La competenza nel processo civile: differenze tra le versioni

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La '''competenza''' è la misura della giurisdizione cioè la parte di giurisdizione spettante ad un determinato giudice rispetto ad una determinata causa.<br>
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Se il regolamento di competenza avviene su "iniziativa d'ufficio", come abbiamo visto, il giudice chiede con ordinanza la rimessione del "fascicolo d'ufficio" alla cancelleria della Cassazione. Le parti, a cui è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono depositare scritti difensivi e documenti.
 
Il procedimento davanti alla Cassazione sospende automaticamente il processo relativamente al quale è stato chiesto il regolamento di competenza. La sospensione deve essere comunque dichiarata con ordinanza con la quale si da atto dell'avvenuto deposito del ricorso. Il provvedimento di sospensione ha carattere ordinatorio e non è impugnabile. La sospensione impedisce il compimento di qualsiasi atto compresa la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente, il quale perciò non puo' richiedere il regolamento d'ufficio.
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Ai sensi dell'art. 50 c.p.c., in caso di mancata proposizione del regolamento di competenza "necessario" o di pronuncia della Cassazione il giudizio andrà riassunto (vi è un onere di riassunzione quindi) presso il giudice dichiarato competente o dalla Cassazione in sede di regolamento di competenza, o sempre dalla Cassazione ma in sede di ricorso ordinario o, infine, dal giudice che dichiaratosi incompetente individua un altro giudice che ritiene competente.<br>
Se la riassunzione avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo si avrà come continuato (''translatio iudicii'') davanti al nuovo giudice e pertanto si conserveranno gli effetti sostanziali e processuali della domanda nonchè gli atti istruttori compiuti.<br>
Se la riassunzione non avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo si estingue. Se la pronuncia sulla competenza è della Cassazione essa sarà valida anche in un eventuale altro processo che venisse proposto sulla stessa azione (art. 310, co. 2, c.p.c.). Se invece la pronuncia è sulla competenza è di merito per effetto dell'estinzione la pronuncia perde ogni efficacia se non nei confronti dello stesso giudice che l'ha pronunciata e, perciò, non è efficace nemmeno nei confronti di un altro giudice che si dichiari incompetente e che pertanto non sarà obbligato a chiedere il regolamento di competenza "d'ufficio".