La competenza nel processo civile: differenze tra le versioni

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La '''competenza''', èin la misuradiritto, della giurisdizione cioèindica la partesfera di giurisdizionepoteri spettantee facoltà attribuita ad un determinato giudicesoggetto, rispettosia adesso un organo o una determinatapersona causafisica.<br>
Esso è un problema che sorge dopo la determinazione della giurisdizione. Quando si è risolto il problema giurisdizionale positivamente ritenendo la competenza del giudice ordinario civile a quel punto si dovrà individuare il giudice civile competente. Esistono infatti vari giudici civile di ordini e gradi differenti. Esiste sia una distribuzione di competenza in senso verticale cioè con giudici aventi gradi differenti,n questo caso la diversa competenza è disciplinata dalle regole sulla competenza per materia e per valore, sia una distribuzione di competenza in senso orizzontale cioè a seconda della dislocazione geografica dei giudici e in questo caso si attuano le regole della ompetenza per territorio.
 
La competenza ha una funzione di limite, in quanto definendo facoltà e poteri pone dei limiti all'agire degli organi: gli atti compiuti dall'organo al di fuori della sua competenza sono invalidi e precisamente affetti dal vizio di ''incompetenza''.
Non rientrano nelle regole della competenza sia le regole inerenti la distribuzione interna del potere decisorio sia in senso verticale (tra tribunale monocratico o in composizione collegiale) sia in senso orizzontale (tra le varie sezioni distaccate del tribunale in composizione monocratica) sia l'attribuzione di potere alle c.d. "sezioni stralcio" nate per definire le cause civili pendenti al 30 aprile 1995 e attribuite a giudici onorari aggregati.
 
==Distinzioni==
Di seguito viene riproposta una tabella con il tipo di giudice civile, le varie composizioni, l'ambito territoriale e il grado.
 
Se la persona giuridica ha un solo organo, questo esercita tutti i poteri e le facoltà spettanti alla persona giuridica. Se, invece, come normalmente accade, gli organi sono più di uno, i poteri e facoltà sono ripartiti tra gli stessi, in relazione alla divisione del lavoro operata nella [[Organizzazione aziendale#Struttura organizzativa|struttura organizzativa]], sicché ad ogni organo è attribuita una competenza.<ref>Ad uno degli organi la competenza può essere attribuita in modo indiretto, delimitando le competenze degli altri e stabilendo che tutto ciò che non rientra in queste è di sua competenza (''competenza residuale'')</ref> Si suole pertanto distinguere l<nowiki>'</nowiki>''attribuzione'' di poteri e facoltà all'ente dalla competenza del suo organo, che è la frazione di tali poteri e facoltà spettante al medesimo.
{| class="wikitable"
|-
! Tipo !! Composizione !! Ambito territoriale !! Grado
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| '''Giudice di Pace''' || Monocratico || Capoluogo dei mandatamenti || Primo grado
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| rowspan="2" | '''Tribunale''' || Composizione monocratica || rowspan="2" | Circoscrizione || Primo grado
|-
| Composizione collegiale (solo materie art. 50''bis'' c.p.c.) || Secondo grado (per le cause svolte in primo grado presso il Giudice di Pace)
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| rowspan="2" | '''Corte d'Appello''' || rowspan="2" | Collegiale || rowspan="2" | Distretto || Secondo grado (c.d. "appello" per le cause svolte in primo grado dinanzia al Tribunale)
|-
| Primo grado (in ipotesi indicate come ad es. art. 67 della L. 218/1995 o dalla L. 89/2001)
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| '''Corte di Cassazione''' || Collegiale || Giurisdizione su tutto il territorio nazionale con sede a Roma || Riesame della sentenza impugnata solo per motivi di diritto (c.d. "giudizio di legittimità")
|}
 
Alla ''competenza esterna'', come sopra definita, si suole impropriamente contrapporre la ''competenza interna'', intesa quale insieme di compiti, privi di rilevanza giuridica esterna, attribuiti ad un ufficio in relazione alla divisione del lavoro operata nella struttura organizzativa dell'ente.
Si segnala che ai sensi dela Legge-delega n. 57/2016, attuata dal D.Lgs. n. 116/2017, è stato istituito il '''Giudice Onorario di Pace (GOP)''' che ha riscritto la disciplina del Giudice di Pace e eserciterà funzioni di giurisdizione in materia civile, penale e conciliativa in materia civile. La nuova disciplina entrerà in vigore a partire dal 31 ottobre 2021. Essi saranno assegnati all'ufficio per il processo e non avrà un rapporto di pubblico impiego ma sarà un giudice ''part-time'' a tempo determinato (massimo otto anni garantendo due giorni all settimana all'amministrazione della giustizia) e la retribuzione mensile sarà ''all inclusive'' (stipendio lordo, che include tasse e contributi previdenziali). I primi due anni potranno essere assegnati solo all'ufficio per il processo svolgendo i compiti e le attività inerenti. Dopo aver acquisito un'adeguata professionalità potranno esercitare la giurisdizione. Quanto alle nuove competenze si rinvia al paragrafo di questa lezione relativo alle competenze per materia.
 
Secondo i criteri usati dalla norma che conferisce la competenza per delimitare la sua sfera, si parla di:
== La competenza per valore ==
*''competenza per materia'', quando è delimitata con riferimento ad un insieme di fattispecie (ossia una ''materia'');
*''competenza per valore'', quando è delimitata con riferimento al valore economico attribuito alla fattispecie (può essere considerata un caso particolare di competenza per materia);
*''competenza per territorio'' (o ''territoriale''), quando è delimitata con riferimento ad una parte del territorio (detta ''circoscrizione'');
*''competenza per grado'', quando è delimitata con riferimento al livello gerarchico che l'organo occupa all'interno della struttura organizzativa.
 
In relazione all'esercizio di funzioni pubbliche, la competenza può essere ''legislativa'' (o, più in generale, ''normativa''), ''amministrativa'' o ''giurisdizionale'', secondo la funzione dello stato alla quale si riferisce. La competenza giurisdizionale è detta anche ''giurisdizione'', in uno dei molteplici significati del termine, che è talvolta è usato con significato più generale, ma meno appropriato, per designare la competenza di un organo pubblico.
La '''competenza per valore''' è un criterio che si basa sul valore economico dell'oggetto della controversia e risponde all'esigenza di affidare le cause di maggior valore ad un giudice più complesso (il tribunale) e con un fuonzionamento si più macchinoso ma anche con maggiori garanzie di ponderatezza.<br>
Esso è un criterio generale cioè opera laddove la legge non abbia disposto diversamente affidando la competenza di una data materia ad un dato giudice.
 
==Delega e supplenza==
La competenza per valore è così ripartita:
* Il Giudice di Pace è competente (art. 7 c.p.c.):
** Per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000 euro (criterio misto valore/materia), salvo non sia disposta per legge la competenza di altro giudice;
** Per le cause relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicolo e natanti di valore non superiore a 20.000 euro (anche qui criterio misto valore/materia).
* Il Tribunale è competente per le cause che eccedono la competenza per valore del giudice di pace e per cause di valore indeterminabile (art. 9 c.p.c.).
 
L'ordine delle competenze può essere derogato con la ''delega'', l'atto attraverso il quale un organo (''delegante'') trasferisce ad un altro organo (''delegato'') l'esercizio di poteri e facoltà rientranti nella sua sfera di competenza. Poiché deroga l'ordine delle competenze, il potere di delega deve essere conferito da una norma avente forza non inferiore a quella che ha attribuito le competenze derogate. Così, nell'ordinamento amministrativo italiano, dove l'attribuzione delle competenze è materia soggetta a riserva di legge relativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, il potere di delega deve parimenti essere previsto da una legge o altra fonte del diritto avente forza di legge.
Come si determina il valore della causa ?<br>
Il valore della causa, ai fini della competenza, è quello determinato in base alla domanda ossia il ''petitum'' (mediato) in relazione alla ''causa petendi'' della domanda (art. 10 c.p.c.).<br>
Le domande proposte nello stesso processo da stessa persona si sommano così come gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione (art. 10, co. 2, c.p.c.).<br>
Se chiesto da più persone l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore è determinato in base all'intera obbligazione (art. 11 c.p.c.).<br>
Per le cause di divisione, il valore è quello della massa attiva da dividere (art. 12, co. 3, c.p.c.).<br>
Per le cause che hanno ad oggetto rapporti obbligatori, il valore si determina in base alla parte del rapporto che viene contestata (art. 12, co. 1, c.p.c.).<br>
Se il titolo è controverso, le cause relative a prestazioni alimentari il valore è l'ammontare delle somme dovute per due anni, per quelle di rendita perpetua il valore è il cumulo di venti annualità, mentre per le temporanee o vitalizie il valore è il cumulo massimo di dieci annualità. Tali regole si applicano anche per la determinazione del valore delle cause relative al diritto del concedente (art. 13 c.p.c.).<br>
Il valore delle cause relative a somme di danaro o beni mobili è determinato in base alla somma indicata nella domanda da parte dell'attore (art. 14 c.p.c.). Eventuali contestazioni del convenuto sono irrillevanti così come una eventuale domanda di riduzione dell'importo chiesta successivamente alla proposizione della domanda. Se la somma è indicata in moneta estera si tiene conto del cambio al momento della proposizione della domanda.<br>
Il valore di cause relative a proprietà e altri diritti reali sui beni immobili si determina moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catasatale per il coefficiente 200 se si tratta di proprietà, 100 se usufrutto, uso o abitazione, 50 se servitù. Se l'immobile non è sottoposto a tributo o non risulta reddito dominicale o rendita catastale il giudice determina il valore secondo quanto risulta dagli atti e se non ci sono elementi sufficienti la causa avrà valore indeterminabile (art. 15 c.p.c.).<br>
Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata(artt. 615 ss. c.p.c.) si determina in base a credito per cui si procede. Quelle di opposizione di terzi (art. 619 c.p.c.) in base al valore dei beni controversi. Quello delle casue relative a controversie sorte in sede di distribuzione (art. 512 c.p.c.) in base al valore del maggiore dei crediti contestati.
 
La delega si distingue dalla rappresentanza perché quest'ultima dà luogo ad un rapporto giuridico intercorrente tra distinti soggetti giuridici (il rappresentante e il rappresentato), laddove la delega intercorre tra due organi (il delegante e il delegato) dello stesso soggetto.
== La competenza per materia ==
 
La delega si distingue inoltre dalla ''supplenza'', che si ha quando un organo (''supplente'') esercita le competenze spettanti ad altro organo, a seguito dell'impossibilità di quest'ultimo di funzionare, per assenza o impedimento del suo titolare.<ref>Si suol distinguere la ''supplenza'' in senso stretto, che opera nel caso l'assenza o l'impedimento siano temporanei, dalla ''reggenza'', che opera, invece, in caso di mancanza del titolare</ref> Anche la supplenza deve essere prevista da una norma avente forza non inferiore a quella che ha conferito la competenza. Di solito le norme che prevedono la supplenza prestabiliscono in via generale l'organo (detto ''vicario'') destinato a funzionare quale supplente di un altro
La '''competenza per materia''' basa l'individuazione del giudice competente in base alla natura o al tipo di diritto su cui si controverte. In via generale esso risponde all'esigenza di attribuire controversie di materie che hanno una particolare esigenza di rapidità e sveltezza nella loro risoluzione a un giudice meno strutturato e più agevole nel suo giudizio (giudice di pace) mentre materie con un oggetto particolarmente delicato a un giudice meglio strutturato (tribunale).
 
==Conflitto di competenza==
Il giudice di pace è competente, qualsiasi sia il valore della causa (art. 7, co. 3, c.p.c.):
Si ha un ''conflitto di competenza'' quando due o più organi contemporaneamente affermano (conflitto ''positivo'') o negano (conflitto ''negativo'') la propria competenza riguardo ad una determinata questione (conflitto ''reale'') oppure vi è la possibilità che tale contrasto abbia luogo (conflitto ''virtuale'').
* Per le cause relative ad apposizion di termini e l'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli usi riguardo il piantamento degli alberi e delle siepi;
* Per le cause relative alla misura e modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
* Per le cause relative ai rapporti tra poprietari e detentori degli immobili ad uso abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
* Per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
A queste competenze la Legge-delega n. 57/2016, attuata dal D.Lgs. n. 116/2017, che ha introdotto la figura del Giudice Onorario di Pace (GOP), ha aggiunto anche le seguenti competenze a decorrere dal 31 ottobre 2021 (art. 27 del D.Lgs. n. 116/2017):
* Le cause in materia di distanze, eccetto quelle nelle costruzioni;
* Le cause in materia di luci e vedute, eccetto le distanze di cui agli artt. 905, 906 e 907 c.c.;
* Le cause in materia di stilliciodio e acque;
* Le cause in materia di occupazione e invenzione;
* Le cause in materia di specificazione, unione e commistione;
* Le cause in materia di enfiteusi;
* Le cause in materia di esercizio delle servitù prediali;
* Le cause in materia di impugnazione del regolamento e delle delibere di cui agli artt. 1107 e 1109 c.c.;
* Le cause in materia di diritti e obblighi del possessore nella restituzione della cosa.
* Le cause di valore non superiore a 30.000 euro aventi in materia:
** Usucapizione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari;
** Riordinamento della proprietà rurale;
** Accessione;
** Superficie.
* Con riguardo al processo di esecuzione, le cause per l'espropriazione forzata di cose mobili, salvo non siano soggette ad espropriazione insieme all'immobile in cui si trovano.
 
Si parla di ''conflitto di attribuzione'' quando il contrasto sorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere dello stato cui appartengono, sicché non può essere risolto all'interno di un potere: è il caso dei conflitti tra organi appartenenti a diversi poteri dello stato nonché, negli stati federali o regionali, dei conflitti fra organi dello stato centrale e di uno o più stati federati o regioni oppure fra organi di due o più stati federati o regioni. Si parla, invece, di ''conflitto di giurisdizione'' quando gli organi tra i quali sorge il contrasto, pur facendo tutti parte del potere giudiziario, appartengono a diverse giurisdizioni nelle quali tale potere si articola (negli ordinamenti che, come quello italiano, non seguono il principio di unicità della giurisdizione).
Il tribunale è competente (art. 9 c.p.c.):
* Per le cause che non sono di competenza di altro giudice;
* Per le cause in materia di imposta e tasse;
* Per le cause relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici;
* Per la querela di falso.
Con riguardo all'esecuzione forzata, fino al 31 ottobre 2021 il tribunale avrà una competenza assoluta. A partire dal 31 ottobre 2021 invece la sua competenza in materia sarà relativa solo alle cause di espropriazione forzata di cose immobili e di crediti, nonché per la consegna e il rilascio di cose e per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare. L'espropriazione di cose mobili, come visto, sarà di competenza del giudice di pace eccetto se anche l'immobile in cui la cosa mobile si trova subisce a sua volta una espropriazione. In quest'ultimo caso la competenza resta del tribunale.
 
Ogni ordinamento stabilisce gli organi competenti e le procedure per la risoluzione dei predetti conflitti. In particolare, la risoluzione dei conflitti di attribuzione è solitamente demandata all'organo cui spetta il controllo di legittimità costituzionale delle leggi, sia esso la corte costituzionale o la corte suprema. Quanto alla risoluzione dei conflitti di giurisdizione, in alcuni ordinamenti spetta alla corte suprema posta al vertice della giurisdizione ordinaria (in Italia, ad esempio, alla Corte di cassazione), in altri ad un organo apposito (come il ''Tribunal des conflits'' francese, costituito da un ugual numero di membri del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione, presieduti dal Ministro della giustizia), ma vi sono anche ordinamenti, come quello tedesco, che non hanno organi deputati a risolvere i conflitti di giurisdizione, per cui è il primo giudice adito a decidere se ha la giurisdizione o meno e, qualora dichiari la giurisdizione di altro giudice, vincola quest'ultimo.
Va infine segnalata la disciplina di ripartizione di competenze tra il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni. Il tribunale ordinario (ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c.) è competente in manire generale per i provvedimento relativi ai minori fatta eccezione di quelli affidati dalla legge al sindacato del tribunale per i monorenni che sono:
* Matrimonio del minore emancipato (art. 84 c.c.);
* Nomina curatore speciale al minore (art. 90 c.c.);
* Decadenza della responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.);
* Reintegra della responsabilità genitoriale (art. 332 c.c.);
* Allontanamento dalla residenza familiare (art. 333 c.c.);
* Rimozione del genitore dall'amministrazione dei beni del minore (art. 334 c.c.);
* Riammissione del genitore nell'amministrazione dei beni del minore (art. 335 c.c.);
* Autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa (art. 371, ult. co., c.c.);
* Autorizzazione al riconoscimento dei figli incestuosi (art. 251 c.c.);
* Tutela del rapporto del minore con gli ascendenti (art. 371''bis'' c.c.).
Sono invece di competenza del tribunale ordinario le cause relative al riconoscimento del figlio nato fuori matrimonio (art. 250 c.c.), all'affidamento dei figli nati fuori matrimonio e all'inserimento nella famiglia del genitore (art. 252 c.c.), all'autorizzazione all'impugnazione del provvedimento del riconoscimento da parte del riconosciuto (art. 264 c.c.), ai provvedimenti in caso di contrasto in realazione all'esercizio della responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.) e ai provvedimenti da addotare in caso di condotta del genitore pregiudizievole nei confronti dei figli (art. 333 c.c.) nell'ipotesi in cui sia in corso tra le parti un giuduzio di separazione o divorzio, di mofifica delle condizioni di separazione o del divorzio o relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c..
 
== La competenza per territorio ==
 
La '''competenza per territorio''' basa l'individuazione del giudice competente in base al luogo geografico. Una volta risolta la questione su chi sia il giudice compentente per materia o valore si andrà a comprendere chi sia il giudice individuato competente nel territorio.
 
La regola generale è che il foro generale della persona fisica (art. 18 c.p.c.) è il luogo in cui il convenuto ha residenza (luogo in cui la persona ha stabilito la dimora abituale ai sensi dell'art. 43 c.c.) o domicilio (luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi economici, morali, familiari, ecc. ai sensi dell'art. 43 c.c.) e se sconosciuti si fa riferimento alla dimora (luogo, diverso dalla residenza, in cui la persona si trova). Se il convenuto non ha residenza, domicilio o dimora nello Stato italiano o la dimora non è conosciuta è competente il giudice del luogo dove risiede l'attore.
 
Il foro generale delle persone giuridiche (art. 19 c.p.c.) è il luogo dove esse hanno sede (nominale cioè quella scelta dall'ente nell'atto costitutivo) oppure la sede effettiva (cioè differente da quella nominale) ossia il luogo nel quale si trova il centro direttivo e amministrativo dell'ente oppure dove ha sede lo stabilimento (cioè una sede secondaria) e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.
 
Il foro generale per le associazioni non riconosciute (art. 19 c.p.c.) è il giudice del luogo dove svolgono l'attività in modo continuato.
 
Esistono poi dei fori diversi da quelli generali a seconda della varie materie che riguardano le cause. Essi sono per le cause:
* Relative alle obbligazioni (art. 20 c.p.c.): Il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione (ha la finalità di aggevolare le procedure di accertamento e di acquisizione delle prove). Esso è un foro facoltativo a scelta dell'attore. Tale foro non è competente per le cause relative ai rapporti tra professionista e consumatore nel quale il foro è quello di residenza o domicilio del consumatore (art. 33, co 2, lett. ''u)'', D.Lgs. n. 206/2005).
* Relative ai diritti reali (art. 21 c.p.c.): Il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda (''forum rei sitae'').
* Relative alle azioni possessorie o per la denuncia di nuova opera o di danno temuto (art. 21 c.p.c.): Il giudice del luogo in cui è avvenuto il fatto;
* Relative all'eredità (art. 22 c.p.c.): Il giudice del luogo in cui si è aparte la successione. In particolare tale giudice è compentente: Per le cause relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra causa tra coeredi, fino alla divisione; Per le cause relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote purché nei due anni dalla divisione; Per le cause relative ai crediti verso il defunto e ai legati dovuti all'erede benché prima della divisione e in ogni caso entro due anni dall'apertura della successione; Per le cause contro l'esecutore testamentario. Se la successione è aperta fuori dallo Stato italiano le cause sono di competenza del giudice del luogo ove vi sono la maggior parte dei beni situati nello Stato italiano o in mancanza di questi del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti. Va segnalato che questi sono criteri di competenza esclusivi pertanto si applicheranno solo e soltanto queste regole e mai quelle generali.
* Tra soci (art. 23 c.p.c.): Il giudice del luogo dove la società ha la sede legale oppure, se diversa, la sede effettiva. Tale foro non si applica alle cause tra la società e i soci o tra la società e i terzi.
* Tra condomini e tra condomini e condominio (art. 23 c.p.c.): Il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni la maggior parte di essi anche dopo lo scioglimento se entro i due anni dalla divisione.
* Relative alle gestioni tutelari e patrimoniali (art. 24 c.p.c.): Il giudice del luogo dell'esercizio della tutela (ad. es. tutela dei minori ai sensi degli artt. 343 ss. c.c.) o dell'amministrazione (ad es. amministrazione dei beni dell'assente ai sensi dell'art. 424 c.c., del fondo patrimoniale del coniuge ai sensi dell'art. 68 c.c., dei beni della comunione ai sensi degli artt. 180 e 182 c.c. o dell'eredità giacente ai sensi dell'art. 528 c.c.).
* Con la Pubblica Amministrazione (art. 25 c.p.c.): Ai sensi delle norme delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio, e nei casi ivi previsti, se la Pubblica Amministrazione è parte è il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe compente secondo le norme ordinarie. Se invece è convenuta è il distretto con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.
* Relative all'espropriazione forzata (art. 26 c.p.c.): Per le cose mobili o immobili è compente il giudice del luogo in cui le cose si trovano (se le cose immobili non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale si applica l'art. 21 c.p.c.). Se si tratta di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi è competente il giudice del luogo in cui ha residenza, domicilio, dimora o sede il debitore. Per un obbligo di fare o non fare è competente il giudice del luogo in cui l'obbligo deve essere adempiuto.
* Relative all'espropriazione forzata di crediti (art. 26''bis'' c.p.c.): Se il debitore è la Pubblica Amministrazione è competente il giudice del luogo ove il terzo debitore ha residenza, domicilio, dimora o sede. Se il debitore non è una Pubblica Amministrazione è competente il giudice del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.
* Relative all'opposizione all'esecuzione (art. 27 c.p.c.): E' competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salvo diversa disposizione dell'art. 480, co. 3, c.p.c..
* Relative all'opposizione di singoli atti esecutivi (art. 27 c.p.c.): E' competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.
 
Il foro competente può essere anche "convenzionale" (art. 28 e 29 c.p.c.) cioè su accordo reciproco delle parti. L'accordo deve riferirsi a uno o più affari determinati e essere per atto scritto. Esso non puo' essere convenzionale quando:
* E' obbligatorio l'intervento del pubblico ministero;
* La causa è relativa ad una procedura di esecuzione forzata;
* La causa è relativa ad una opposizione all'esecuzione forzata;
* La causa è relativa a procedimenti cautelari e possessori;
* Il procedimento della causa è in camera di consiglio;
* L'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.
 
Il foro competente per le cause dove sono parti i magistrati (art. 30''bis'' c.p.c.) e la causa si svolgerebbe nel distretto di Corte d'Appello dove esercitano le proprie funzioni sono di competenza del giudice per materia che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'Appello determinato in base ai sensi dell'art. 11 c.p.p.. Se nel distretto il magistrato è venuto a esercitare le proprie funzioni successivamenta alla sua chiamata, il giudice competente sarà quello che ha sede nel copoluogo del diverso distretto di Corte d'Appello individuato ai sensi dell'art. 11 c.p.p. con riferimento alla nuova destinazione.
 
== Il difetto di competenza ==
 
Il '''difetto di competenza''' in materia, valore o territorio, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., deve essere eccepito, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione-trattazione. Con riguardo l'eccezione di incompetenza per territorio, tale eccezione si ha come non proposta se non è indicato anche il giudice che si ritiene competente.<br>
Fuori dai casi di cui all'art. 28 c.p.c. (incompetenza per territorio inderogabile), qualora le parti costituite aderiscono alla diversa individuazione del giudice competente per territorio del convenuto il giudice dichiara con ordinanza cancellata dal ruolo la causa e se il processo è riassunto, presso il nuovo giudice, nei tre mesi dalla cancellazione è valido ancora l'accordo di diversa individuazione.<br>
L'incopetenza per materia, valore o territorio è individuabile anche dal giudice d'ufficio non oltre all'udienza di comparizione-trattazione di cui all'art. 183 c.p.c., dopo tale termine la competenza del giudice adito diventa insindacabile.<br>
L'attività istruttoria dell'incompetenza, a quanto si capisce dalla suo essere posta così all'inizio del processo, è una attività molto sommaria che si basa sugli atti introduttivi e su sommarie informazioni. Di qui la possibilità di far ricorso sia all'impugnazione che al regolamento di competenza, come si vedrà di seguito, al fine di accertare la reale competenza o incompetenza del giudice adito anche con il parere di un diverso giudice.
 
=== Il regolamento di competenza ===
 
Come detto la competenza è una questione preliminare nel processo pertanto il giudice prima di decidere nel merito o delle altre questioni di legittimità dovrà dichiararsi o meno competente. Puo' capitare, alle volte, che il giudice proceda inizialmente a decidere sulla causa, entrando anche nel merito della stessa, per poi, nella sentenza finale, dichiarare la sua competenza o incompetenza. In entrambe i casi la parte che ritiene la decisione del giudice errata puo' far ricorso ai mezzi di impugnazione per contestare la scelta del giudice.<br>
Un mezzo di impugnazione particolare utilizzabie è quello del '''regolamento di competenza''' (artt. 42-50 c.p.c.) che si presenta, nella sua veste di "iniziativa di parte", come mezzo di impugnazione (mentre se è il giudice a utilizzarlo, quindi "iniziativa d'ufficio" non è un mezzo di impugnazione). In sostanza la parte chiede al giudice di rimettere la questione sulla competenza alla decisione della Corte di Cassazione che in camera di consiglio decide, in modo risolutivo, di quale giudice sia la competenza.
 
Il '''regolamento di competenza su "iniziativa di parte"''', cioè su richiesta della parte che ritiene incompetente il giudice, puo' essere necessario o facoltativo. E':
* '''Necessario''' (art. 42 c.p.c.): Nel caso in cui il giudice non decida nel merito della causa ma si limiti a decidere sulla competenza. In questo caso l'unico mezzo di impugnazione risulta essere proprio il regolamento di competenza. Se la parte propone il regolamento alla Corte di Cassazione la stessa potrà rigettare il ricorso (e in questo caso sarà competente in maniera definitiva il giudice stabilito dal giudice che ha deciso) oppure accogliere il ricorso e decidere in modo definitovo quale giudice sia competente.
* '''Facoltativo''' (art. 43 c.p.c.): Nel caso in cui il giudice decida anche nel merito. In questo caso la parte si troverà davanti la possibilità di agire sia con il regolamento di competenza, chiaramente per il solo capo della sentenza relativa alla competenza stessa, oppure agire con gli altri mezzi di impugnazione e impugnare quindi sia il capo sulla competenza che quello sul merito. I due giudizi sono alternativi pertanto se si impugnerà la competenza con il regolamento di competenza, l'impugnazione ordinaria potrà riguardare solo il merito. Viceversa se si impugna con impugnazione ordinaria solo il merito le altre parti potranno impugnare con regolamento di competenza il capo sulla competenza e in questo caso l'impugnazione ordinaria sarà sospesa (art. 48 c.p.c.).
 
Il regolamento di competenza non puo' essere chiesto da "iniziativa di parte" contro le sentenze del Giudice di Pace visto l'art. 46 c.p.c. anche se si ritiene che tale articolo sia stato abrogato implicitamente dagli artt. 339 e 341 c.p.c. che dispongono l'appellabilità di tutte le sentenze del Giudice di Pace eccetto che per quelle con valore inferiore a 1.100 euro. Diversamente invece il Giudice di Pace puo' sempre far ricorso al regolamento di competenza "d'ufficio".
 
Il '''regolamento di competenza di "iniziativa d'ufficio"''' del giudice (art. 45 c.p.c.) si ha quando è il giudice davanti al quale la causa è stata riassunta dopo che il primo giudice ha negato la sua competenza, che si ritiene anche esso incompetente, a disporre con ordinanza la remissione del "fascicolo d'ufficio" della causa alla Corte di Cassazione per ricevere un suo giudizio sulla questione. Il termine ultimo per proprorre il regolamento è l'udienza di trattazione. Una volta sollevata e riservata la questione l'ordinanza potrà essere pronunciata senza limiti di tempo.<br>
Il regolamento di competenza "d'ufficio" puo' essere richiesto solo nei casi di incompetenza per ragioni di materia o di territorio inderogabile.<br>
Puo' anche capitare che il secondo giudice si dichiari incompetente senza richiedere il regolamento d'ufficio. In questo caso saranno le parti a dover denunciare il conflitto di competenza.
 
Quanto al procedimento se il regolamento di competenza avviene su "iniziativa di parte" la parte deve proporre ricorso sottoscritto dal procuratore munito di procura per il giudizi sul merito, anche se non abilitato al patrocinio in Cassazione, e deve contenere l'indicazione del giudice che si ritiene competente e il motivo di cesura. Il termine per proposizione del ricorso è trenta giorni a decorrere dalla sentenza o dalla lettura in udienza dello stesso. Il ricorso va notificato alle parti che non hanno aderito (l'adesione puo' essere fatta anche con mera sottoscrizione del ricorso) e depositato in cancelleria della Cassazione entro 20 giorni dalla notifica insieme ai documenti elencati nell'art. 369, co. 2, c.p.c.. Le parti notificate possono a loro volta in 20 giorni depositare scritti difensivi e documenti. L'art. 380''ter'' c.p.c. prevede la notifica delle conclusioni del Pubblico Ministero alle parti, che hanno la facoltà di replicare per iscritto. La pronuncia avviene in forma abbreviata in camera di consiglio e la pronuncia contiene anche la liquidazione delle spese del giudizio in sede di regolamento.<br>
Se il regolamento di competenza avviene su "iniziativa d'ufficio", come abbiamo visto, il giudice chiede con ordinanza la rimessione del "fascicolo d'ufficio" alla cancelleria della Cassazione. Le parti, a cui è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono depositare scritti difensivi e documenti.
 
Il procedimento davanti alla Cassazione sospende automaticamente il processo relativamente al quale è stato chiesto il regolamento di competenza. La sospensione deve essere comunque dichiarata con ordinanza con la quale si da atto dell'avvenuto deposito del ricorso. Il provvedimento di sospensione ha carattere ordinatorio e non è impugnabile. La sospensione impedisce il compimento di qualsiasi atto compresa la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente, il quale perciò non puo' richiedere il regolamento d'ufficio.
 
Ai sensi dell'art. 50 c.p.c., in caso di mancata proposizione del regolamento di competenza "necessario" o di pronuncia della Cassazione il giudizio andrà riassunto (vi è un onere di riassunzione quindi) presso il giudice dichiarato competente o dalla Cassazione in sede di regolamento di competenza, o sempre dalla Cassazione ma in sede di ricorso ordinario o, infine, dal giudice che dichiaratosi incompetente individua un altro giudice che ritiene competente.<br>
Se la riassunzione avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo si avrà come continuato (''translatio iudicii'') davanti al nuovo giudice e pertanto si conserveranno gli effetti sostanziali e processuali della domanda nonché gli atti istruttori compiuti.<br>
Se la riassunzione non avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo si estingue. Se la pronuncia sulla competenza è della Cassazione essa sarà valida anche in un eventuale altro processo che venisse proposto sulla stessa azione (art. 310, co. 2, c.p.c.). Se invece la pronuncia è sulla competenza è di merito per effetto dell'estinzione la pronuncia perde ogni efficacia se non nei confronti dello stesso giudice che l'ha pronunciata e, perciò, non è efficace nemmeno nei confronti di un altro giudice che si dichiari incompetente e che pertanto non sarà obbligato a chiedere il regolamento di competenza "d'ufficio".