La competenza nel processo civile: differenze tra le versioni

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== Il difetto di competenza ==
 
Il '''difetto di competenza''' in materia, valore o territorio, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., deve essere eccepito, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione-trattazione. Con riguardo l'eccezione di incompetenza per territorio, tale eccezione si ha come non proposta se non è indicato anche il giudice che si ritiene competente.<br>
Fuori dai casi di cui all'art. 28 c.p.c. (incompetenza per territorio inderogabile), qualora le parti costituite aderiscono alla diversa individuazione del giudice competente per territorio del convenuto il giudice dichiara con ordinanza cancellata dal ruolo la causa e se il processo è riassunto, presso il nuovo giudice, nei tre mesi dalla cancellazione è valido ancora l'accordo di diversa individuazione.<br>
L'incopetenza per materia, valore o territorio è individuabile anche dal giudice d'ufficio non oltre all'udienza di comparizione-trattazione di cui all'art. 183 c.p.c., dopo tale termine la competenza del giudice adito diventa insindacabile.<br>
L'attività istruttoria dell'incompetenza, a quanto si capisce dalla suo essere posta così all'inizio del processo, è una attività molto sommaria che si basa sugli atti introduttivi e su sommarie informazioni. Di qui la possibilità di far ricorso sia all'impugnazione che al regolamento di competenza, come si vedrà di seguito, al fine di accertare la reale competenza o incompetenza del giudice adito anche con il parere di un diverso giudice.
 
=== Il regolamento di competenza ===
 
Come detto la competenza è una questione preliminare nel processo pertanto il giudice prima di decidere nel merito o delle altre questioni di legittimità dovrà dichiararsi o meno competente. Puo' capitare, alle volte, che il giudice proceda inizialmente a decidere sulla causa, entrando anche nel merito della stessa, per poi, nella sentenza finale, dichiarare la sua competenza o incompetenza. In entrambe i casi la parte che ritiene la decisione del giudice errata puo' far ricorso ai mezzi di impugnazione per contestare la scelta del giudice.<br>
Un mezzo di impugnazione particolare utilizzabie è quello del '''regolamento di competenza''' (artt. 42-50 c.p.c.) che si presenta, nella sua veste di "iniziativa di parte", come mezzo di impugnazione (mentre se è il giudice a utilizzarlo, quindi "iniziativa d'ufficio" non è un mezzo di impugnazione). In sostanza la parte chiede al giudice di rimettere la questione sulla competenza alla decisione della Corte di Cassazione che in camera di consiglio decide, in modo risolutivo, di quale giudice sia la competenza.
 
Il regolamento di competenza su "iniziativa di parte" puo' essere necessario o facoltativo. E':
* Necessario (art. 42 c.p.c.): Nel caso in cui il giudice non decida nel merito della causa ma si limiti a decidere sulla competenza. In questo caso l'unico mezzo di impugnazione risulta essere proprio il regolamento di competenza. Se la parte propone il regolamento alla Corte di Cassazione la stessa potrà rigettare il ricorso (e in questo caso sarà competente in maniera definitiva il giudice stabilito dal giudice che ha deciso) oppure accogliere il ricorso e decidere in modo definitovo quale giudice sia competente.
* Facoltativo (art. 43 c.p.c.): Nel caso in cui il giudice decida anche nel merito. In questo caso la parte si troverà davanti la possibilità di agire sia con il regolamento di competenza, chiaramente per il solo capo della sentenza relativa alla competenza stessa, oppure agire con gli altri mezzi di impugnazione e impugnare quindi sia il capo sulla competenza che quello sul merito. I due giudizi sono alternativi pertanto se si impugnerà la competenza con il regolamento di competenza, l'impugnazione ordinaria potrà riguardare solo il merito. Viceversa se si impugna con impugnazione ordinaria solo il merito le altre parti potranno impugnare con regolamento di competenza il capo sulla competenza e in questo caso l'impugnazione ordinaria sarà sospesa (art. 48 c.p.c.).
 
Il regolamento di competenza non puo' essere chiesto da "iniziativa di parte" contro le sentenze del Giudice di Pace visto l'art. 46 c.p.c. anche se si ritiene che tale articolo sia stato abrogato implicitamente dagli artt. 339 e 341 c.p.c. che dispongono l'appellabilità di tutte le sentenze del Giudice di Pace eccetto che per quelle con valore inferiore a 1.100 euro. Diversamente invece il Giudice di Pace puo' sempre far ricorso al regolamento di competenza "d'ufficio".
 
Il regolamento di "iniziativa d'ufficio" del giudice...................