orientamento giurisprudenziale), è detto ''attuazione della Costituzione''. Tale processo non è da considerarsi ancora concluso. Il [[legislatore]] costituzionale, inoltre, ha ritenuto di ritornare nella Costituzione repubblicana su alcune materie, per integrarle e ampliarle, adottando provvedimenti di legge costituzionale, tipici di tutte le costituzioni lunghe. Tali [[emendamento|emendamenti]] sono integrazioni alla Costituzione, approvate con lo stesso procedimento della revisione costituzionale, e costituiscono modifiche più o meno profonde.<ref>{{cita|Onida & Gorlero, 2011|pp. 17}}.</ref><ref name="BP131">{{cita|Bin & Pitruzzella, 2007|p. 131}}.</ref>
Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato De Nicola il 27 dicembre seguente, fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, dello stesso giorno, ed entrò in vigore il 1º gennaio 1948. Consta di 139 articoli e di 18 disposizioni transitorie e finali.
 
Per quanto concerne l'attuazione e l'integrazione delle norme costituzionali, si ricorda ad esempio che la [[Corte costituzionale]] non venne attivata che nel 1955 (le elezioni dei giudici tramite una legge non avvenne che nel 1953), che il [[Consiglio superiore della magistratura]] venne attivato nel 1958 e che le [[Regioni d'Italia|Regioni]] ordinarie vennero istituite nel 1970 (sebbene quattro regioni speciali vennero istituite nel 1948 e il [[Friuli-Venezia Giulia]] nel [[1963]]); il [[referendum]] abrogativo, infine, venne istituito con la legge 352 del 15 maggio 1970.<ref name="BP131"/><ref>{{cita|Onida & Gorlero, 2011|pp. 17-18}}.</ref>
La Costituzione pone norme di riconoscimento delle fonti che costituiscono il diritto in Italia: da un lato disciplina gli atti normativi prodotti dalle istituzioni pubbliche italiane (Stato ed enti che lo Stato istituisce e dota di poteri normativi), dall’altro regola i rapporti tra norme dell’ordinamento e quelle provenienti da altri ordinamenti (stranieri o appartenenti alla società civile).
Sino alla riforma del 2001 la visione dei nostri costituenti appare solidalmente ancorata ad una concezione dualistica (tranne che per l’art 10.1 Cost), di netta separazione tra l’ordinamento sovrano dell’Italia e gli altri ordinamenti, come emerge dall’art 80 Cost, art 11 Cost.
Il processo di integrazione europea, e le conseguenze che ne ha tratto la Costituzione, innescano profondi cambiamenti.
Con la legge cost. 3/2001 viene introdotto nell’art 117.1 Cost. un espresso riferimento, oltre che agli obblighi comunitari, agli obblighi derivanti dai trattati internazionali, che ha aperto un capitolo nuovo nei rapporti tra norme internazionali e ordinamento interno.
Non mancano in Costituzione riferimenti anche all’apertura dell’ordinamento italiano anche a norme importate dall’organizzazione sociale, talvolta incorporate nell’ordinamento (accordi sindacali), altre volte emanate dallo Stato a seguito di accordi con le formazioni sociali, altre volte lo Stato si limita a riconoscere autonomia alle formazioni sociali.
Più cospicua è naturalmente l’attenzione che la Costituzione dedica alla disciplina delle fonti primarie dell’ordinamento, definendone le procedure di formazione, gli ambiti di competenza, i rapporti tra esse; tratta invece solo marginalmente del potere regolamentare.
La prima parte della Costituzione contiene i principi fondamentali e l’enunciazione dei diritti che devono conformare l’ordinamento intero, la cui penetrazione nello stesso è stata forse la performance più inattesa.
E’ noto come nei primi anni della sua applicazione, vi sia stata molta resistenza a riconoscere alla nuova Costituzione la possibilità di applicazione diretta, senza intervento mediatore della legge ordinaria.
La distinzione tra norme precettive e programmatiche aveva sterilizzato l’innesto della Costituzione democratica in un tessuto normativo (codici, legislazione ordinaria e regolamenti di attuazione), nonché nel contesto di un organico degli apparati burocratici e della magistratura che erano transitati dal regime fascista a quello repubblicano senza alcuna reale rottura, senza rilevanti discontinuità.
I modelli organizzativi della pubblica amministrazione rimasero sostanzialmente gli stessi e l’azione antifascista si ridusse ad un’opera di ripristino del vecchio ordinamento, col quale la Costituzione non poteva fondersi armoniosamente; nè i giudici, abituati a disconoscere fonti superiori alla legge ordinaria, erano predisposti a mutare radicalmente i loro paradigmi.
Fu soltanto a distanza di parecchi anni che la generalità degli operatori giuridici cominciò ad avvertire l’impatto dei nuovi principi sulle attività interpretative.
A completare il quadro, bisogna ricordare che la rottura politica avvenuta tra i partiti dell’antifascismo, aveva consegnato la guida politica del Paese alla componente più conservatrice, assai poco interessata a valorizzare le norme più innovative della Costituzione - che pure avevano concorso ad approvare - comprese quelle che assegnavano alla Corte costituzionale il compito di garantirne la prevalenza sulle leggi: l’ostruzionismo della maggioranza era ispirato ad un’atmosfera di disinteresse generale (se non di fastidio o disappunto) che la dirigenza politica manifestava nei confronti di un contropotere.
Addirittura il Governo, davanti alla Corte costutizionale ai suoi esordi, arrivò a difendere la legislazione repressiva fascista che si poneva contro norme costituzionali che garantivano le libertà, sostenendo che solo le norme costituzionali precettive (e non programmatiche, come quelle) avrebbero potuto produrre l’abrogazione diretta del diritto vigente anteriormente alla Costituzione.
La Corte ha sin da subito sconfessato questo teorema, affermando la sua competenza a giudicare della compatibilità con la Costituzione delle leggi ad essa anteriori; ciò implicava l’affermazione netta della prevalenza delle norme costituzionali su qualsiasi altra norma vigente nell’ordinamento.
Talvolta la prevalenza delle norme costituzionali può operare coi meccanismi dell’abrogazione, ma avviene di rado, perché la norma costituzionale abrogante dovrebbe essere sufficientemente precisa (e non un semplice principio) e la sua applicazione non condizionata a successive integrazioni normative.
E’ vero che mai la Corte non ha mai dichiarato abrogata una norma sottoposta ad un suo giudizio di legittimità, dato che spetterebbe giudici ordinari.
Del resto, che le norme costituzionali abroghino tacitamente le disposizioni legislative precedenti contrastanti è un fenomeno ritenuto del tutto normale sia a seguito dell’introduzione della Costituzione, sia in conseguenza dell’entrata in vigore delle leggi di revisione costituzionale.
Il testo costituzionale contiene quindi norme dell’ordinamento positivo che, pur mantenendo la posizione al vertice della gerarchia (il che interviene in caso di conflitto), devono essere “trattate come tutte le altre norme”, nel senso che vanno interpretate ed applicate in giudizio ogni qualvolta possano fornire la “norma del caso.
Se questa prevalenza non può esprimersi in termini di abrogazione, dato il campo più ristretto in cui essa può operare, dovrà comportare un giudizio di validità della legge, che spetta alla Corte costituzionale.
 
=== Elementi formali ===
== L'Applicazione della Costituzione ==
[[File:Firma della Costituzione.jpg|thumb|Il Capo dello Stato, [[Enrico De Nicola]], firma la Costituzione italiana a [[Palazzo Giustiniani (Roma)|palazzo Giustiniani]], il 27 dicembre 1947. Al suo fianco, da sinistra a destra, [[Alcide De Gasperi]], presidente del Consiglio, [[Francesco Cosentino]], funzionario, [[Giuseppe Grassi (politico)|Giuseppe Grassi]], guardasigilli, e [[Umberto Terracini]], presidente della Costituente]]
 
* La normazione è contenuta in un testo legislativo "scritto". La scelta è comune all'esperienza di ''[[civil law]]'' e a quella di ''[[common law]]'', con la grande eccezione del [[Regno Unito]], paese nel quale la [[Costituzione del Regno Unito|Costituzione]] è considerata da alcune sentenze giudiziali in forma orale, corrispondente ai principali valori fondanti dello Stato (con l'eccezione di alcuni documenti specifici come la ''[[Magna Carta]]'', l<nowiki>'</nowiki>''[[Act of Settlement]]'', la ''[[Petition of Right]]'' e il ''[[Bill of Rights]]'').
In giudizio, il giudice è chiamato ad applicare norme al caso concreto, che si possono trarre da tutte le disposizioni vigenti nell’ordinamento, comprese quelle costituzionali; queste ultime spesso però sono formulate come principi molto generali, esprimendo diritti in termini assoluti, per cui risulta più agevole, quando vi sono, servirsi di norme più precise e vicine al caso da risolvere, anche se poste da fonti subcostituzionali.
* Si dice che la Costituzione italiana è "rigida". Con ciò si indica che:
Qualora le norme ordinarie di dettaglio appaiano in contrasto col principio costituzionale:
# le disposizioni aventi forza di legge in contrasto con la Costituzione, che è fonte di gerarchia del diritto, vengono rimosse con un procedimento innanzi alla [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]];
* il conflitto può essere risolto con un’interpretazione della legge conforme a costituzione; la Corte ha peraltro reso obbligatorio per l’interprete questo tentativo di conciliazione;
# è necessario un procedimento parlamentare aggravato per la riforma/revisione dei suoi contenuti (non bastando la normale maggioranza, ma la maggioranza qualificata dei componenti di ciascuna camera, e prevedendo per la revisione due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi l'una dall'altra). Esistono inoltre dei [[limiti alla revisione costituzionale]].<ref>{{Google books|zfEjDQAAQBAJ|autore=Andrea Pisaneschi|titolo=Diritto Costituzionale|pagina=15}}</ref>
* se il tentativo di conciliazione non risulta possibile, il giudice, non potendo disapplicare la legge nè la Costituzione, dovrà impugnare la legge di fronte alla Corte costituzionale, la quale potrà:
** interpretare diversamente la disposizione costituzionale, tale per cui l’antinomia rilevata dal giudice si dimostri inconsistente: la pronuncia sarà di infondatezza della questione, e il giudizio principale potrà riprendere;
** interpretare diversamente la legge, in modo da trarne una norma conforme a Costituzione; in questo caso emanerà una sentenza interpretativa di rigetto, con un dispositivo che rinvia alla motivazione per leggervi l’interpretazione impugnata che la Corte ritiene corretta;
** riconoscere il fondamento della questione sollevata dal giudice, pronunciando una sentenza di accoglimento, che può avere per oggetto un atto, una disposizione o anche una norma ricavabile da quella disposizione; la disposizione può essere dichiarata illegittima non solo per la norma che esprime, ma anche per il fatto di essere fraseggiata in modo da non consentire all’interprete di ricavare la norma che la renderebbe compatibile con la Costituzione; è la Corte costituzionale a porre quindi questa norma nella sentenza (sentenze additive).
Quando manca una precisa disposizione di legge rilevante per il caso in giudizio, quando possibile, viene applicato direttamente il principio costituzionale; la Costituzione consente così al giudice di evitare di denegare giustizia.
 
* La Costituzione è "lunga": contiene disposizioni in molti settori del vivere civile, non limitandosi a indicare le norme sulle [[Fonte del diritto|fonti del diritto]]. In ogni caso, da questo punto di vista, è da dire che il disposto costituzionale presenta per parte carattere programmatico, venendo così in rilevanza solo in sede di indirizzo per il [[legislatore]] o in sede di giudizio di legittimità degli atti aventi forza di legge.<ref>{{Google books|gqN0DQAAQBAJ|autore=Vincenzo Cocozza| Percorsi ricostruttivi per la lettura della Costituzione italiana|pagine=38-9}}</ref>
== L'Interpretazione Conforme a Costituzionte ==
* "Votata" perché rappresenta un patto tra i rappresentanti del popolo italiano.<ref>{{Google books|gqN0DQAAQBAJ|autore=Vincenzo Cocozza|Percorsi ricostruttivi per la lettura della Costituzione italiana|pagine=38}}</ref>
* "Compromissoria" perché frutto di una particolare collaborazione tra tutte le forze politiche uscenti dal [[Seconda guerra mondiale|secondo conflitto mondiale]].<ref name="Ascheri422-423"/>
* "Democratica" perché è dato particolare rilievo alla [[Principio di sovranità popolare|sovranità popolare]], ai [[sindacato|sindacati]] e ai [[partito politico|partiti politici]]. La sovranità popolare deve essere comunque esercitata solo nelle forme individuate dalla stessa Costituzione.<ref name="bp132"/>
* "Programmatica" perché rappresenta un programma (attribuisce alle forze politiche il compito di rendere effettivi gli obiettivi fissati dai costituenti, e ciò attraverso provvedimenti legislativi non contrastanti con le disposizioni costituzionali).<ref name="bp132">{{cita|Bin & Pitruzzella, 2007|p. 132}}.</ref>
 
=== Direttrici fondamentali ===
L’interpretazione conforme alle norme di grado superiore è un canone interpretativo molto accreditato in tutti i sistemi giuridici, e accolto fin dall’inizio dalla Corte costituzionale.
Nelle linee guida della Carta è ben visibile la tendenza all'intesa e al compromesso dialettico tra gli autori. La Costituzione mette l'accento sui diritti economici e sociali e sulla loro garanzia effettiva. Si ispira anche ad una concezione antiautoritaria dello Stato con una chiara diffidenza verso un [[potere esecutivo]] forte e una fiducia nel funzionamento del sistema parlamentare, sebbene già nell'[[Ordine del giorno]] [[Tomaso Perassi|Perassi]]<ref>[http://share.dschola.it/itcpascal-giaveno/portale_test01/60annicostituzione/costituente/files/perassi.htm Ordine del giorno Perassi.]</ref> (con cui appunto si optò per una forma di governo parlamentare) venne prevista la necessità di inserire meccanismi idonei a tutelare le esigenze di stabilità governativa evitando ogni degenerazione del parlamentarismo.<ref group=N>Secondo [[Giuliano Amato]], ''La Costituzione italiana fra le costituzioni del dopoguerra'' (2008), in ''Le istituzioni della democrazia'', Il Mulino, 2014, i [[Partito politico|partiti]] non vollero ciò cui mirava l’ordine del giorno Perassi: dar più forza autonoma alle istituzioni, in primo luogo al [[governo]]. In seguito, la voluta debolezza del governo rispetto al [[Parlamento]],disegnata dalla Costituzione, venne corretta: ma non anche “la debolezza del [[presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|presidente del Consiglio]] all’interno del gabinetto” (G. Amato, La crisi della democrazia italiana (2013), ibid., 157), lasciando tuttora aperti i grandi problemi derivanti dalla “estrema devianza a cui ha portato il primato dei partiti
Quest’ultima fissa questo canone non solo per giustificare le proprie sentenze interpretative di rigetto, ma anche e non meno spesso (specie negli ultimi tempi) dichiara inammissibile la questione sottopostale se il giudice remittente non si è premurato di provare ad elaborare un’interpretazione adeguatrice e a motivare le ragioni del fallimento del suo tentativo, oppure se la Corte stessa avverte il sospetto che la questione di costituzionalità proposta tenda ad ottenere un avallo dell’interpretazione del giudice remittente contro un’altra interpretazione, senza che da ciò conseguano differenze in ordine alla difesa dei principi costituzionali.
in un sistema a statualità debole” (G. Amato, ''La Costituzione italiana fra le costituzioni del dopoguerra'' cit., 86).</ref>
La Corte insomma non si considera detentrice monopolista dell’interpretazione costituzionale (non può imporre al giudice una “corretta interpretazione”), ma viceversa ritiene che spetti innanzitutto al giudice ordinario interpretare la Costituzione utilizzandola come fonte dell’ordinamento.
Ne discendono due punti essenziali:
* non c’è separazione tra l’ordine costituzionale e l’ordine legislativo, nè tra i rispettivi interpreti;
* i giudici ordinari e costituzionali si distinguono per gli specifici compiti (la Corte rimuove le disposizioni di legge che impediscono al giudice di risolvere il caso giuridico concreto, ma non per la natura della funzione svolta (interpretare il diritto);
Il risultato è che la “norma al caso” che il giudice applica nel suo giudizio potrà risultare da significati desunti tanto dalla legge ordinaria che dalla Costituzione.
In molti casi è la Corte costituzionale a fissare il “precedente” da cui i giudici ordinari deriveranno l’interpretazione conforme alle leggi (celebre esempio è la sentenza in materia di danno biologico.
Ma molto spesso è il giudice ordinario a procedere all’interpretazione costituzionalmente orientata (alla quale talvolta si conforma la stessa Corte costituzionale).
Quando la saldatura tra le due fonti non è possibile, perché il testo della legge non consente un’interpretazione adeguatrice (valutazione rimessa al giudice), la Corte procede con la rimozione della disposizione legislativa.
 
Non mancano importanti riconoscimenti alle libertà individuali e sociali, rafforzate da una tendenza solidaristica di base. Fu possibile, anche, grazie alla moderazione dei marxisti, confermare la validità dei [[Patti Lateranensi]] e permettere di accordare un'autonomia regionale tanto più marcata nelle isole e nelle regioni con forti minoranze linguistiche (aree in cui la sovranità italiana era stata messa in forte discussione durante l'ultima parte della [[seconda guerra mondiale|guerra]], e in parte lo era ancora durante i lavori costituenti).
== Le Sentenze Additive ==
 
Tutte le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale hanno conseguenze normative, in quanto è vietata l’applicazione della disposizione dichiarata illegittima in qualsivoglia giudizio.
Vi sono però sentenze “interpretative di accoglimento”, dette che “manipolative”, in cui l’effetto normativo è particolarmente vistoso; comprendono:
* sentenze di accoglimento parziale, in cui viene colpita da illegittimità solo una ristretta parte della disposizione
* sentenze sostitutive, in cui è dichiarata illegittima la disposizione nella parte in cui “prescrive un determinato comportamento anziché un altro
* sentenze additive, in cui l’impugnazione di una disposizione e la sua dichiarazione di illegittimità non toccano direttamente il testo, ma solo una delle norme che può esserne ricavata; queste sentenze presentano poi l’aspetto ulteriore di aggiungere una norma ad un testo che non sembrava capace di esprimerla (ciò significa che la stessa disposizione di legge può essere dichiarata illegittima più volte, senza che il testo venga toccato, con l’addizione incrementale in esso di significati); d’altra parte, l’annullamento dell’intera disposizione potrebbe causare situazioni ancora più pesanti dell’illegittimità, oppure la produzione di vuoti enormi nella
legislazione.
Le sentenze additive rappresentano un meccanismo di produzione normativa che si basa su un’intesa collaborazione tra giudice e Corte costituzionale; questa infatti ha posto alcune condizioni all’ammissibilità di pronunce additive, le quali di solito nascono dalla richiesta del giudice di estendere le prestazioni o garanzie previste dalla legge alla situazione di cui si trova a trattare, ritenendo che l’esclusione di essa non sia ragionevole; il che significa che in genere questo tipo di sentenze sono la conseguenza di un giudizio di ragionevolezza, basato di regola sul principio di eguaglianza.
Il giudizio di ragionevolezza si basa sulla giustificazione delle differenziazioni o parificazioni di trattamento; di conseguenza il giudice, per provocarlo, deve formulare con cura il petitum, fissando il profilo e i termini del contrasto nell’ordinanza di rimessione, pena l’inammissibilità della questione.
La Corte infatti pretende che sia il giudice remittente ad indicare il verso dell’addizione, ossia la norma da aggiungere alla disposizione impugnata, formulando la relativa fattispecie astratta in modo che non si allontani più del necessario alla fattispecie concreta del suo caso (la norma non può essere formulata liberamente, perché il giudice deve delimitare la questione di legittimità nei termini rigorosi della rilevanza).
Il giudice formula la questione rispettando la regola della pregiudizialità, cioè legando i termini generali ed astratti del quesito che propone alla Corte alle caratteristiche particolari e concrete del caso che sta giudicando.
La Corte, controllato il rispetto della regola della rilevanza, deve pronunciarsi nel rispetto del thema decidendum, ossia del quesito tracciato dall’ordinanza del giudice a quo.
La Corte non può pronunciarsi extra petitum, ma procede “per rime obbligate”: integra il testo legislativo completando il verso scritto dal legislatore, aggiungendo la parola indicata dal giudice a quo che, sola, può far tornare il calcolo delle rime (ripristina la coerenza sistematica dell’ordinamento).
Vale il principio dell’economicità e della conservazione, per cui la Corte interviene per “aggiustare” il significato normativo della disposizione impugnata, aggiungendovi la norma mancante: per rendere il minore possibile l’impatto della sua addizione, cerca di introdurre la norma più circostanziata possibile.
Si potrebbe proporre un teorema: tanto più il giudice a quo riesce a fotografare nel petitum il caso che gli è sottoposto, e a evidenziarne le particolarità che lo rendono assimilabile o non assimilabile alla fattispecie assunta come tertium comparationis, tanto più probabile sarà che la Corte costituzionale accolga la questione.
Il principio di eguaglianza finisce quindi con introdurre nel controllo di legittimità sulle norme “generali ed astratte” delle leggi elementi di concretezza connessi alla particolarità del caso che il giudice a quo sottopone alla Corte.
 
== L'Applicazione Diretta della Costituzione ==
 
Nei casi esaminati finora, l’applicazione dei principi costituzionali ai rapporti giuridici si compie in via indiretta, tramite l’interpretazione adeguatrice della legge o attraverso la dichiarazione di illegittimità di una disposizione legislativa per quello che esprime o omette di prevedere.
In alcuni casi il giudice ordinario trova direttamente nei principi costituzionali la norma da applicare al caso; ciò si verifica soprattutto in alcune ipotesi:
* caso di applicazione della Costituzione come fonte diretta della regola al caso, fu quello in cui gli art 36-37 Cost in ordine all’entità della retribuzione sufficiente del lavoratore e della parità di diritti della donna lavoratrice furono impiegati non solo per dichiarare la nullità delle clausole contrattuali non corrispondenti ai criteri in essa indicati, ma anche per elaborare la regola che fissava l’ammontare della retribuzione senza l’intermediazione di una legge attuativa, nonché l’obiettiva parità delle prestazioni lavorative delle donne. Altri casi si sovrappongono a quelli di dichiarazione dell’avvenuta abrogazione tacita di disposizioni previgenti in forza delle norme costituzionali o di disapplicazione di regolamenti amministrativi illegittimi.
* una seconda ipotesi si realizza quando la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità di disposizioni in cui il legislatore ha fissato un assetto troppo rigido degli interessi, impedendo al giudice di comporre il loro conflitto in relazione al caso concreto; sono i casi di delega del bilanciamento, in cui la Corte, fissata la topografia degli interessi rilevanti in gioco, affida al giudice il compito di valutare le circostanze di fatto ed elaborare la regola di prevalenza con cui giustificare il bilanciamento (la Corte non sostituisce l’assetto fissato dal legislatore con l’indicazione di un punto di equilibrio alternativo, perché ritiene che a ciò si possa pervenire solo in considerazione delle concrete e specifiche condizioni di tempo, modo, luogo). Tipico è il caso dei reati d’opinione, per i quali la Corte ha ritenuto che possa sussistere qualche caso concreto in cui la disposizione restrittiva della libertà possa avere applicazione legittima per tutelare interessi rilevanti, ma ha rinviato al giudice di merito di operare il bilancia mento tra essi in relazione alle circostanze specifiche. In questi casi la regola al caso è fissata dal giudice ordinario con applicazione diretta e bilanciata dei principi costituzionali.
* in caso di una vera e propria lacuna dell’ordinamento, il divieto del non liquet impone al giudice di ragionare in base ai principi generali dell’ordinamento giuridico, partendo inevitabilmente dai principi costituzionali.
Particolare risonanza hanno avuto le sentenze della Cassazione civile in merito al caso Englaro, in cui la Corte ha affrontato “una delicata opera di ricostruzione della regola di giudizio nel quadro dei principi costituzionali” in assenza di specifiche norme legislative, per decidere in merito alla richiesta di interrompere trattamenti sanitari presentata dal tutore della persona in stato vegetativo persistente e permanente, pur non essendoci alcuna dichiarazione anticipata di trattamento.
La stessa Corte costituzionale aveva indicato questa strada, potendo essa limitarsi a fissare la topografia degli interessi in gioco (indicando implicitamente la strada al giudice di merito), ma trovandosi nell’impossibilità di decidere in merito alla questione prospettata dal giudice, mancando una disposizione di legge riferibile al caso. Al giudice veniva perciò affidato il compito di individuare la regola del caso attraverso un bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti.
La Corte di Cassazione allora sviluppa i suoi precedenti in tema di consenso libero e informato ai trattamenti sanitari, che avevano fatto perno sugli artt 32.2, 13 e 2 Cost, per riaffermare il principio che “il consenso informato ha come correlato non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di rifiutare la terapia e decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale”, principio da cui deriva il corollario “deve escludersi che il diritto di autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita”.
Da qui, la norma al caso: “ove il malato giaccia in stato vegetativo permanente da moltissimi anni, tenuto in vita da un sondino nasogastrico...... su richiesta del suo tutore e nel contraddittorio col curatore speciale il giudice può autorizzare la disattivazione del sondino quando lo stato vegetativo sia accertatamente irreversibile e tale istanza sia espressiva della voce del paziente..”
 
== I Principi Costituzionali come Collante dell'Ordinamento ==
 
Come afferma Livio Paladin, “la coerenza dell’ordinamento dev’essere ormai cercata sul piano costituzionale”; ciò rende il ruolo della Costituzione nella costruzione del sistema delle fonti.
Ad un primo livello la Costituzione giustifica un’incessante opera di “manutenzione dell’ordinamento” (attraverso il principio di eguaglianza e il giudizio di ragionevolezza) verificando, su impulso del giudice che tratta ogni singolo caso concreto, la ragionevolezza delle classificazioni tracciate in astratto dal legislatore ed eventualmente integrandole con pronunce additive o depurandole con sentenze di illegittimità parziale.
Ad un secondo livello, i principi costituzionali costituiscono dei punti di riferimento costanti per il giudice, sia in chiave d’interpretazione delle disposizioni costituzionali sia per il completamento dell’ordinamento.
I principi costituzionali sono per lo più norme “a fattispecie aperta” o senza alcuna fattispecie, che raramente fissano già la regola di prevalenza tra interessi concorrenti, specificando quando uno debba prevalere sull’altro; ciò richiede al giudice di effettuare un’opera di bilanciamento per poter individuare la regola del caso.
Sotto questo profilo, il “rinvio ai principi generali” operato dall’art 12 Preleggi assume oggi un significato più pregnante, perché non solo più da ricercare solamente nelle norme poste dal legislatore, poiché la Costituzione offre riferimenti positivi.
Anche la precedenza fissata dallo stesso articolo 12 dell’intenzione del legislatore sul ragionamento per principi appare oggi invertita.
Il Tribunale di Cagliari infatti, in una decisione relativa all’analisi preimpianto nella fecondazione medicalmente assistita, forza l’interpretazione adeguatrice della legge esplicitamente argomentando sulla prevalenza, tra gli strumenti ermeneutici, dell’orientamento ai principi costituzionali rispetto alla considerazione delle intenzioni del legislatore: l’obbligo di interpretare la legge in senso conforme ai principi costituzionali non può trovar limite nell’intenzione del legislatore quale emerge dai lavori parlamentari prodromici all’approvazione della legge; questi possono al limite servire ad individuare il significato delle disposizioni.
C’è poi un terzo livello, in cui i principi costituzionali mostrano di operare su un piano di “identità con l’ordinamento”, imponendosi e dando coerenza alle norme importate da altri ordinamenti: queste non possono derogare o porre eccezioni rispetto ai principi supremi.
 
== La Revisione Costituzionale e le Leggi Costituzionali ==
 
La revisione della Costituzione, prevista e disciplinata dall’art 138 Cost , incontra il limite dell’art 139 “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale” (l’articolo è dichiarativo di un limite posto dal referendum istituzionale che ha preceduto l’insediamento dell’assemblea costituente); per “forma repubblicana” non si intende solo il carattere elettivo, e non ereditario, del Capo dello Stato, ma il principio della sovranità popolare di cui l’elezione del Capo dello Stato è solo un’applicazione (l’art 139 va quindi interpretato insieme all’art 1); ciò pone al riparo dalla revisione tutti quei principi che sembrano indispensabili per poter definire democratico un ordinamento politico (carattere elettivo e rappresentativo delle istituzioni, libertà e uguaglianza di voto, libertà di espressione, associazione, riunione, ecc).
Un’altra via per l’estensione e l’arricchimento dei limiti alla revisione costituzionale è stata elaborata sulla base dell’interpretazione di altre disposizioni costituzionali:
* l’art 2, che dichiara “inviolabili i diritti dell’uomo, porrebbe a riparo dalla revisione anche tutte quelle libertà che sono elencate dagli artt 13 e successivi;
* l’art 5, dichiarando che la “Repubblica è una e indivisibile” escluderebbe ogni ipotesi legale di secessione o divisione del Paese. Questa tesi sembra avallata dalla Corte Costituzionale con il richiamo ai principi supremi che resisterebbero alla revisione costituzionale.
Per ovviare all’inconveniente dato dallo stesso procedimento di revisione della Costituzione sia relativamente a piccole modifiche che a consistenti riforme, negli ultimi anni si sono varate per ben 2 volte leggi costituzionali di deroga alle procedure stabilite dall’art 138, in vista di un progetto di revisione della parte II della Costituzione.
In entrambi i casi il tentativo è fallito per divisioni politiche; ha invece superato la fase parlamentare nel 2005 in nuovo tentativo di riforma della parte II, secondo il procedimento stabilito dall’art 138, ma è stato bocciato dal oltre il 61,3% di no quando è stato sottoposto a referendum del 2006.
Qualsiasi legge costituzionale, che sia di revisione del testo costituzionale, che attui una riserva di legge costituzionale, o intenda integrare la Costituzione deve seguire il procedimento dettato dall’art 138.
Vi sono però alcune eccezioni:
* leggi costituzionali che modificano le circoscrizioni regionali.
* leggi costituzionali che modificano gli attuali statuti delle Regioni speciali, come previsto dalla legge 2/2001.
 
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