La competenza nel processo civile: differenze tra le versioni

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La '''competenza''' è la misura della giurisdizione cioè la parte di giurisdizione spettante ad un determinato giudice rispetto ad una determinata causa.<br>
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! Tipo !! Composizione !! Ambito territoriale !! Grado
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| '''Giudice di Pace (onorario)''' || Monocratico || Capoluogo dei mandatamenti || Primo grado
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| rowspan="2" | '''Tribunale''' || Composizione monocratica || rowspan="2" | Circoscrizione || Primo grado
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| '''Corte di Cassazione''' || Collegiale || Giurisdizione su tutto il territorio nazionale con sede a Roma || Riesame della sentenza impugnata solo per motivi di diritto (c.d. "giudizio di legittimità")
|}
 
Si segnala che ai sensi dela Legge-delega n. 57/2016, attuata dal D.Lgs. n. 116/2017, è stato istituito il '''Giudice Onorario di Pace (GOP)''' che ha riscritto la disciplina del Giudice di Pace e eserciterà funzioni di giurisdizione in materia civile, penale e conciliativa in materia civile. La nuova disciplina entrerà in vigore a partire dal 31 ottobre 2021. Essi saranno assegnati all'ufficio per il processo e non avrà un rapporto di pubblico impiego ma sarà un giudice ''part-time'' a tempo determinato (massimo otto anni garantendo due giorni all settimana all'amministrazione della giustizia) e la retribuzione mensile sarà ''all inclusive'' (stipendio lordo, che include tasse e contributi previdenziali). I primi due anni potranno essere assegnati solo all'ufficio per il processo svolgendo i compiti e le attività inerenti. Dopo aver acquisito un'adeguata professionalità potranno esercitare la giurisdizione. Quanto alle nuove competenze si rinvia al paragrafo di questa lezione relativo alle competenze per materia.
 
== La competenza per valore ==
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* Per le cause relative ai rapporti tra poprietari e detentori degli immobili ad uso abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
* Per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
A queste competenze la leggeLegge-delega n. 57/2016, attuata dal D.Lgs. n. 116/2017, che ha introdotto la figura del Giudice Onorario di Pace (GOP), ha aggiunto anche le seguenti competenze a decorrere dal 31 ottobre 2021 (art. 27 del D.Lgs. n. 116/2017):
* Le cause in materia di distanze, eccetto quelle nelle costruzioni;
* Le cause in materia di luci e vedute, eccetto le distanze di cui agli artt. 905, 906 e 907 c.c.;
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* Autorizzazione al riconoscimento dei figli incestuosi (art. 251 c.c.);
* Tutela del rapporto del minore con gli ascendenti (art. 371''bis'' c.c.).
*Sono Aiinvece di competenza del tribunale ordinario le cause relative al riconoscimento del figlio nato fuori matrimonio (art. 250 c.c.), all'affidamento dei figli nati fuori matrimonio e all'inserimento nella famiglia del genitore (art. 252 c.c.), all'autorizzazione all'impugnazione del provvedimento del riconoscimento da parte del riconosciuto (art. 264 c.c.), ai provvedimenti in caso di contrasto in realazione all'esercizio della responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.) e ai provvedimenti da addotare in caso di condotta del genitore pregiudizievole nei confronti dei figli (art. 333 c.c.) nell'ipotesi in cui sia in corso tra le parti un giuduzio di separazione o divorzio, di mofifica delle condizioni di separazione o del divorzio o relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c..
Sono invece di competenza del tribunale ordinario le cause relative:
* Al riconoscimento del figlio nato fuori matrimonio (art. 250 c.c.);
* All'affidamento dei figli nati fuori matrimonio e all'inserimento nella famiglia del genitore (art. 252 c.c.);
* All'autorizzazione all'impugnazione del provvedimento del riconoscimento da parte del riconosciuto (art. 264 c.c.);
* Ai provvedimenti in caso di contrasto in realazione all'esercizio della responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.);
* Ai provvedimenti da addotare in caso di condotta del genitore pregiudizievole nei confronti dei figli (art. 333 c.c.) nell'ipotesi in cui sia in corso tra le parti un giuduzio di separazione o divorzio, di mofifica delle condizioni di separazione o del divorzio o relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c..
 
== La competenza per territorio ==
 
La '''competenza per territorio''' basa l'individuazione del giudice competente in base al luogo geografico. Una volta risolta la questione su chi sia il giudice compentente per materia o valore si andrà a comprendere chi sia il giudice individuato competente nel territorio.
 
La regola generale è che il foro generale della persona fisica (art. 18 c.p.c.) è il luogo in cui il convenuto ha residenza (luogo in cui la persona ha stabilito la dimora abituale ai sensi dell'art. 43 c.c.) o domicilio (luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi economici, morali, familiari, ecc. ai sensi dell'art. 43 c.c.) e se sconosciuti si fa riferimento alla dimora (luogo, diverso dalla residenza, in cui la persona si trova). Se il convenuto non ha residenza, domicilio o dimora nello Stato italiano o la dimora non è conosciuta è competente il giudice del luogo dove risiede l'attore.
 
Il foro generale delle persone giuridiche (art. 19 c.p.c.) è il luogo dove esse hanno sede (nominale cioè quella scelta dall'ente nell'atto costitutivo) oppure la sede effettiva (cioè differente da quella nominale) ossia il luogo nel quale si trova il centro direttivo e amministrativo dell'ente oppure dove ha sede lo stabilimento (cioè una sede secondaria) e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.
 
Il foro generale per le associazioni non riconosciute (art. 19 c.p.c.) è il giudice del luogo dove svolgono l'attività in modo continuato.
 
Esistono poi dei fori diversi da quelli generali a seconda della varie materie che riguardano le cause. Essi sono per le cause relative:
* Alle obbligazioni (art. 20 c.p.c.): Il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione (ha la finalità di aggevolare le procedure di accertamento e di acquisizione delle prove). Esso è un foro facoltativo a scelta dell'attore. Tale foro non è competente per le cause relative ai rapporti tra professionista e consumatore nel quale il foro è quello di residenza o domicilio del consumatore (art. 33, co 2, lett. ''u)'', D.Lgs. n. 206/2005).
* Ai diritti reali (art. 21 c.p.c.): Il luogo dove è posto l'immobile o l'azienda (''forum rei sitae'').
* Alle azioni possessorie o per la denuncia di nuova opera o di danno temuto (art. 21 c.p.c.): Il luogo in cui è avvenuto il fatto;
* All'ereduta (art. 22 c.p.c.):
 
== Il difetto di competenza ==