La competenza nel processo civile: differenze tra le versioni

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* Relative ai diritti reali (art. 21 c.p.c.): Il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda (''forum rei sitae'').
* Relative alle azioni possessorie o per la denuncia di nuova opera o di danno temuto (art. 21 c.p.c.): Il giudice del luogo in cui è avvenuto il fatto;
* Relative all'eredità (art. 22 c.p.c.): Il giudice del luogo in cui si è aparte la successione. In particolare tale giudice è compentente: Per le cause relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra causa tra coeredi, fino alla divisione; Per le cause relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote purchèpurché nei due anni dalla divisione; Per le cause relative ai crediti verso il defunto e ai legati dovuti all'erede benchèbenché prima della divisione e in ogni caso entro due anni dall'apertura della successione; Per le cause contro l'esecutore testamentario. Se la successione è aperta fuori dallo Stato italiano le cause sono di competenza del giudice del luogo ove vi sono la maggior parte dei beni situati nello Stato italiano o in mancanza di questi del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti. Va segnalato che questi sono criteri di competenza esclusivi pertanto si applicheranno solo e soltanto queste regole e mai quelle generali.
* Tra soci (art. 23 c.p.c.): Il giudice del luogo dove la società ha la sede legale oppure, se diversa, la sede effettiva. Tale foro non si applica alle cause tra la società e i soci o tra la società e i terzi.
* Tra condomini e tra condomini e condominio (art. 23 c.p.c.): Il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni la maggior parte di essi anche dopo lo scioglimento se entro i due anni dalla divisione.