La Legge Elettorale Calderoli "Il Porcellum poi Consultellum": differenze tra le versioni

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I passaggi in base ai quali la legge assegnava i 617 seggi in palio alla Camera dei Deputati per il Collegio unico nazionale sono quelli di seguito riportati:
# siSi determinano i ''voti validi'', sommando le schede votate depurate da quelle bianche e nulle (esclusi i voti della Val D'Aosta e i voti dalla circoscrizione Estero);
# siSi determinano le coalizioni e le liste che abbiano superato rispettivamente la soglia del 10% e del 4% dei voti validi;
# traTra le liste che ''non'' facciano parte di coalizioni che rispettino il punto 2, e che si siano presentate ''unicamente'' in Trentino-Alto Adige o unicamente in Friuli-Venezia Giulia, s'individuano quelle che abbiano superato il 20% dei voti nella propria Regione;
# tuttiTutti i voti espressi per liste che non rispettino ''nessuna'' delle clausole previste al punto 2 o al 3, sono definitivamente eliminati in quanto ''voti inefficaci'';
# siSi procede a una ripartizione ''virtuale'' dei seggi utilizzando il metodo Hare del quoziente naturale e dei più alti resti: a tal fine, il dividendo è rappresentato dalla somma dei ''voti efficaci'' di cui al punto 4, il divisore è pari a 617, il quoziente viene considerato nella sola parte intera. Si badi che, per il momento, i voti delle coalizioni di cui al punto 2 sono utilizzati in blocco, senza alcun riguardo alla suddivisione fra le singole liste ricomprese;
# ''seSe'' in base al conteggio di cui al punto 5, la coalizione più votata si è vista attribuire almeno 340 seggi, il calcolo virtuale effettuato diviene reale e ''definitivo'';
# ''seSe'' in base al conteggio di cui al punto 5, la coalizione più votata non ha raggiunto la soglia di 340 seggi, questi le vengono assegnati d'ufficio;
# nelNel caso di cui al punto 7, si procede al ricalcolo ''reale'' e definitivo dei seggi attribuiti alle minoranze, procedendo nella stessa maniera di cui al punto 5, ma utilizzando come dividendo la differenza fra i voti efficaci e i voti ottenuti dalla coalizione di maggioranza, e come divisore la cifra di 617 meno il numero di seggi attribuiti alla coalizione di maggioranza, che sono almeno 340;
# siSi procede quindi alla suddivisione ''interna'' dei seggi attribuiti alla coalizione di maggioranza e a quelle di minoranza, assegnandoli alle singole liste componenti. A tal fine, vengono considerate ''unicamente'' le liste che abbiano ottenuto il 2% dei ''voti validi'' di cui al punto 1, ''oppure'' che siano, all'interno di ciascuna coalizione, la lista più votata fra quelle che non abbiano raggiunto il 2%, ''oppure'' che abbiano superato il 20% dei voti in Trentino-Alto Adige o in Friuli-Venezia Giulia, se si sono presentate unicamente in una di quelle due Regioni;
# perPer l'individuazione dei seggi da attribuire alle liste che abbiano rispettato almeno una delle clausole di sbarramento di cui al punto 9, si procede in modo simile al meccanismo di cui al punto 5, utilizzando come dividendo i voti della singola coalizione, e come divisore i seggi attribuiti alla coalizione in base ai punti 6, 7 e 8;
# laLa distribuzione dei 617 seggi della Camera fra le singole liste è ora definitiva. La legge suddivide i seggi guadagnati da ogni lista fra le circoscrizioni, in proporzione ai voti ottenuti da ogni lista locale. Nel compiere tale riparto, essendo fisso e immutabile il numero totale di seggi assegnati a ogni lista, ''può'' verificarsi la necessità di variare il numero di seggi originariamente attribuiti alle singole circoscrizioni elettorali.
 
Ai 617 seggi così assegnati, si unisce quello uninominale attribuito alla Valle d'Aosta, e i 12 seggi appannaggio dei cittadini italiani all'estero, suddivisi col metodo proporzionale e possibilità di voto di preferenza. La composizione della Camera dei Deputati è così delineata.