La competenza nel processo civile: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Riga 147:
Il regolamento di competenza non puo' essere chiesto da "iniziativa di parte" contro le sentenze del Giudice di Pace visto l'art. 46 c.p.c. anche se si ritiene che tale articolo sia stato abrogato implicitamente dagli artt. 339 e 341 c.p.c. che dispongono l'appellabilità di tutte le sentenze del Giudice di Pace eccetto che per quelle con valore inferiore a 1.100 euro. Diversamente invece il Giudice di Pace puo' sempre far ricorso al regolamento di competenza "d'ufficio".
 
Il regolamento di competenza di "iniziativa d'ufficio" del giudice (art. 45 c.p.c.) si ha quando è il giudice davanti al quale la causa è stata riassunta dopo che il primo giudice ha negato la sua competenza, che si ritiene anche esso incompetente, a disporre con ordinanza la rimissioneremissione del "fascicolo d'ufficio" della causa alla Corte di Cassazione per ricevere un suo giudizio sulla questione. Il termine ultimo per proprorre il regolamento è l'udienza di trattazione. Una volta sollevata e riservata la questione l'ordinanza potrà essere pronunciata senza limiti di tempo.<br>
Il regolamento di competenza "d'ufficio" puo' essere richiesto solo nei casi di incompetenza per ragioni di materia o di territorio inderogabile.<br>
Puo' anche capitare che il secondo giudice si dichiari incompetente senza richiedere il regolamento d'ufficio. In questo caso saranno le parti a dover denunciare il conflitto di competenza.
 
Quanto al procedimento se il regolamento di competenza avviene su "iniziativa di parte" la parte deve proporre ricorso sottoscritto dal procuratore munito di procura per il giudizi sul merito, anche se non abilitato al patrocinio in Cassazione, e deve contenere l'indicazione del giudice che si ritiene competente e il motivo di cesura. Il termine per proposizione del ricorso è trenta giorni a decorrere dalla sentenza o dalla lettura in udienza dello stesso. Il ricorso va notificato alle parti che non hanno aderito (l'adesione puo' essere fatta anche con mera sottoscrizione del ricorso) e depositato in cancelleria della Cassazione entro 20 giorni dalla notifica insieme ai documenti elencati nell'art. 369, co. 2, c.p.c.. Le parti notificate possono a loro volta in 20 giorni depositare scritti difensivi e documenti. L'art. 380''ter'' c.p.c. prevede la notifica delle conclusioni del Pubblico Ministero alle parti, che hanno la facoltà di replicare per iscritto. La pronuncia avviene in forma abbreviata in camera di consiglio e la pronuncia contiene anche la liquidazione delle spese del giudizio in sede di regolamento.<br>
Se il regolamento di competenza avviene su "iniziativa d'ufficio", come abbiamo visto, il giudice chiede con ordinanza la rimessione del "fascicolo d'ufficio" alla cancelleria della Cassazione. Le parti, a cui è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono depositare scritti difensivi e documenti.
 
CONTINUA...............