La competenza nel processo civile: differenze tra le versioni

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ortografia
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* Per le cause relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici;
* Per la querela di falso.
Con riguardo all'esecuzione forzata, fino al 31 ottobre 2021 il tribunale avrà una competenza assoluta. A partire dal 31 ottobre 2021 invece la sua competenza in materia sarà relativa solo alle cause di espropriazione forzata di cose immobili e di crediti, nonchènonché per la consegna e il rilascio di cose e per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare. L'espropriazione di cose mobili, come visto, sarà di competenza del giudice di pace eccetto se anche l'immobile in cui la cosa mobile si trova subisce a sua volta una espropriazione. In quest'ultimo caso la competenza resta del tribunale.
 
Va infine segnalata la disciplina di ripartizione di competenze tra il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni. Il tribunale ordinario (ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c.) è competente in manire generale per i provvedimento relativi ai minori fatta eccezione di quelli affidati dalla legge al sindacato del tribunale per i monorenni che sono:
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Ai sensi dell'art. 50 c.p.c., in caso di mancata proposizione del regolamento di competenza "necessario" o di pronuncia della Cassazione il giudizio andrà riassunto (vi è un onere di riassunzione quindi) presso il giudice dichiarato competente o dalla Cassazione in sede di regolamento di competenza, o sempre dalla Cassazione ma in sede di ricorso ordinario o, infine, dal giudice che dichiaratosi incompetente individua un altro giudice che ritiene competente.<br>
Se la riassunzione avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo si avrà come continuato (''translatio iudicii'') davanti al nuovo giudice e pertanto si conserveranno gli effetti sostanziali e processuali della domanda nonchènonché gli atti istruttori compiuti.<br>
Se la riassunzione non avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo si estingue. Se la pronuncia sulla competenza è della Cassazione essa sarà valida anche in un eventuale altro processo che venisse proposto sulla stessa azione (art. 310, co. 2, c.p.c.). Se invece la pronuncia è sulla competenza è di merito per effetto dell'estinzione la pronuncia perde ogni efficacia se non nei confronti dello stesso giudice che l'ha pronunciata e, perciò, non è efficace nemmeno nei confronti di un altro giudice che si dichiari incompetente e che pertanto non sarà obbligato a chiedere il regolamento di competenza "d'ufficio".