La competenza nel processo civile: differenze tra le versioni

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* Tra soci (art. 23 c.p.c.): Il giudice del luogo dove la società ha la sede legale oppure, se diversa, la sede effettiva. Tale foro non si applica alle cause tra la società e i soci o tra la società e i terzi.
* Tra condomini e tra condomini e condominio (art. 23 c.p.c.): Il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni la maggior parte di essi anche dopo lo scioglimento se entro i due anni dalla divisione.
* Relative alle gestioni tutelari e patrimoniali (art. 24 c.p.c.): Il giudice del luogo dell'esercizio della tutela (ad. es. tutela dei minori ai sensi degli artt. 343 ss. c.c.) o dell'amministrazione (ad es. amministrazione dei beni dell'assente ai sensi dell'art. 424 c.c., del fondo patrimoniale del coniuge ai sensi dell'art. 68 c.c., dei beni della comunione ai sensi degli artt. 180 e 182 c.c. o dell'eredità giacente ai sensi dell'art. 528 c.c.).
* Con la Pubblica Amministrazione (art. 25 c.p.c.): Ai sensi delle norme delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio, e nei casi ivi previsti, se la Pubblica Amministrazione è parte è il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe compente secondo le norme ordinarie. Se invece è convenuta è il distretto con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.