La competenza nel processo civile: differenze tra le versioni

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Un mezzo di impugnazione particolare utilizzabie è quello del '''regolamento di competenza''' (artt. 42-50 c.p.c.) che si presenta, nella sua veste di "iniziativa di parte", come mezzo di impugnazione (mentre se è il giudice a utilizzarlo, quindi "iniziativa d'ufficio" non è un mezzo di impugnazione). In sostanza la parte chiede al giudice di rimettere la questione sulla competenza alla decisione della Corte di Cassazione che in camera di consiglio decide, in modo risolutivo, di quale giudice sia la competenza.
 
Il '''regolamento di competenza su "iniziativa di parte"''', cioè su richiesta della parte che ritiene incompetente il giudice, puo' essere necessario o facoltativo. E':
* '''Necessario''' (art. 42 c.p.c.): Nel caso in cui il giudice non decida nel merito della causa ma si limiti a decidere sulla competenza. In questo caso l'unico mezzo di impugnazione risulta essere proprio il regolamento di competenza. Se la parte propone il regolamento alla Corte di Cassazione la stessa potrà rigettare il ricorso (e in questo caso sarà competente in maniera definitiva il giudice stabilito dal giudice che ha deciso) oppure accogliere il ricorso e decidere in modo definitovo quale giudice sia competente.
* '''Facoltativo''' (art. 43 c.p.c.): Nel caso in cui il giudice decida anche nel merito. In questo caso la parte si troverà davanti la possibilità di agire sia con il regolamento di competenza, chiaramente per il solo capo della sentenza relativa alla competenza stessa, oppure agire con gli altri mezzi di impugnazione e impugnare quindi sia il capo sulla competenza che quello sul merito. I due giudizi sono alternativi pertanto se si impugnerà la competenza con il regolamento di competenza, l'impugnazione ordinaria potrà riguardare solo il merito. Viceversa se si impugna con impugnazione ordinaria solo il merito le altre parti potranno impugnare con regolamento di competenza il capo sulla competenza e in questo caso l'impugnazione ordinaria sarà sospesa (art. 48 c.p.c.).
 
Il regolamento di competenza non puo' essere chiesto da "iniziativa di parte" contro le sentenze del Giudice di Pace visto l'art. 46 c.p.c. anche se si ritiene che tale articolo sia stato abrogato implicitamente dagli artt. 339 e 341 c.p.c. che dispongono l'appellabilità di tutte le sentenze del Giudice di Pace eccetto che per quelle con valore inferiore a 1.100 euro. Diversamente invece il Giudice di Pace puo' sempre far ricorso al regolamento di competenza "d'ufficio".
 
Il '''regolamento di competenza di "iniziativa d'ufficio"''' del giudice (art. 45 c.p.c.) si ha quando è il giudice davanti al quale la causa è stata riassunta dopo che il primo giudice ha negato la sua competenza, che si ritiene anche esso incompetente, a disporre con ordinanza la remissione del "fascicolo d'ufficio" della causa alla Corte di Cassazione per ricevere un suo giudizio sulla questione. Il termine ultimo per proprorre il regolamento è l'udienza di trattazione. Una volta sollevata e riservata la questione l'ordinanza potrà essere pronunciata senza limiti di tempo.<br>
Il regolamento di competenza "d'ufficio" puo' essere richiesto solo nei casi di incompetenza per ragioni di materia o di territorio inderogabile.<br>
Puo' anche capitare che il secondo giudice si dichiari incompetente senza richiedere il regolamento d'ufficio. In questo caso saranno le parti a dover denunciare il conflitto di competenza.