La competenza nel processo civile: differenze tra le versioni

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Il foro generale per le associazioni non riconosciute (art. 19 c.p.c.) è il giudice del luogo dove svolgono l'attività in modo continuato.
 
Esistono poi dei fori diversi da quelli generali a seconda della varie materie che riguardano le cause. Essi sono per le cause relative:
* AlleRelative alle obbligazioni (art. 20 c.p.c.): Il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione (ha la finalità di aggevolare le procedure di accertamento e di acquisizione delle prove). Esso è un foro facoltativo a scelta dell'attore. Tale foro non è competente per le cause relative ai rapporti tra professionista e consumatore nel quale il foro è quello di residenza o domicilio del consumatore (art. 33, co 2, lett. ''u)'', D.Lgs. n. 206/2005).
* AiRelative ai diritti reali (art. 21 c.p.c.): Il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda (''forum rei sitae'').
* AlleRelative alle azioni possessorie o per la denuncia di nuova opera o di danno temuto (art. 21 c.p.c.): Il giudice del luogo in cui è avvenuto il fatto;
* Relative all'eredità (art. 22 c.p.c.): Il giudice del luogo in cui si è aparte la successione. In particolare tale giudice è compentente: Per le cause relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra causa tra coeredi, fino alla divisione; Per le cause relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote purchè nei due anni dalla divisione; Per le cause relative ai crediti verso il defunto e ai legati dovuti all'erede benchè prima della divisione e in ogni caso entro due anni dall'apertura della successione; Per le cause contro l'esecutore testamentario. Se la successione è aperta fuori dallo Stato italiano le cause sono di competenza del giudice del luogo ove vi sono la maggior parte dei beni situati nello Stato italiano o in mancanza di questi del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti. Va segnalato che questi sono criteri di competenza esclusivi pertanto si applicheranno solo e soltanto queste regole e mai quelle generali.
* All'ereduta (art. 22 c.p.c.):
* Tra soci (art. 23 c.p.c.): Il giudice del luogo dove la società ha la sede legale oppure, se diversa, la sede effettiva. Tale foro non si applica alle cause tra la società e i soci o tra la società e i terzi.
* Tra condomini e tra condomini e condominio (art. 23 c.p.c.): Il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni la maggior parte di essi anche dopo lo scioglimento se entro i due anni dalla divisione.
* Relative alle gestioni tutelari e patrimoniali (art. 24 c.p.c.): Il giudice del luogo dell'esercizio della tutela o dell'amministrazione.
* Con la Pubblica Amministrazione (art. 25 c.p.c.): Ai sensi delle norme delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio, e nei casi ivi previsti, se la Pubblica Amministrazione è parte è il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe compente secondo le norme ordinarie. Se invece è convenuta è il distretto con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.
 
CONTINUA.....................
 
== Il difetto di competenza ==